Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3043 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2017, (ud. 19/10/2016, dep.06/02/2017),  n. 3043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO VINCENZO – Presidente –

Dott. BRONZINI GIUSEPPE – rel. Consigliere –

Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI – Consigliere –

Dott. ESPOSITO LUCIA – Consigliere –

Dott. LEO GIUSEPPINA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21260-2011 proposto da:

S.G.A.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo STUDIO ANNECCHINO SCIARRETTA

PARROTTA & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIANO SCARSELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), già

(OMISSIS) S.P.A., in persona del Curatore Fallimentare

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARIA ALIFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA TARTAGLIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 26/2011 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il

01/08/2011 R.G.N. 6465/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato SCARSELLI GIULIANO;

udito l’Avvocato LORIA FILIPPO per delega Avvocato TARTAGLIONE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In sede di verifica dello stato passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) veniva respinta la domanda di S.G.A.I., volta ad ottenere l’ammissione al passivo, in privilegio, a titolo di risarcimento per il mancato introito della somma di Euro 108.554,75 pari alle retribuzioni dal gennaio 2003 al febbraio 2008, nonchè della somma di Euro 4.259,38 per il successivo periodo marzo – maggio 2008 ed interessi nonchè della somma di Euro 7.420,51 per TFR e rivalutazione monetaria. Il creditore escluso ex art. 98 L.FALL. insisteva per l’ammissione della somma richiesta ed il Fallimento contestava la detta richiesta. Il Tribunale di Prato con decreto del 1.8.2011 rigettava l’opposizione. Il Tribunale rilevava che la sentenza di appello, ricognitiva del debito, era stata pubblicata il 27.6.2008 e quindi dopo la dichiarazione di fallimento e pertanto l’ammissibilità doveva essere valutata in sede di opposizione e quindi dal Tribunale. La S. aveva lamentato di essere stata discriminata per la sua gravidanza e di essere stata non riammessa al lavoro nonostante ne avesse fatto richiesta al termine del periodo di astensione obbligatoria. Il Tribunale ricordava che la s.r.l. Il Coccio Umidificatori era stata ammessa a concordato preventivo e che aveva posto in mobilità il personale; (OMISSIS), prendendo in affitto l’azienda del Coccio il 19.8.2002, si era impegnata all’assunzione a tempo determinato e per un periodo di un anno del personale che si fosse iscritto nelle liste di mobilità e che avesse espresso la disponibilità ad essere riassunto. Il contratto d’affitto richiamava l’accordo concluso il 9.8.2002 tra le OOSS e la (OMISSIS) che prevedeva la riassunzione ed escludeva l’obbligo per il personale femminile impedito a riprendere il servizio stante lo stato di gravidanza. Da tale accordo però era chiara la volontà delle parti di salvaguardare l’occupazione dei dipendenti della società Il Coccio riducendo al minimo il periodo interruttivo dell’attività di lavoro. Il 2.8.2002, infatti, era stata disposta la messa in mobilità del personale, il 9.8 stipulato l’accordo con il sindacato, il contratto di affitto era stato stipulato il 19.8 ed il giorno dopo ripresa l’attività; conseguentemente la manifestazione di disponibilità doveva intervenire entro il 20.8.2002, data in cui era iniziata l’attività della (OMISSIS); la richiesta della S. era invece pervenuta solo 4 mesi dopo, nonostante nulla impedisse alla lavoratrice di richiedere l’ammissione anche nel periodo di astensione legittima dal lavoro. Infine non era stato nemmeno provato che la S. fosse iscritta alla data del 20.8 nelle liste di mobilità.

Avverso il detto provvedimento ricorre la S. con 4 motivi; resiste controparte con controricorso, corredata da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 96: la sentenza della Corte di appello, che aveva riconosciuto le domande della ricorrente, era stata notificata al curatore del fallimento; non essendo stata impugnata era passata in cosa giudicata e quindi faceva stato nei confronti del fallimento.

Il motivo appare infondato in quanto nella presente controversia non si discute del rilievo della sentenza della Corte di appello di Firenze (peraltro in chiara violazione dell’art. 369 c.p.c. neppure prodotta in questa sede) ma della pretesa della S. di farla valere in sede di verifica dello stato passivo, pretesa che trova ostacolo nella disposizione di cui all’art. 95 L.FALL. applicabile ratione temporis, che statuisce che il credito derivante da una sentenza sia ammesso al passivo purchè il giudicato si sia formato in periodo anteriore al fallimento mentre ciò non è avvenuto, come si ammette a pag. 3 del ricorso (“nessuno mette in discussione che una sentenza pronunciata dopo il fallimento sia inopponibile alla stessa”). Certamente, anche ammettendo che la sentenza de qua sia passata in cosa giudicata, questa potrebbe avere un rilievo ma non per i fini del presente procedimento.

Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1457 c.c.; il Tribunale ha ritenuto infondate le pretese avanzate dalla S. perchè l’Accordo che prevedeva l’assunzione prevedeva la richiesta di riammissione al lavoro entro il 20 agosto, mentre la richiesta della lavoratrice era intervenuta oltre tale termine. Tuttavia il termine del 20 agosto non era stabilito nell’accordo e quindi tale accordo era stato interpretato in chiara violazione delle disposizioni in ordine all’interpretazione dei contratti.

Il motivo appare infondato in quanto il Tribunale ha operato una ricostruzione dell’ accordo (sulla riammissione in servizio) sulla base del contesto in cui Io stesso era stato sottoscritto e delle chiare intenzioni perseguite dalle parti attraverso il medesimo accordo. Il Tribunale ha infatti osservato che la s.r.l. Il Coccio Umidificatori era stata ammessa a concordato preventivo e che aveva posto in liquidità il personale impegnandosi; (OMISSIS) si era impegnata, prendendo in affitto l’azienda del Coccio il 19.8.2002, all’assunzione a tempo determinato e per un periodo di un anno del personale che si fosse iscritto nelle liste di mobilità e che avesse espresso la disponibilità ad essere riassunto. Il contratto d’affitto richiamava l’accordo concluso il 9.8.2002 tra le OOSS e la (OMISSIS) che prevedeva la riassunzione ed escludeva l’obbligo per il personale femminile impedito a riprendere il servizio stante lo stato di gravidanza. Da tale accordo però era chiara la volontà delle parti di salvaguardare l’occupazione dei dipendenti della società Il Coccio riducendo al minimo il periodo interruttivo dell’attività di lavoro. Il 2.8.2002, infatti, era stata disposta la messa in mobilità del personale, il 9.8 stipulato l’accordo con il sindacato, il contratto di affitto era stato stipulato il 19.8 ed il giorno dopo ripresa l’attività; conseguentemente la manifestazione di disponibilità doveva intervenire entro il 20.8.2002, data in cui era iniziata l’attività della (OMISSIS). Pertanto per il Tribunale era del tutto evidente che la richiesta di riammissione doveva essere prestata immediatamente e prima del 20.8.2002 in modo che la (OMISSIS) potesse riprendere l’attività con i lavoratori della società Il Coccio che avessero fatto richiesta: dalla rapidissima e sincronica successione degli eventi prima ricordata emergeva chiaramente tale intenzione. L’interpretazione offerta dal Tribunale appare razionale e logicamente corretta e coerente con gli elementi processuali emergenti ex actis che portano a privilegiare l’intenzione della parti alla luce della funzione dell’accordo che da un lato voleva salvaguardare l’occupazione dei lavoratori ma dall’altra consentire una pronta ripresa dell’attività produttiva.

Con Il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 16. Il 20.2.20002 la S. era in astensione obbligatoria per maternità avendo partorito il 2.8.2002; nessun adempimento poteva esserle richiesto stante l’assolutezza e l’inderogabilità del periodo di astensione obbligatoria.

Il motivo appare infondato in quanto già correttamente il Tribunale ha osservato che lo stato di astensione obbligatoria non impediva alla donna di far pervenire la richiesta prevista nell’accordo nel termine del 20.8.2002 posto che certamente non si trattava di una richiesta che implicasse, nel periodo di astensione, alcun obbligo lavorativo.

Con il quarto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e R.D. n. 267 del 1942, art. 99; non rispondeva al vero che la S. non fosse iscritta nelle liste di mobilità posto che Il Coccio aveva messo in mobilità tutti i lavoratori e che la circostanza non era mai stata contestata da controparte.

Il quarto motivo deve intendersi assorbito dal rigetto dei primi tre in quanto comunque la ricorrente non ha dimostrato di avere richiesto di essere riammessa al servizio entro il termine del 20.8.2002.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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