Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30429 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 23/11/2018), n.30429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6281-2017 proposto da:

AUTOLINEE B. E. e L. P. B. & C. S.A.S., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE

CRISTOFARO N. 40, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DI

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BARANELLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/12/2016 R.G.N. 245/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO IACOVINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BARANELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 30.12.2015, la Corte di appello di Campobasso accoglieva il reclamo proposto da M.D. avverso la sentenza che, in sede di opposizione ad ordinanza del 13.12.2013, aveva respinto le critiche avanzate dal M., ed, in riforma della stessa, dichiarava nullo il licenziamento intimato al predetto da Autolinee B. di E. e L. P. B. & c. s.a.s. con lettera del 21.1.2013, ordinando la reintegra del M. nel posto di lavoro occupato all’epoca del licenziamento e condannando la società a corrispondere allo stesso un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge, dedotto l’eventuale aliunde perceptum, nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. La Corte, con riguardo al denunciato intento ritorsivo del licenziamento, rilevava che la relativa prova poteva essere fornita anche a mezzo di presunzioni e che l’allegazione dell’intento ritorsivo non esonerava il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5 l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso e che, solo ove fornita anche solo apparentemente tale prova, incombesse al lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e l’illiceità del motivo (unico) e determinante del recesso.

3. Nella specie, con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva statuito l’illegittimità dell’intimato licenziamento per g.m.o., ben più agevole doveva ritenersi la prova, il cui onere ricadeva sul lavoratore, in quanto la verificata assenza di giustificato motivo costituiva già di per sè un segno disvelatore della esistenza di un motivo diverso all’origine del licenziamento, non palesabile perchè illecito e lesivo delle prerogative del lavoratore.

4. Il motivo del licenziamento quale allegato dal M. era quello di ritorsione alle rivendicazioni dallo stesso avanzate in sede di denunzia di abusi nel ricorso al lavoro straordinario, avuto riguardo alla circostanza che era rimasto smentito ogni assunto della società circa il calo del fatturato e l’andamento dell’attività aziendale, posto che le corse di linea e le mansioni affidate al predetto non erano mai mutate nell’arco degli anni decorrenti dall’epoca del lamentato calo chilometrico e delle attività di noleggio, ancor più perchè, in aggiunta al personale rimasto operativo dopo il licenziamento del M., si era reso necessario fare ricorso a personale assunto a termine ed era emerso che non vi fosse stato il dedotto calo del fatturato. Tali argomentazioni, riprese dalla sentenza (passata in giudicato), che aveva confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento per g.m.o., rendevano ragione, secondo il giudice del reclamo, della esclusività del motivo ritorsivo addotto ed avvaloravano l’intrinseca forza probatoria delle allegazioni in fatto del lavoratore, che aveva rappresentato la stretta causalità, non solo temporale, rispetto al provvedimento espulsivo, delle lamentele fatte proprie dal sindacato di appartenenza in merito alla eccessiva onerosità dei turni di lavoro.

5. Aggiungeva la Corte che, dopo un iniziale periodo di scontro tra il M. ed il datore di lavoro, avente ad oggetto l’eccessiva onerosità del lavoro straordinario ed il numero e la durata dei turni di guida, la società aveva concesso al lavoratore un periodo di riposo compensativo, ma che poi nuovamente era seguita l’assegnazione di turni più lunghi delle 8 ore, tanto che il sindacato di appartenenza aveva inviato un fax con cui veniva rappresentata la volontà del dipendente di non retrocedere sulla linea dell’affermazione dei propri diritti contrattuali, cui era seguita, a meno di una settimana, in data 21.1.2013, la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro col M. per asserita riduzione del personale. Erano emersi, secondo la Corte, indizi assolutamente gravi, univoci e concordanti nella direzione della vendetta quale unica motivazione all’origine della determinazione dell’azienda di licenziare un lavoratore per sostituirlo con altro senza dovere sottostare alla continua minaccia di esposizione e controllo da parte delle forze sindacali.

6. Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, cui resiste il M., con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, è dedotto messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riguardo al carattere ritorsivo del licenziamento, sul rilievo che la funzione di agevolazione probatoria attribuita dalla Corte del merito alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato per g.m.o si era tramutata in un’illegittima inversione dell’onere della prova e che la mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di un contenimento delle ricadute economiche prodotte dalla contrazione dell’attività attraverso la riduzione del personale, attuata con la soppressione del posto di lavoro del M., abbia rappresentato una presunzione assoluta di ritorsività del recesso, il tutto in violazione del principio per il quale il ricorso alle presunzioni semplici deve essere limitato ai casi nei quali la premessa del ragionamento inferenziale, ovvero il fatto noto, è provato sulla base di evidenze probatorie non costituite da presunzioni, ed in assenza di prova del nesso di causalità tra lamentele del lavoratore e intento ritorsivo.

Si ritiene che la circostanza che il licenziamento non fosse avvenuto in tronco ma con preavviso lavorato e l’ulteriore considerazione che le divergenze delineatesi erano riconducibili ad un normale confronto in sede sindacale dovessero essere tenute nel giusto conto, posto che, attraverso la loro idonea valutazione, poteva giungersi ad un esito diverso della controversia e si sottolinea che, a differenza che nel licenziamento discriminatorio, l’onere della prova nell’ambito della ritorsione ricade per intero a carico del lavoratore.

2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., assumendosi che la prossimità temporale del licenziamento e la nota formulata dal sindacato non potevano integrare una valida presunzione, da sola costituente prova, e che nella specie non tutte le circostanze note emerse nel corso del giudizio, astrattamente utilizzabili come presunzioni, conducessero in modo univoco alla conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale, non essendo emersi gli indizi gravi precisi e concordanti idonei a far ritenere il carattere ritorsivo denunciato.

3. Il primo motivo è inammissibile nei termini in cui è formulato, perchè la denuncia relativa all’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè il vizio dedotto, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalla Corte e seppure la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4. Secondo le S.U. (Cass. 7.4.2014 n. 8053) l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria). Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti. A sua volta, deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti con rispetto degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve indicare chiaramente non solo il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma anche il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività. L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/14, come il “tassello mancante” (così le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

5. Con il motivo in esame si lamentano, nella sostanza, vizi di motivazione non più rientranti nel catalogo di quelli denunziabili con il richiamo alla violazione dell’art 360 c.p.c., n. 5, in quanto la censura sollecita esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata.

5. Quanto alla censura rivolta all’erronea applicazione dei principi in tema di tema di prova per presunzioni, è principio reiteratamente affermato da questa Corte quello secondo cui il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. (Cass. 9059 del 12/04/2018, 12002 del 16/05/2017, 5374/2017). Il valore indiziario degli elementi acquisiti in giudizio, quand’anche singolarmente non ravvisabile in relazione alla valenza attribuibile a ciascuno, può scaturire dalla valutazione degli stessi nella loro sintesi, nel senso che ognuno di essi si rafforza e trae vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.

6. Nella presente fattispecie, la Corte ha congruamente esaminato i fatti e valutato l’onere probatorio incombente sul lavoratore individuando la stretta causalità dei fatti allegati con il provvedimento espulsivo, nè sussistono errori diritto e violazione dei richiamati principi regolanti la prova per presunzioni.

7. La sentenza impugnata, ad onta di quanto affermato dalla ricorrente, non ha infatti ricavato il motivo illecito del licenziamento quale conseguenza inferenziale della mancanza di prova del giustificato motivo oggettivo, ma si è limitata ad osservare che, mentre tale prova è mancata, dall’istruzione di causa è invece emersa la prova positiva della volontà ritorsiva (in quanto tale illecita) della società, poi sfociata nel recesso di cui si controverte.

8. La rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., ma non anche necessariamente unico, a fini di nullità del licenziamento è stata prevista con il nuovo testo della L. n. 300 del 1970, art. 18 (come novellato ex lege n. 92 del 2012), e dalla lettura complessiva della sentenza impugnata emerge che il giudice del reclamo ha ritenuto che, mentre non era stato provato il giustificato motivo oggettivo dedotto dalla società, era emerso che il vero motivo del licenziamento risiedeva soltanto in una volontà ritorsiva nei confronti dell’odierno controricorrente.

9. Affinchè resti escluso il carattere determinante del motivo illecito ex art. 1345 c.c. non è sufficiente, invero, che il datore di lavoro alleghi l’esistenza d’un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito parimenti emerso all’esito di causa.

10. Nella vicenda in oggetto, come già evidenziato, è stato positivamente dimostrato soltanto il motivo illecito, mentre non è emersa prova di quello lecito (il giustificato motivo oggettivo allegato dalla società) (cfr., per un’ipotesi in parte sovrapponibile Cass. 17.11.2017 n. 27325, in cui era richiesto ratione temporis anche l’unicità del motivo ritorsivo).

11. Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere complessivamente respinto.

12. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione delle stesse in favore del difensore dichiaratosene antistatario.

13. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%, con attribuzione all’avv. Giovanni Baranello.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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