Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30429 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28011-2018 proposto da:

G.G., GA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FERRIOLO

GIOVANBATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ABBATE FERDINANDO EMILIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 50358/2018

della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che chiede alla

Corte di dichiarare la competenza della Corte d’Appello di Perugia.

Fatto

RITENUTO

che con il decreto di cui in epigrafe la Corte d’appello di Roma, investita dell’opposizione proposta da S.C. avverso il decreto con il quale il Consigliere designato della medesima Corte aveva declinato la propria competenza a conoscere del giudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, confermò la dichiarata incompetenza, affermando la competenza della Corte d’appello di Perugia;

ritenuto che avverso la statuizione della Corte d’appello G.G. e Ga.Ma. propongono istanza di regolamento e che l’Avvocatura Generale dello Stato è rimasta intimata;

ritenuto che per i ricorrenti il radicamento di competenza, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, deve intendersi nel senso che la competenza a decidere sulla domanda di equa riparazione è della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice avanti al quale il processo presupposto ha avuto un qualunque svolgimento, nel caso epilogato, a suo tempo, in una declaratoria di incompetenza della Corte d’appello di Roma, in favore di quella di Perugia, che aveva definito il precedente giudizio per equa riparazione, che qui viene in rilievo quale processo presupposto di un’ulteriore domanda di equo indennizzo.

Diritto

CONSIDERATO

che l’istanza non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

– la materia, regolata ratione temporis dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, siccome modificato dalla L. n. 208/015, entrata in vigore l’1/11/2016, individua il giudice competente a decidere sulla domanda di equa riparazione nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale “si è svolto il primo grado del processo presupposto”;

– con una tale espressione il legislatore ha inteso fare riferimento al giudice che ha conosciuto del processo presupposto, che non può, pertanto, identificarsi con il giudice del luogo ove il processo sia stato solo incardinato, implicando la consapevole riforma legislativa il superamento del criterio di collegamento ancorato al mero inizio del processo, il quale peraltro potrebbe prestarsi a facili distorsioni e abusi (potendosi ipotizzare la volontaria presentazione della domanda presso giudice incompetente, al solo fine di radicarne così la competenza e “sceglierlo”);

– si porrebbe nel nulla la riforma legislativa ove, attraverso una interpretazione riduttiva, e, peraltro, in contrasto con il significato semantico dell’espressione utilizzata dalla legge, non solo il verbo svolgere fosse equiparato, come par ovvio doversi escludere, ai verbi incardinare o iniziare, ma anche reputare soddisfattivo un qualunque svolgimento, anche se attraverso esso il giudice si sia limitato a declinare la propria competenza, senza definire il processo (in senso conforme, ex multis, Cass. n. 16775/019);

– nel caso di specie il giudizio presupposto, con il quale venne esaminata la domanda di equa riparazione, si concluse, come anticipato, presso la Corte d’appello di Perugia, dopo che la Corte romana aveva negato la propria competenza (non rileva se a torto o ragione), con la conseguenza che correttamente la competenza è stata ora declinata dalla Corte di Roma in favore di quella di Perugia;

considerato che non deve farsi luogo a statuizione sulle spese poichè la pubblica amministrazione non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

rigetta l’istanza di regolamento di competenza e dichiara competente la Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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