Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30429 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30429 Anno 2017
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 24618-2012 proposto da:
TRAMONTANO CIRO C.F. TRMCRI78H21A509P, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
3481

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

Data pubblicazione: 19/12/2017

studio

dell’avvocato

ARTURO

MARESCA,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 2090/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per accoglimento del secondo motivo del ricorso,
assorbimento del primo;
udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega verbale
Avvocato ARTURO MARESCA.

919/2010;

R.G. 24618/2012

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 2090/2012, depositata il 28 maggio 2012, la Corte di appello di
Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Ciro

del quale era stato utilizzato da Poste Italiane S.p.A., nel periodo dal 12 luglio al 30
settembre 2004, “per maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato
congiunturali e non consolidabili”.
2. La Corte rilevava, a sostegno della decisione, come la dedotta genericità della causale
non potesse dar luogo ad alcuna delle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 10, commi
1 e 2, I. n. 196/1997; rilevava, inoltre, come la società avesse dimostrato, anche
attraverso l’espletata prova testimoniale, la sussistenza delle invocate ragioni di carattere
produttivo e organizzativo.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Tramontano con due motivi; la
società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre
2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per
avere la Corte territoriale ritenuto che Poste Italiane S.p.A. avesse assolto l’onere
probatorio, su di essa gravante, relativamente alla sussistenza delle ragioni di carattere
produttivo e organizzativo poste a fondamento dell’assunzione interinale, malgrado i testi
escussi avessero riferito circostanze del tutto diverse.
3. Il motivo è inammissibile.
4. E’, infatti, consolidato l’orientamento, secondo il quale “il ricorrente che, in sede di
legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo
istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali” come nella specie, dietro lo schermo formale della violazione e falsa applicazione degli
artt. 115 e 116 c.p.c. e di una (insussistente) violazione delle regole di riparto dell’onere
probatorio (art. 2697 c.c.) – “ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto
della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal
1

Tramontano per l’accertamento della illegittimità del contratto ex I. n. 196/1997, in virtù

giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse,
che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in
grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è
consentito sopperire con indagini integrative. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360
bis, comma 1, cod. proc. civ.)”: cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 17915/2010 (ord.).
5. Il ricorrente si è invece limitato a estrapolare alcune frasi tratte dalle dichiarazioni di
due testimoni, anziché provvedere alla loro integrale trascrizione (cfr. ricorso, p. 8), in tal

di esercitare.
6. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10
I. n. 196/1997, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia escluso la possibilità
della conversione sanzionatoria del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo,
prevista dall’art. 10, comma 2°, in caso di mancata o generica indicazione delle ragioni
dell’assunzione.
7. Il motivo è fondato.
8. La Corte di merito non si è invero attenuta all’ormai consolidato principio di diritto, per
il quale “in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione,
nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è
possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi
dell’impresa utilizzatrice (nella specie la Poste italiane s.p.a.), spezza l’unitarietà della
fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro
nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella
presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere
dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può
essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui all’art.10 della legge 24
giugno 1997, n.196 e dunque quanto previsto dall’art.1 della legge 23 ottobre 1960,
n.1369, per cui il contratto di lavoro col fornitore ‘interposto’ si considera a tutti gli effetti
instaurato con l’utilizzatore ‘interponente’: Cass. n. 13960/2011; conformi, fra le altre,
Cass. n. 1148/2013 e n. 10486/2017 (ord.).
9. L’impugnata sentenza n. 2090/2012 della Corte di appello di Roma deve, pertanto,
essere cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e la causa rinviata, anche
per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione,
la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, avrà cura di uniformarsi al
principio di diritto sopra richiamato al n. 8.

2

modo precludendo a questa Corte il controllo di decisività che il motivo in esame richiede

p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 settembre 2017.

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