Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30428 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28150/2010 proposto da:

A.M. TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ADR,

(OMISSIS), in persona del titolare, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso lo studio

dell’avvocato DE FAZZI ELISABETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARSIGLI Paolo giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OFFICINA LUNIGIANA DI ROSAIA & C. SNC (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato CORONAS

SALVATORE, rappresentata e difesa dagli avvocati GUASTINI Andrea,

VINCIGUERRA ROMEO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2010 del TRIBUNALE di MASSA, SEZIONE

DISTACCATA di PONTREMOLI, depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Elisabetta De Fazi, delega avvocato Marsigli

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Massa – sez. dist.

Pontremoli n. 94/10, pubbl. il 16.6.10:

“1. – A.M., quale titolare della A.M. Trasporti Nazionali ed Internazionali ADR, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il suo appello avverso il rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto, per Euro 1.229,27 oltre accessori e spese, dalla Officina Lunigiana di Rosaia & C snc dal giudice di pace di Aulla. Resiste con controricorso l’intimata.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. – per essere ivi dichiarato inammissibile, per quanto appresso indicato.

3. – La ricorrente sviluppa quattro motivi: col primo (violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.), ella contesta la ritenuta necessità della querela di falso, trattandosi nella fattispecie di scritti provenienti non da lei medesima, ma da suoi pretesi incaricati, ma deduce pure che, dopo il disconoscimento, sarebbe stata necessaria la procedura di verificazione ad impulso di controparte; col secondo (errata motivazione in punto di ritenuta necessità di querela ex art. 2702 c.c.), esclude la necessità della querela per non avere il giudice di primo grado giammai ritenuto verificato il tacito riconoscimento postulato dal giudice di appello;

col terzo (violazione di norma di legge art. 2702 c.c.), sottolinea non essere mai intervenuto alcun riconoscimento delle schede lavori, con conseguente non necessità di querela di falso e contraddittorietà con l’ordinanza in sede di inibitoria di appello;

col quarto (omessa pronuncia su fatti controversi e decisivi), censura l’omessa rivalutazione del materiale probatorio di primo grado, sia testimoniale (genericamente richiamato) che documentale (con specifico riferimento ad un documento ascritto al Ministero dei Trasporti quanto all’automezzo tg. (OMISSIS)).

4. – Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza:

4.1. quanto ai primi tre motivi, unitariamente considerati, nel ricorso non sono stati trascritti e mancano oltretutto della precisa indicazione della sede processuale in cui si rinvengono (da ultimo, v. Cass. 14 giugno 2011, n. 12969) i documenti oggetto di controversia ed i passaggi degli atti difensivi da cui desumere il tenore testuale delle contestazioni della stessa opponente ingiunta, quello delle repliche di controparte e quello della sentenza di primo grado, pure addotta a confutazione delle in parte divergenti valutazioni del giudice di appello (quanto alla necessità della riproduzione del contenuto dei documenti od altri atti oggetto delle contestazioni, oltre che dell’indicazione della sede processuale di merito e di quella specifica di legittimità in cui risultano prodotti, v.: Cass. 27 aprile 2011, n. 9405; Cass. 23 settembre 2009, n. 20535; Cass. 3 luglio 2009, n. 15628; Cass. 12 dicembre 2008, n. 29279); del resto, la parte che dibatta, con il ricorso per cassazione, sul riconoscimento di scritture private e di detta circostanza censuri come inadeguata la valutazione ad opera del giudice di merito, ha prima di tutto l’onere di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto del documento, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative (Cass. 17 maggio 2007, n. 11460); infine, se si censura la sentenza di appello in relazione al contenuto dei motivi di gravame ed alla congruenza con questi e con quella di primo grado, è indispensabile la trascrizione, nel ricorso per cassazione, dell’atto di appello (Cass., 12 maggio 2010, n. 11477) e, per quanto interessa, pure dei passaggi motivazionali della sentenza appellata, ove non riportati in quella oggetto del ricorso per cassazione; e restando impossibile colmare tali lacune con altri atti, nemmeno con il controricorso;

4.2. quanto al quarto motivo, è principio assolutamente consolidato quello per il quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su di un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo pure alla loro testuale trascrizione nel testo del ricorso, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (il principio è stato ritenuto da tempo consolidato, anche ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1, da Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915); e la carenza dell’integrale trascrizione di tutti i documenti e la genericità del riferimento alle risultanze istruttorie diverse dall’unico documento soltanto accennato comportano quindi l’inammissibilità della censura.

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere sentito; dal canto suo, il contro ricorrente non ha chiesto di essere ascoltato.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, non potendo giustificarsi il suo superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria depositata dalla ricorrente.

In particolare, ritiene il Collegio non risultare rispettato il principio di autosufficienza, per l’insufficienza e la frammentarietà dei richiami agli atti decisivi, già posta in luce nella sopra trascritta relazione, le quali impediscono di avere, sulla base del solo ricorso, adeguata contezza delle questioni agitate dalla ricorrente: da un lato, è evidente che, per potere valutare la correttezza o meno dell’applicazione delle norme da lei invocate, è indispensabile verificare il concreto contenuto degli atti indicati; dall’altro lato, il ritiro di un richiamo, comunque operato, alla sentenza di primo grado non è ammissibile e non è in grado di elidere il vizio evidenziato nella relazione, comunque dalla ricorrente prospettato in riferimento al qui gravato provvedimento. E nessuna rilevanza può rivestire un’eventuale divergenza di valutazione tra ordinanze rese nel corso dell’istruttoria e sentenza, non potendo, per scolastica nozione, giammai le prime pregiudicare la decisione. Infine, nessuna delle altre argomentazioni di cui alla memoria, nella parte in cui non siano prospettazioni nuove e in quanto tali inammissibili in tale sede, può qui condividersi.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna A.M., quale titolare della A.M. Trasporti Nazionali ed Internazionali ADR, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Officina Lunigiana di Rosaia & C snc, in pers. del leg.

rappr.nte p.t, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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