Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30427 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1293/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTA PIA

116, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA COLUCCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MICHELE MICCOLI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati LUCIANA ROMEO e EMILIA FAVATA che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1696/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 12/11/2014 R.G.N. 317/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA MICCOLI per delega verbale

dell’Avvocato MICHELE MICCOLI;

udito l’Avvocato LUCIA PUGLISI per delega dell’Avvocato LUCIANA

ROMEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12 novembre 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.F. nei confronti dell’INAIL volta al riconoscimento della malattia professionale – “cardiopatia ischemica con successivo episodio infartuale” – asseritamente contratta nell’espletamento delle mansioni di capo treno alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

2. In estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto non “provata l’esistenza di nesso eziologico fra l’attività lavorativa e la predetta patologia”, sottoponendo a “severa critica” i pareri espressi dai periti nominati nel corso del giudizio “quanto al dato di partenza dell’essere stressante l’attività di capotreno espletata in concreto dal M., per la genericità degli assunti di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., che, in quanto tali, non richiedevano una esplicita contestazione ad opera di controparte”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito l’INAIL con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.

Con il primo si denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., punto 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16/4/2003, art. 22” per avere la Corte territoriale espresso un convincimento non supportato “da alcun fondamento giuridico nè tantomeno dalle risultanze probatorie mediche” ed in contrasto con le classificazioni della contrattazione collettiva applicabile.

Con il secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 360, punto 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti” per avere la sentenza impugnata “disatteso le indicazioni dei periti senza fornire spiegazioni scientifiche alternative, ma solo argomentazioni non ancorate alle norme cliniche indicate dai CTU, e omettendo così da motivare sufficientemente e con evidenti contraddizioni i dati probatori essenziali per la decisione prospettati dal CTU”, trascurando anche certificazioni mediche in atti.

Con il terzo mezzo si deduce ancora “violazione dell’art. 360 c.p.c., punto 5, per omesso esame e insufficiente motivazione circa un punto decisivo per il giudizio che è stato prospettato dal ricorrente”, atteso che con “il non avere esaminato le cartelle cliniche, le note difensive del 1.4.2008, le perizie e i chiarimenti di I grado resi anche a verbale (discostandosi anche dalla perizia di II grado), tutti fatti allegati al fascicolo” la Corte di Appello – secondo il ricorrente – “ha omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio, che ove fossero stati tenuti presenti avrebbero portato da una decisione diversa da quella assunta”.

2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto presentano tutti profili di inammissibilità che non ne consentono l’accoglimento.

Innanzi tutto il primo motivo, pur denunciando una violazione e falsa applicazione di norme di un contratto collettivo, inammissibilmente non riporta nel corpo di esso il contenuto testuale della clausola contrattuale invocata (ex multis: Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 13587 del 2010) nè specifica se il contratto collettivo nazionale sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) e l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013).

Inoltre anche il primo motivo, così come gli altri due, nella sostanza censurano la sentenza impugnata per non aver ritenuto provata l’esistenza di un nesso causale tra la malattia denunciata dal M. e l’attività lavorativa svolta: si tratta sicuramente di una quaestio facti il cui accertamento è interamente devoluto al giudice del merito e non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori dei ristretti limiti posti dalla formulazione dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (a partire da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014), dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto.

Le richiamate pronunce hanno espresso su detta norma i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “Motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Poichè tutti i motivi in esame risultano irrispettosi di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito, gli stessi vanno disattesi.

Che l’istante non sia avveduto dei limiti del sindacato di legittimità in ordine all’accertamento dei fatti di pertinenza del giudice cui compete secondo dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, è comprovato dal rilievo che i motivi ancora lamentano vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione che si riferiscono alla precedente formulazione della disposizione richiamata, non più vigente nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese forfettarie al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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