Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30427 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30427 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 11776-2012 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. C.F. 09339391006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2017

FRANCESCO GIAMMARIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3451
contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.

SOCIALE

C.F.

80078750587,

in

persona

del

suo

Data pubblicazione: 19/12/2017

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO
giusta delega in atti;
VIOLETTA GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI, giusta delega
in atti;
– controrícorrenti nonchè contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 9645/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2012 R.G.N.
11604/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale
Avvocato PESSI ROBERTO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito

l’Avvocato

PANARITI

PAOLO

e

l’Avvocato

COMPAGNINO MASSIMO per delega verbale Avvocato LUPI ,
//
MASSIMO.

n.r.g. 11776/2012
BNL.s.p.a./INPS+2

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 9645/2011 ed a conferma
della sentenza di primo grado, ha respinto l’appello principale proposto
dall’Inps e quello incidentale proposto da B.N.L. (Banca Nazionale del
lavoro), avverso la decisione del primo giudice di parziale accoglimento
dell’opposizione proposta da B.N.L avverso la cartella di pagamento

per la riscossione) relativa ad omessa contribuzione riferita al dipendente
Giuliano Violetta per il periodo compreso tra gennaio 1998 e marzo 2004.
In particolare, la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di
prescrizione dei crediti pretesi sino al primo maggio 2000 e di rigetto
dell’opposizione per la contribuzione successiva in difetto di prova – da
parte della datrice di lavoro- che gli importi corrisposti al dipendente inviato
presso la sede estera integrassero rimborso spese o, in subordine, indennità
di trasferta in misura fissa in relazione al disposto del d.lgs. 314/1997.
Avverso tale sentenza B.N.L. ha proposto ricorso per cassazione,
limitatamente ai crediti oggetto d’appello incidentale, fondato su due motivi
cui resistono con controricorso l’INPS, anche quale procuratore speciale di
S.C.C.I. s.p.a, e Giuliano Violetta.
B.N.L. e Giuliano Violetta hanno depositato memoria.
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo

comma n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della I.
n. 153/1969, dell’art. 48, comma 8 e comma 8 bis T.u.i.r, dell’art. 36 della
legge n. 342/2000. In particolare, B.N.L. sostiene che :
– la Corte d’appello di Roma abbia errato nell’applicazione delle citate
disposizioni dal momento che l’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997, finalizzato ad
allineare la base imponibile previdenziale con quella fiscale di cui agli artt.
46 e 48 ( oggi 51) T.u.i.r., aveva riformato il testo dell’art. 12 della legge
n. 153/1969 dettando una nuova disciplina della trasferta e dei rimborsi
spese, con esenzione parziale per le indennità di trasferimento, quelle di

(notificatale da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. quale concessionario

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BNI.s.p.a./INPS+2

prima sistemazione e quelle equipollenti, nonché per gli assegni di sede e le
altre indennità percepite per servizi prestati all’estero;
– il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 347/1997 aveva, poi, differito al periodo
d’imposta successivo a quello in corso al gennaio 2000 l’abrogazione della
disposizione contenuta nell’art. 3, comma 3 lett. c) del d.p.r. n. 917/1986
(che escludeva dalla base imponibile dei redditi soggetti ad Irpef i redditi da

esclusivo del rapporto) prevista dall’art. 5, comma 1, lett. a) del medesimo
d.lgs. n. 347/1997;
– dal periodo successivo al 31.12.2000, la disciplina della base imponibile a
fini previdenziali era poi stata modificata dall’art. 36 della legge n. 342/2000
che aveva introdotto il comma 8 bis all’art. 48 ( oggi 51) T.U.I.R. nel senso
che ” in deroga alle disposizioni dei commi da 1 ad 8, il reddito da lavoro
dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base
delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4 comma 1. d.l.
n. 317/1987 conv. in I. n. 398/1987″;
– B.N.L. aveva correttamente individuato la retribuzione convenzionale sulla
quale calcolare i contributi dovuti che erano stati in effetti versati nel
periodo compreso tra gennaio 2001 e marzo 2004, quando il dipendente
Violetta aveva svolto la propria attività presso la sede di Parigi;
– l’errore della sentenza starebbe, dunque, nell’aver ritenuto applicabile la
nuova disciplina dell’art. 48 comma 8 bis t.u.i.r. soltanto nel caso di regime
definitivo di prestazione dell’attività all’estero e non laddove, come era
avvenuto con il Violetta in virtù di distacchi prorogati, il rapporto sia
intercorso con dipendenti che soggiornino in via continuativa all’estero per
più di 183 giorni in un anno.
2.

Con il secondo motivo, articolato su due profili concorrenti, la ricorrente

denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ.,omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto controverso e decisivo
per il giudizio costituito dall’aver omesso di spiegare per quale ragione

2

lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto

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BNL.s.p.a./INPS+2

l’applicazione dell’art. 12 della legge n. 153/1969 avrebbe comportato il
rigetto dell’opposizione proposta da B.N.L. e dall’aver affermato, pur
respingendo totalmente l’opposizione, che la disciplina contributiva
dell’indennità di trasferta era contenuta nell’art. 48 ( oggi 51 del T.U.I.R.)
con la conseguente imponibilità previdenziale nella sola misura del 50%
dell’indennità di trasferta all’estero.
Il contro ricorso proposto da Giuliano Violetta solleva l’eccezione di

inammissibilità del primo motivo di ricorso per la novità delle questioni
introdotte, da ravvisarsi nella circostanza che, nei gradi di merito, B.N.L.
non aveva mai sostenuto l’esattezza dell’adempimento contributivo
effettuato in quanto corrispondente alla misura prevista per le retribuzioni
convenzionali stabilite annualmente dal Ministero del lavoro e sulla base del
disposto del comma 8 bis dell’art. 51 T.u.i.r., ma in quanto le somme
corrisposte dovevano considerarsi assimilabili ad indennità di trasferta.
4.

L’eccezione non è fondata giacché nel giudizio di cassazione, che ha per

oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale
del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove
questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel
giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o,
nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel
dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cassazione civile,
sez. lav., 11/12/2015, n. 25043; 23675/2013; 4787/2012; 3664/2006).
Nel caso di specie, l’oggetto del processo nei gradi di merito è stato riferito
all’accertamento della natura giuridica delle prestazioni economiche
effettuate da B.N.L. in favore dal dipendente durante la sua permanenza a
Parigi ai fini della imposizione contributiva corrispondente e, dunque, il
nuovo profilo di diritto relativo alla pretesa applicabilità dell’art. 36 della
legge n.

342/2000, unitamente alla consequenziale correttezza

dell’adempimento effettuato, non costituiscono novità vietate. Infatti, il
nuovo profilo non comporta l’esame di questioni in fatto diverse rispetto a
quanto formò oggetto di disamina nel merito, né si richiede di affrontare
tema diverso rispetto alla individuazione della disciplina del trattamento
retributivo erogato all’estero.

3

3.

n.r.g. 11776/2012
BNL.s.p.a./INPS+2

5.

I motivi di ricorso, in quanto tutti riferiti alla individuazione della

disciplina applicabile alla fattispecie di lavoro svolto all’estero oggetto del
giudizio ed alla sussunzione della concreta fattispecie in tale disciplina,
vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
6.

La ricostruzione normativa sottesa alla formulazione del primo motivo,

su cui insiste anche la memoria, non può condividersi alla luce delle

Corte di cassazione con la sentenza n. 17646/2016 la cui massima afferma
che ai fini dell’individuazione della base imponibile per la determinazione dei
contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani
che prestano attività lavorativa all’estero, deve aversi riguardo alla
retribuzione effettivamente corrisposta e non alle retribuzioni convenzionali
individuate con i d.m. richiamati dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 314 del
1987, conv. nella I. n. 398 del 1987, non essendo applicabile il comma 8 bis
dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (poi divenuto 51 per effetto del d. 1gs.
n. 344 del 2003) introdotto dall’art. 36, comma 1, della I. n. 342 del 2000,
che opera esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla determinazione
della retribuzione imponibile a fini contributivi.
7.

Il principio affermato consegue a ragioni di ordine sistematico giacché

l’art. 36 1.342/2000 risponde a logiche peculiari del sistema fiscale,
richiamando il limite temporale dei 183 giorni e la nozione di residenza
fiscale, estranea alla materia previdenziale. Inoltre, il suo contenuto, che fa
riferimento ai decreti ministeriali previsti dall’ art. 4 del d.l. n. 317 del 1987,
non mette in discussione l’impianto complessivo del sistema previdenziale in
cui tali decreti ministeriali operano e che fu costituito, sul presupposto della
sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre 1985, n. 369, al fine di
tutelare il lavoratore italiano inviato all’estero in Paesi con i quali l’Italia non
abbia stipulato una convenzione di sicurezza sociale. Ipotesi estranea
comunque alla fattispecie in esame.
8.

Dunque, nessun errore di diritto è stato commesso dalla Corte d’appello

di Roma che di tale disposizione, seppure con motivazione legata alla
valutazione degli specifici presupposti di fatto piuttosto che al concreto
ambito applicativo, non ha correttamente tenuto conto.

4

considerazioni, pienamente qui richiamate e condivise, svolte da questa

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BNL.s.p.a./INPS+2

9.

Quanto, poi, ai profili di critica alla motivazione prospettati in ricorso, va

sottolineato che la sentenza impugnata ha ritenuto che le somme
corrisposte al Violetta durante la permanenza all’estero debbano
interamente ritenersi retribuzione, come tale, totalmente imponibile ai fini
contributivi quale conseguenza di un accertamento in fatto. In particolare, il
giudizio di merito non ha provato che le somme percepite in eccedenza –

avesse lavorato in Italia- avessero natura di indennità per temporanea
destinazione estera, diretta a compensare forfettariamente gli oneri
connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa nella sede estera.
10. La Corte territoriale ha, quindi, affermato che le pattuizioni tra le parti
non fornivano chiarimenti sulle indennità aggiuntive corrisposte e,
riferendosi ai principi giurisprudenziali di legittimità secondo i quali anche le
voci del trattamento economico formalmente non legate al valore
professionale della prestazione, ma giustificate coi disagi o maggiori spese a
carico del lavoratore, assumono natura retributiva se non costituenti
rimborso spese, la Corte d’appello ha ritenuto la natura interamente
retributiva delle erogazioni effettuate da BNL in favore del Violetta.
11. Dunque, nessuna deroga totale o parziale (reciprocamente riferite
all’eventuale natura di rimborso spese o di indennità di trasferta), poteva
applicarsi al caso di specie che restava regolato dall’art. 12 della I. n.
153/1969, restando inapplicabile l’assetto normativo dell’indennità di
trasferta determinatosi con l’entrata in vigore del d.lgs. 314/1997 e con le
modifiche apportate all’art. 48 t.u.i.r. nei diversi commi relativi alle
tassative ipotesi di esenzione calcolate sulla retribuzione giornaliera
corrisposta al dipendente inviato in “trasferta”, o alla previsione che non
concorre a formare il reddito gli assegni di sede e le altre indennità
percepite per i servizi prestati all’estero fino al 50% del loro ammontare o,
ancora al comma 8 bis che disciplina il regime contributivo del personale
stabilmente impiegati all’estero.
12. La motivazione è del tutto logica e coerente con la posizione in fatto
sostenuta dalle parti. La ricorrente non ha prospettato, con relativo rituale
motivo di ricorso, che sia stato omesso o erroneamente valutato alcuno

rispetto all’importo della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se

n.r.g. 11776/2012
BNL.s.p.a./INPS+2

degli elementi esaminati dalla Corte di merito per addivenire alla
conclusione che le pattuizioni tra le parti non offrivano elementi a sostegno
della natura di indennità di trasferta di quanto erogato. Dunque, rilevando il
principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove
si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo,
grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso

volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006;
16351/2007; 499/2009; 21898/2010), è corretta la motivazione della
sentenza impugnata che ha posto sul datore di lavoro che pretenda di avere
accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o
di rimborso per spese di viaggio, l’onere di dimostrare la causa dell’esonero
dell’assoggettamento a contribuzione ( vd. Cass. 16639/2014).
13. Il ricorso va, dunque, respinto ed a carico di parte ricorrente vanno
poste le spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna delle parti contro
ricorrenti, nella misura di Euro 5000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi,
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed alle spese accessorie
di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2017.
Il Consigliere est.

Il Presidente

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Giovanni Mammone
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