Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30426 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26684/2010 proposto da:

G.A.M.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

DI CIOLLO Francesco, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2129/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.5.2010, depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2129/10, pubbl. 6.10.10:

“1. – G.A.M.P. ricorre, con atto spedito per la notifica il 9.11.10, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato improcedibile l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina – sez. dist.

di Terracina n. 414/09, di rigetto della sua domanda di rilascio di terreni rivolta contro D.G.P.M..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – La ricorrente sviluppa un articolato motivo (di nullità della sentenza, violazione di norme di diritto e vizio di motivazione), con il quale si duole dell’erroneità della ritenuta improcedibilità quale conseguenza della violazione del solo dell’art. 435 cod. proc. civ., comma 2, e, cioè, per essere avvenuta la notifica del decreto presidenziale di fissazione dell’appello con rito del lavoro oltre il termine di dieci giorni dalla sua pronuncia.

4. – L’intimata non svolge attività difensiva in questa sede.

5. – La perentorietà del solo termine dell’art. 435 cod. proc. civ., comma 2, quando comunque la notifica si sia avuta nel rispetto dello spatium deliberanti minimo di venticinque giorni, è ormai costantemente esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., ord. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass. 30 dicembre 2010, n. 26489; e soprattutto Cass., ord. 12 aprile 2011, n. 8411), in adesione del resto ad un pregresso e consolidato orientamento (Cass. 22 giugno 1994, n. 5997; Cass. 16 agosto 1993, n. 8711). Del resto, nonostante il tralaticio richiamo – anche nella qui gravata sentenza – ad autorevoli precedenti (Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20604), questi (come osservato dalla Corte costituzionale nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 cod. proc. civ., comma 2, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.: ord. 24 febbraio 2010, n. 60) si riferiscono a fattispecie del tutto diverse, in cui cioè la notifica di ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza si è avuta in violazione anche e soprattutto dei commi terzo e quarto del medesimo art. 435 cod. proc. civ. (Cass. n. 8411 del 2011; Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15419).

6. – Orbene, in difetto – sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte ed in questa sede – di prova di differimenti di udienza o di notificazioni successive alla prima, nel caso di specie si è soltanto avuta la notifica (iniziata in data 9,2.10) del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza oltre il decimo giorno dalla sua pronuncia (comunicata questa il 29.1.10): e pertanto la norma del capoverso dell’art. 435 cod. proc. civ., è stata malamente applicata dalla corte capitolina, che ha ravvisato la mera violazione di quel termine, non connotato invece da alcuna perentorietà, come presupposto per la declaratoria di improcedibilità.

7. – Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinchè, ritenuto procedibile e ritualmente instaurato – sotto il profilo oggi impugnato – il gravame, lo esamini per gli eventuali altri profili di rito e nel merito”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3, riportandosi al ricorso.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinchè, ritenuto procedibile e ritualmente instaurato – sotto il profilo oggi impugnato – il gravame, lo esamini per gli eventuali altri profili di rito e nel merito, provvedendo pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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