Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30426 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. un., 23/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12700-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza del 26/4/2018 (r.g. n. 74741/2017)

nella causa tra:

GIODEFE DI P.G. S.A.S.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

A.M.A.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in Camera di Consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice

tributario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 23 giugno 2017 la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario ritenendo devoluta al giudice ordinario la vertenza promossa dalla GIODEFE di P.G. s.a.s. contro l’AMA S.p.A.;

2.dopo la regolare traslacio judici, alla prima udienza di trattazione, il secondo giudice (Tribunale di Roma, 2^ sezione civile) denunciava questione di giurisdizione, che definiva con ordinanza del 23 aprile 2018, in forza della quale, rilevato trattarsi di opposizione avverso avviso di accertamento per omessa dichiarazione Ta.Ri. (anni 2011-2014), da un lato, sospendeva il procedimento e, dall’altro, sollevava regolamento d’ufficio della controversia che riteneva devoluta alla giurisdizione tributaria;

3.a tale richiesta si è associato il Procuratore Generale; invece, le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il giudizio di merito, secondo quanto riportato dall’ordinanza denunciante il conflitto di giurisdizione, riguarda l’impugnazione avverso di avviso di accertamento per omessa dichiarazione Ta.ri (anni di imposta dal 2011 al 2014), ma, in realtà, per come evincibile dagli atti allegati, l’accertamento, essendo stata la Ta.ri. introdotta a decorrere dal 2014, ha ad oggetto, per gli anni precedenti, i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di cui la TARI ha preso il posto, ovvero la TARES e la TIA-1;

2. riguardo alla TIA-1 l’orientamento di questa Corte a Sezione Unite è consolidato nel ritenere che spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (cosiddetta TIA 1), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l’ordinanza n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (Cass., sez. un., nn. 14903 del 21/6/2010,n.23114 del 12/11/2015, n. 26268 del 20/12/2016 e conf., di recente n. 8822 del 10/04/2018);

3. le medesime argomentazioni valgono per la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) introdotta dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,commi da 639 a 736, (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC.;

4. La Ta.Ri, infatti, ha sostituito, a decorrere dal primo gennaio 2014 i preesisistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e successivamente di TIA e di TARES;

5. La nuova imposizione conserva, tuttavia, presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, continuandosi, con il sistema della tariffazione, a parametrare un servizio che ancora il pagamento all’entità della superficie calpestabile e all’occupazione immobiliare, a prescindere dalla effettività della produzione di una quantità individuale certa di rifiuti;

6. La Ta.Ri., infatti, è dovuta (sia pure in misura minima) anche in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione violando la disciplina di riferimento (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 656), va corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (comma 650), i componenti di costo calcolati per la tariffa debbono considerare, altresì, i crediti risultati inesigibili relativi alla TIA e alla TARES (comma 654 bis), essa va assolta dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale in caso di detenzione temporanea dell’utilizzatore dell’immobile inferiore ai sei mesi nell’anno solare (comma 643);

7.si tratta di elementi la cui significatività convince a ritenere che la Ta.Ri., al pari della TIA, riveste natura tributaria, quale entrata pubblica costituente “tassa di scopo” che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, mentre manca un rapporto sinallagmatico tra la prestazione specifica da cui scaturisce l’onere ed il beneficio che il singolo riceve;

8.che l’Amministrazione capitolina non ha inteso attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui alla L. n. 147 del 2013, comma 668;

9.devesi, pertanto, confermare l’orientamento già espresso da queste Sezioni Unite secondo cui rientra nella giurisdizione tributaria la controversia riguardante la debenza della TIA e dichiarare la giurisdizione del giudice tributario per la Ta.Ri.;

10. non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimette le parti, e cassa la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n.16129 del 23/06/2017.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA