Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30426 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11017-2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI – ASL BR, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 127, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato IMMACOLATA ELIA;

– ricorrente –

contro

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

159, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SEGRETO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FILOMENO MONTESARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

R.G.N. 3569/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per accoglimento del secondo

motivo del ricorso;

udito l’Avvocato IMMACOLATA ELIA;

udito l’Avvocato FILOMENO MONTESARDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza depositata in data 12 febbraio 2014 la Corte di appello di Lecce in riforma della decisione del Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda proposta da E.A., dirigente medico di 1 livello, dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale BR, intesa ad ottenere, in relazione all’espletamento da parte dello stesso delle mansioni di responsabile della struttura complessa ex art. 27, lett. A) c.c.n.l. 2000 (quale direttore responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione a decorrere dal 16/10/1999), il riconoscimento del diritto alle differenze retributive previste dal c.c.n.l. di comparto, e per l’effetto condannava l’ASL appellata al pagamento della somma di Euro 103.828,37 di cui Euro 16.387,09 per differenze retributive, Euro 41.934,36 per differenze di indennità di esclusività, ed Euro 95.368,00 per indennità di struttura complessa, detratta l’indennità di sostituzione percepita ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. 1998/2001 e pari ad Euro 49.861,08;

evidenziava preliminarmente la Corte territoriale che l’eccezione di prescrizione parziale del credito vantato dal D. fosse inammissibile in quanto non tempestivamente dedotta nella memoria difensiva in primo grado;

riteneva, poi, la Corte territoriale che nella fattispecie in esame, in cui la sostituzione per cessazione del dirigente già preposto alla struttura complessa si era protratta per oltre dieci anni senza che la procedura selettiva per la copertura dell’incarico fosse mai attivata, non potesse essere ricondotta all’art. 18 del c.c.n.l. prevedente una sostituzione per soli sei mesi, prorogabili fin a dodici e che dovesse farsi applicazione del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 modificativo del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ASL BR con due motivi;

3. E.A. ha resistito con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ASL denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che anche in appello potesse essere opposta l’eccezione di prescrizione trattandosi di credito di lavoro di pubblico dipendente.

2. Con il secondo motivo l’ASL denuncia violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed in particolare degli artt. 18 e 27, 28 e 29 del c.c.n.l. dell’8/7/2000 in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter; all’art. 2103 c.c., al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, dell’art. 2103 c.c..

Premette che nel caso di specie doveva essere escluso il formale conferimento dell’incarico di responsabile della struttura complessa trattandosi di incarico formalmente conferito per la sostituzione del posto lasciato vacante dal dirigente andato in pensione, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dello stesso.

Rileva che nella Delib. di conferimento dell’incarico era stato espressamente richiamato l’art. 18 del c.c.n.l. e che per l’attività di sostituzione era stata corrisposta, a termini della norma pattizia, una indennità mensile pari ad Euro 535,05 per dieci mesi all’anno.

Sostiene che l’art. 18, nel fare riferimento ad un limite temporale, disciplina la fisiologia dell’incarico temporaneo e non la patologia (situazione verificatasi nel caso in esame in cui due leggi regionali avevano ridotto la possibilità di nuove assunzioni).

Assume, tuttavia, che la suddetta patologia non può mutare la natura di un incarico temporaneo che pertanto rimane tale anche se i termini previsti sono stati superati.

Aggiunge che non può trovare applicazione l’art. 2103 c.c. nell’ipotesi di sostituzione del dirigente preposto a struttura complessa e richiama a sostegno delle censure, la decisione di questa Corte n. 7159/2013.

3. Osserva il Collegio di dover preliminarmente dichiarare l’improcedibilità del ricorso, avendo l’Azienda ricorrente tardivamente provveduto a depositare detto ricorso presso la Cancelleria della Corte di cassazione (unitamente agli altri atti ad esso allegati) dopo il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle controparti, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

4. Al riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, nè l’inosservanza di tale termine è sanabile nel caso in cui il controricorrente si sia costituito (posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme, previste per finalità di carattere pubblicistico) e non abbia eccepito l’improcedibilità (eccezione peraltro sollevata nel caso di specie con la memoria ex art. 378 c.p.c.), perchè il termine è perentorio e la sua inosservanza è rilevabile d’ufficio (v. Cass. 8 ottobre 2013, n. 22914; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1635; Cass. 12 ottobre 2004, n. 20183; Cass. 2 giugno 1997, n. 4894).

5. Nel caso di specie, risulta dagli atti del giudizio che la l’Azienda Sanitaria Locale BR ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione alla controparte, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, in data 14 aprile 2014 (con consegna a mani dell’avv. Antonio Sergi, domiciliatario dell’avv. Filomeno Montesardi, procuratore costituito di E.A.), mentre ha provveduto al deposito dello stesso ricorso in data 10 maggio 2014 (si veda la nota la nota di deposito e iscrizione a ruolo con in calce l’attestazione del funzionario dell’Ufficio depositi nonchè il timbro apposto sull’originale del ricorso da parte della Cancelleria centrale recante la data del 10/5/204 e l’acquisizione al protocollo con il n. 11017/2014), ossia oltre il termine perentorio di venti giorni imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 1.

6. Sulla base delle argomentazioni che precedono, precluso essendo l’esame delle censure di cui al ricorso, dev’essere dichiarata l’improcedibilità dello stesso.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna l’Azienda ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. Filomeno Montesardi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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