Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30425 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26682/2010 proposto da:

Z.G. (OMISSIS), Z.V.M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO MESSICO

6, presso lo studio dell’avvocato SPOSATO Piergiorgio, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVO VINCENZO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 86/2010 del TRIBUNALE di MARSALA – Sezione

Distaccata di PARTANNA del 16.9.2010, depositata il 21/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Marsala – sez. dist. di Partanna, n. 86/10, pubbl. addì 21.9.10:

“1. – Z.G. e Z.V.M.G. ricorrono, con atto notificato in data 6.12.10, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto l’appello da loro proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Partanna del 15.4.08, di rigetto della loro opposizione al precetto per Euro 1.421,00, loro notificato da G.D..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi definito ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., u.c., per quanto appresso indicato.

3. – I ricorrenti sviluppano cinque motivi: un primo, lamentando che l’ordinanza ai sensi dell’art. 669-duodecies cod. proc. civ., posta a base dell’opposto precetto, non costituisce titolo esecutivo; un secondo, adducendo la non esecutività di una condanna alle spese di lite contenuta in un provvedimento non definitivo e non costituente titolo esecutivo; un terzo, dolendosi dell’omessa riunione dei procedimenti pendenti tra le stesse parti sulle medesime misure cautelari o della mancata sospensione almeno di quello in cui era stato emesso il provvedimento posto a base dell’opposto precetto; un quarto, sostenendo un vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza di un titolo esecutivo per le spese e la reputata insussistenza di una doglianza di difetto originario del titolo; un quinto, deducendo l’omessa indicazione delle norme di legge e la invece vietata citazione di autori di dottrina a sostegno della decisione.

4. – L’intimato non svolge attività difensiva in questa sede.

5. – Il provvedimento oggetto del presente ricorso per cassazione è una sentenza resa dal tribunale in grado di appello avverso una sentenza su causa di opposizione a precetto, quest’ultima pubbl. in data 15,4.08, allorquando era in vigore cioè l’art. 616 cod. proc. civ., con la previsione di non impugnabilità delle sentenze di tal fatta (previsione introdotta dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, in vigore dal 1 marzo 2006 e senza alcuna disciplina transitoria;

previsione a sua volta abrogata, ma solo con effetto per le sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009); pertanto, la sentenza, quand’anche pronunciata dal giudice di pace (Cass., ord. 29 maggio 2008, n. 14179; Cass., ord., 30 giugno 2010, n. 15629), non poteva essere impugnata con appello, siccome pronunciata tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (tra le molte: Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 30 aprile 2011, n, 9591) e quand’anche avente ad oggetto il solo precetto e non anche l’esecuzione iniziata (per l’unicità della categoria delle opposizioni previste dall’art. 615 cod. proc. civ., anche ai fini del regime di impugnabilità di cui al richiamato art. 616 cod. proc. civ.: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3852, in motivazione).

6. – Pertanto, neppure constando – sulla base della lettura degli atti consentiti in questa sede ed in rapporto al contenuto di ricorso e sentenza impugnata – essersi formato un contrario giudicato, la sentenza del giudice di pace di Partanna non poteva essere impugnata con l’appello e la sentenza resa a conclusione di quest’ultimo va cassata senza rinvio (tra le ultime, v. Cass. 9 maggio 2011, n. 10102), perchè il giudizio di secondo grado non poteva essere iniziato, nè proseguito.

7. – A tale pronuncia in sede camerale può senz’altro pervenirsi ai sensi dell’ultima parte dell’art. 382 cod. proc. civ., u.c., potendo privilegiarsi, per evidenti ragioni di economia processuale ed in ossequio al canone costituzionale della ragionevole durata del processo, una lettura ampia della pronuncia di inammissibilità idonea a legittimare il procedimento in questione, essendo evidente l’identità di ratio e comunque l’omogeneità delle due situazioni:

al riguardo risultando del resto garantita alle parti le possibilità di interloquire, sulla questione rilevata ufficiosamente, con le memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.: pertanto si propone che, pronunciando sul ricorso, l’impugnata sentenza sia cassata senza rinvio”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, i ricorrenti hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3, pur non avendo alcuna delle parti – e verificata la ricezione del ricorso da parte dell’intimato – chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione e di affermare, preliminarmente, il principio che è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio anche in ipotesi di manifesta improseguibilità del processo (art. 382 cod. proc. civ., comma 3, ultimo periodo), nonostante essa non sia testualmente prevista dall’art. 375 cod. proc. civ.. In particolare, una volta ricordato come si sia già ritenuto possibile ampliare in via interpretativa il novero delle pronunce camerali includendovi il caso dell’improcedibilità del ricorso, anch’essa non prevista testualmente dall’art. 375 cod. proc. civ. (Cass., ord. 11 gennaio 2006, n. 288; Cass. 23 marzo 2005, n. 6220), la ratio di una tale ammissibilità si rinviene:

– in evidenti ragioni di economia processuale, desumibili da una interpretazione dell’art. 375 cod. proc. civ., costituzionalmente orientata dal canone della ragionevole durata del processo, idoneo ad attribuire la prevalenza ad ogni interpretazione che possa conseguire come effetto, a parità di garanzie, un maggiore contenimento dei tempi e delle risorse processuali: come già statuito per modellare la concreta applicazione del ben più generale – rispetto a quello della teorica prevalenza della pubblica udienza, peraltro non più sostenibile alla stregua dei concreti poteri delle parti anche nella procedura camerale – principio del contraddittorio in conformità al richiamato canone, l’esigenza di definire con immediatezza il procedimento impone la pretermissione di quelle attività processuali che, in vista della pronuncia da adottare, si rivelino con immediatezza del tutto ininfluenti sull’esito del giudizio (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826);

– nell’assenza di conseguenze pregiudizievoli per l’esercizio di difesa delle parti in dipendenza del rito camerale: essendo esse poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione, a seguito della notificazione della relazione che prospetta la soluzione, con le memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e la richiesta di audizione in camera di consiglio;

– nell’identità di struttura del vizio di improseguibilità del processo (nel caso di specie, sul primo gravame malamente proposto) rispetto a quelli, parimenti di rito (inammissibilità, di cui all’art. 375 cod. proc. civ., n. 1) ed in grado di elidere in radice il potere del giudice di pronunciare sulla domanda (in generale, sul gravame proposto dinanzi a questa Corte), per i quali è prevista la pronuncia camerale: con la peculiarità che in questo caso il vizio trova la sua origine in un’attività compiuta in un grado precedente, ma è di gravità tale da trasmettersi anche al successivo giudizio di legittimità, tanto da potersi dire immanente e persistente al momento del rilievo dei presupposti in rito della domanda come devoluta a questa Corte.

4. Le conseguenze non possono però essere quelle auspicate dai ricorrenti con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., perchè l’improseguibilità della domanda in dipendenza della non proponibilità dell’appello rende inammissibile ogni attività successiva alla pronuncia di primo grado malamente gravata con quel rimedio, pronuncia di primo grado che viene pertanto definitivamente cristallizzata, passando in cosa giudicata formale e sostanziale e così divenendo intangibile.

5. Quanto poi all’effettiva sussistenza della causa di improseguibilità, vanno integralmente recepite le argomentazioni della sopra trascritta relazione, essendo ormai definitivamente acquisita – sia pure dopo alcune incertezze interpretative nella giurisprudenza di merito e nella dottrina – la soggezione di ogni tipo di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., alla regola della non appellabilità delle sentenze previste dal testo, ratione temporis vigente, dell’art. 616 del codice di rito.

6. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., occorre pronunciare sul ricorso e cassare senza rinvio la gravata sentenza di appello, in quanto tale mezzo di impugnazione non era ammissibile; ma il carattere ufficioso del rilievo qui svolto – se non anche la rilevata originaria incertezza interpretativa – consente di ritenere sussistenti gravi ragioni di compensazione delle spese di lite successive alla pronuncia di primo grado malamente appellata, in disparte che neppure vi sarebbe luogo a provvedere sulle spese di lite del giudizio di legittimità, per non avere l’intimato qui svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata sentenza; compensa le spese di lite successive alla sentenza di primo grado e fin qui sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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