Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30425 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. un., 23/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 14299-2017 proposto da:

G.M., V.M., F.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrenti –

contro

SSG MANAGEMENT NETHERLANDS B.V., in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EDGARDO BENASSI;

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14-A/4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO OSSORIO;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14-A/4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DINO OTTOLENGHI;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

14689/2015 del TRIBUNALE di GENOVA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/10/2018 dal Consigliere ALDO CARRATO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, il quale conclude chiedendo dichiararsi il difetto di

giurisdizione del Giudice Italiano in favore di quello Olandese, in

relazione alla causa n. 14689/15 R.G. pendente innanzi al Tribunale

di Genova relativamente alla domanda proposta nei confronti di SGG

Management Netherlands B.V., con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato tra il mese di novembre e quello di dicembre 2015 i sigg. F.D., V.M. e G.M. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, l’avv. C.S. e la SGG Management Netherlands B.V. per sentir: – accertare la responsabilità professionale del suddetto avvocato (sulla scorta di asserite condotte negligenti dallo stesso adottate specialmente nei confronti del F. in ordine alla costituzione di una holding con sede legale in (OMISSIS) nel settore commerciale delle macchine saldatrici avuto riguardo al relativo svolgimento dell’attività di consulenza, alla conduzione delle trattative, alla stipula del contratto e alla successiva gestione dei rapporti una volta realizzato l’obiettivo della costituzione di detta holding) e dichiarare, per l’effetto, la risoluzione del contratto di consulenza per grave inadempimento dello stesso professionista; – dichiarare l’annullamento del contratto stipulato con SGG Management Netherlands (già Amaco Netherlands B.V., poi Amaco Management Service B.V. e, quindi, ANT Management Netherlands B.V.) per assunto vizio della volontà essendo lo stesso stato sottoscritto esclusivamente sulla base della fiducia riposta nel suddetto legale e nell’auspicio che tale negozio fosse utile ed idoneo agli interessi di essi attori; – accertare e dichiarare, in via gradata, la risoluzione per grave inadempimento del contratto concluso con SGG Management Netherlands; – accertare e dichiarare i convenuti tenuti, in solido ed in via concorrente, al risarcimento dei danni patrimoniali per un ammontare di Euro 322.581,70 o per quello ritenuto di giustizia; condannare i medesimi convenuti al pagamento di tutti i danni provocati, compresa la perdita di chances a causa dell’inadempimento contrattuale nonchè delle spese del giudizio; – condannare gli stessi convenuti a procedere alla liquidazione della società Wind Welding Europe, tenendo indenni essi attori da tutte le spese presenti, passate e future che si fossero prospettate a loro carico, con condanna alla restituzione di tutto quanto incamerato a titolo di spese, onorari e spettanze durante lo svolgimento dell’intero rapporto.

Nell’incardinato giudizio si costituiva l’avv. C.S. che eccepiva, in linea pregiudiziale, l’incompetenza del Tribunale di Genova (in favore di quella del Tribunale di Milano), nonchè la litispendenza con il procedimento instaurato in Olanda contro i menzionati attori da SGG per il recupero dei crediti nei confronti della Wind Welding Europe B.V. e dei suoi soci ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Consiglio del Parlamento Europeo n. 1215 del 12 dicembre 2012, invocando la (ritenuta) necessaria dichiarazione di “incompetenza giurisdizionale” del Giudice italiano in favore di quello olandese in virtù dell’art. 31, comma 3 stesso Regolamento UE n. 1215/2012 e, altresì, la sospensione del procedimento italiano ai sensi dell’art. 31, comma 2, del citato Regolamento; nel merito, eccepiva la prescrizione del credito richiesto e instava per l’autorizzazione alla chiamata in causa della società Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. per la manleva contrattuale derivante dalla stipulata polizza professionale.

Quest’ultima società assicuratrice, ritualmente chiamata in causa, pur facendo proprie del difese dell’avv. C., contestava, comunque, la fondatezza della domanda di garanzia dallo stesso proposta sia per carenza di responsabilità professionale del medesimo avvocato che per estraneità del preteso danno al rischio assicurato.

Nel giudizio in questione si costituiva, inoltre, la SGG Management Netherlands B.V., la quale eccepiva, innanzitutto, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice olandese in virtù della deroga espressamente prevista nel contratto stipulato dagli attori con essa società deducente, eccependo, altresì, la litispendenza con altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Amsterdam, intentata dalla stessa società contro i medesimi attori. Detta convenuta eccepiva, poi, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Genova e, nel merito, concludeva per il rigetto di ogni avversa pretesa.

2. Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Genova gli attori F.D., V.M. e G.M. hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 29 e 30 maggio 2017, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano, con conseguente inammissibilità delle avverse eccezioni di difetto di giurisdizione di detto giudice e di difetto di litispendenza con l’altro giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Amsterdam.

I predetti ricorrenti, a sostegno della loro tesi, dopo la ricostruzione della complessa vicenda processuale, hanno dedotto che la giurisdizione, avuto riguardo al luogo di conclusione e di svolgimento del contratto di consulenza e di quello di gestione stipulato tra gli stessi ricorrenti con la società olandese SGG Management Netherlands B.V., appartiene al giudice italiano (e, quanto alla competenza, a quella del Tribunale di Genova). I medesimi ricorrenti hanno, poi, invocato il rigetto di tutte le avverse eccezioni di litispendenza in applicazione del regolamento UE n. 1215 del 2012, sul presupposto che il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Amsterdam concerneva esclusivamente la SGG Management e la Wind Welding Europe B.V. e, quindi, soggetti diversi e con riferimento ad un oggetto distinto e separato, prospettando, altresì, l’insussistenza anche di una litispendenza comunitaria, vertendosi nell’ipotesi di una connessione tra le due cause per mera comunanza di questioni e non, in senso proprio, per titolo e per oggetto, dovendosi altresì escludere pure la configurazione di un rapporto di continenza tra la causa pendente dinanzi al giudice italiano e quella instaurata avanti al giudice olandese.

Si sono costituiti nella presente sede, con distinti controricorsi, la s.p.a. Unipolsai Assicurazioni, che ha instato per il rigetto del ricorso, l’avv. C.S., che ha concluso per l’affermazione della spettanza della giurisdizione al giudice olandese, e la SGG Management Netherlands, che ha insistito per il rigetto del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

3. Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con cui è stato chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello olandese, in relazione alla causa n. 14895/15 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Genova relativamente alla domanda proposta nei confronti di SGG Management Netherlands B.V., con le conseguenze di legge.

I difensori dei ricorrenti e della controricorrente SGG Management Netherlands B.V. hanno rispettivamente depositato memorie illustrative in prossimità della camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il collegio, in via pregiudiziale, che – con il proposto ricorso i ricorrenti hanno sufficientemente provveduto alla individuazione delle ragioni di ravvisata sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, sviluppando funditus gli aspetti correlati alla litispendenza o connessione tra la controversia instaurata e pendente dinanzi al Tribunale di Amsterdam e quella pendente dinanzi al giudice italiano, e specificamente avanti al Tribunale di Genova. Pertanto, esso è da ritenersi ammissibile, anche sul presupposto pacifico che – in generale – l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, ma solo uno strumento apprestato per dirimere in via preventiva ogni contrasto, anche solo potenziale, circa l’esistenza del potere giurisdizionale del giudice adito (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 8212/2005, ord., e Cass. S.U. n. 11826/2013, ord.).

2. Ciò premesso, il formulato ricorso per regolamento preventivo teso a sentir dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulle sole domande proposte contro i convenuti diversi dalla SGG Management Netherlands B.V. involte nella controversia pendente dinanzi al Tribunale di Genova – può essere parzialmente accolto nei sensi e per le ragioni di cui in appresso, conformemente alla conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, dovendosi, per converso, affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice olandese con riferimento alle specifiche domande avanzate dagli attori nei confronti della suddetta società olandese.

Si osserva, innanzitutto, come sia incontestabilmente emerso, sulla base degli atti prodotti in giudizio e delle deduzioni compiute dalle parti, che nel contratto (finalizzato alla costituzione di una holding denominata “Wind Welding Europe”) concluso in data 31 luglio 2001, intercorso tra i ricorrenti e la società olandese Amaco B.V. (poi trasformatasi nella SGG Management Netherlands B.V.), fosse stata prevista – all’art. 9 – una clausola convenzionale di proroga della giurisdizione in favore del Giudice olandese (riguardante la risoluzione delle “controversie derivanti dal contratto o ad esse connesse”) e che la stessa era stata predisposta in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 24 e 25 del Regolamento comunitario n. 1215/2012, risultando stipulata in forma scritta e vertendo su diritti disponibili e, in ogni caso, non riservati a competenze esclusive di uno Stato membro.

Orbene, sulla base di tale accertamento, non può porsi in dubbio la validità e l’efficacia del suddetto accordo di proroga della giurisdizione concluso con il predetto contratto, il quale era, per l’appunto, applicabile con riferimento alla controversia pendente (ed introdotta anteriormente con atto notificato il 17 agosto 2015) dinanzi al giudice olandese, concernente la domanda proposta dalla SGG Management Netherlands B.V. nei riguardi degli attuali ricorrenti per ottenere la loro condanna al pagamento dell’importo ritenuto dovuto per l’attività svolta in favore degli stessi per effetto del richiamato accordo del 31 luglio 2001.

E’ rimasto, altresì, accertato che l’adìto giudice olandese, a fronte dell’eccepito suo difetto di giurisdizione come richiesto dagli odierni ricorrenti, aveva pronunciato, in data 24 agosto 2016, apposita decisione (non impugnata nei termini di legge e divenuta, perciò, definitiva) per dirimere la questione di giurisdizione, affermando, conseguentemente, la sussistenza della propria giurisdizione, sul presupposto della ravvisata liceità dell’accordo di proroga della giurisdizione desumibile dal citato contratto del 31 luglio 2001 ed in applicazione del suddetto art. 25 del Regolamento comunitario n. 1215/2012.

Sulla scorta di tali dati è indiscutibile che la domanda proposta dinanzi al giudice olandese (in ordine alla quale lo stesso si è definitivamente dichiarato munito di giurisdizione) – ancorchè riguardi solo parzialmente gli stessi soggetti – è connessa obiettivamente con quella – posteriormente introdotta (con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2016) – pendente dinanzi al Tribunale di Genova avuto riguardo alle domande che coinvolgono gli aspetti derivanti dall’esecuzione del predetto contratto del 31 luglio 2001 concluso tra i ricorrenti e la società olandese poi incorporata nella SGG Management Netherlands B.V..

Diversamente, non è ravvisabile alcun collegamento (tale da determinare un rapporto di litispendenza o connessione) con la domanda (oggettivamente e soggettivamente scindibile e, quindi, separabile dalle altre) di accertamento e dichiarazione della responsabilità professionale dell’avv. C. (con la relativa chiamata in causa, a titolo di manleva, della Unipol Sai s.p.a.) incardinata contestualmente dinanzi al Tribunale di Genova, siccome all’evidenza attinente ad una vicenda contrattuale che involge direttamente la relazione tra i ricorrenti e lo stesso legale in ordine allo svolgimento dell’incarico di consulenza a quest’ultimo conferito e alla invocata responsabilità professionale dello stesso legale.

Pertanto, essendo – in base alla ritenuta operatività della richiamata clausola di cui all’art. 9 del menzionato contratto – intervenuta la sentenza sulla questione di giurisdizione emessa dall’adito giudice di Amsterdam il 24 agosto 2016 che, fondando la sua decisione proprio sulla predetta clausola, ha riconosciuto – con pronuncia passata in giudicato (come rilevabile “ex actis”) – la sussistenza della giurisdizione del giudice olandese a decidere sulla causa dinanzi ad esso intentata (anticipatamente rispetto a quella introdotta avanti al Tribunale di Genova), ne deriva che – limitatamente alle vicende riguardanti lo svolgimento del contratto tra la società olandese e gli odierni ricorrenti – deve ritenersi fissata la determinazione della giurisdizione in capo al giudice olandese per effetto della vincolatività della sua decisione in applicazione dell’art. 31, comma 3, del citato Regolamento UE n. 1215/2012.

In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente alle domande promosse dai ricorrenti (attori nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Genova iscritto al n. R.G. 14689/2015) nei soli confronti della controricorrente (convenuta dinanzi al Tribunale di Genova nell’indicato giudizio) SGG Management Netherlands B.V..

Invece, stante l’assenza di connessione tra le suddette domande e quella svolta nei confronti dell’avv. C. (per sua asserita responsabilità professionale), va dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla cognizione e alla decisione delle stesse.

Vertendosi in tema di ricorso ex art. 41 c.p.c., non sussistono i presupposti per l’adozione di una specifica statuizione anche sulla competenza, dovendosi far ricorso – nella ricorrenza delle inerenti condizioni – agli strumenti propriamente impugnatori di cui agli artt. 42 o 43 c.p.c., fatta salva – ove ne ricorrano le condizioni – la sollevabilità del regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1156/1993).

3. Sussistono idonee ragioni, in dipendenza della peculiarità delle questioni giuridiche svolte e della complessità della vicenda processuale, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del regolamento preventivo di giurisdizione e, limitatamente al rapporto processuale incardinatosi tra i ricorrenti e la SGG Management Netherlands B.V., quelle dell’intero giudizio, siccome da ritenersi compiutamente definito con la presente pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice italiano.

4. Va, infine, rigettata l’istanza proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, dal controricorrente C.S. non ricadendosi certamente – nel caso di specie – in una ipotesi di abuso processuale dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione, peraltro – come detto – proposto con riferimento ad una complessa vicenda giudiziale.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alle domande proposte – nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Genova iscritto al n. R.G. 14689/2015 – dai ricorrenti nei confronti della SGG Management Netherlands B.V. e dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande introdotte nello stesso giudizio pendente avanti al Tribunale di Genova – come formulate nei riguardi di C.S. e Unipol Sai s.p.a. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del regolamento di giurisdizione e dell’intero processo tra i ricorrenti e la controricorrente SGG Management Netherlands B.V..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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