Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30424 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26604/2010 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GOTTARDO 21, presso lo studio dell’avvocato CARINI LUCIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati AQUILANO LORENZO, CAPOTORTO

CESARE, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PA.CA., F.G., PR.FE.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1088/2 009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

21.10.09, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ban n. 1088/09, pubbl.

il 5.11.09:

“1. – P.M. ricorre, con atto notificato in data 11.11.10, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, di rigetto della sua domanda di prelazione agraria, dispiegata in origine contro Pa.Ca. e poi anche contro la di lui coniugo F.G. ed il dante causa Pr.Fe.An.: in particolare, la corte territoriale ha rilevato la novità dell’argomentazione della non appartenenza del bene alla comunione legale e la decadenza dall’azione nei confronti della litisconsorte necessaria F., poi accogliendo gli appelli incidentali in ordine alle spese di lite.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1 lett. a)) – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – Il ricorrente sviluppa due motivi: un primo, di violazione di norme di diritto, ritenendo che la prospettazione della non appartenenza del bene alla comunione legale non integra una eccezione nuova e come tale vietata dopo il termine di maturazione delle preclusioni di merito e tanto meno in appello; un secondo, in via gradata, di violazione di norme di diritto, ritenendo applicabile anche alla prelazione agraria l’innovativa giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 aprile 2010, n. 5340) circa la retroattività anche degli effetti sostanziali dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.

4. – Gli intimati non propongono controricorsi.

5. – Il primo motivo è infondato, perchè la domanda rivolta contro entrambi i coniugi sul presupposto dell’appartenenza del bene alla comunione legale è ben connotata per personae e causa petendi, sia le une che l’altra significativamente ed irrimediabilmente diverse rispetto ad una domanda – prospettata ben oltre il limite di maturazione delle preclusioni assertive o di merito – fondata sul contrario presupposto dell’esclusione del bene da tale comunione.

6. – Il secondo motivo è invece fondato, sia pure sulla base di una giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte suprema intervenuta dopo la stessa pubblicazione della qui gravata sentenza:

vale a dire, di Cass. Sez. Un., 22 aprile 2010, n. 5340, a mente della quale, in tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38 e 39, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l’atto di citazione entro il termine di sei mesi previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell’acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall’integrazione del contraddittorio delle parti necessarie inizialmente pretermesse.

7. – Il principio può estendersi anche alla prelazione agraria per cui è causa, attesi i termini generalissimi in cui è stato formulato in riferimento agli effetti sostanziali dell’integrazione del contraddittorio, tali da neutralizzare l’opposta tesi, applicata dalla corte territoriale (e confermata anche di recente: v. ad es.

Cass. 14 marzo 2008, n. 6879): tanto consente di prescindere dalla questione, per vero dubbia, dell’estensibilità analogica delle normative della prelazione urbana a quella agraria e viceversa (esclusa, ad es., da Cass. 12 maggio 2003, n. 7185).

8. Pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso per la fondatezza del secondo motivo e sia pure non essendo fondato il primo, con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, affinchè, disattesa l’eccezione di decadenza ed al contempo esclusa l’ammissibilità della domanda fondata sulla tesi della non appartenenza del bene alla comunione legale, esamini nel merito le domande del P. in conformità a quanto devoluto con il gravame”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., il primo motivo di ricorso va rigettato, ma il secondo accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, affinchè, disattesa l’eccezione di decadenza ed al contempo esclusa l’ammissibilità della domanda fondata sulla tesi della non appartenenza del bene alla comunione legale, esamini nel merito le domande del P. in conformità a quanto devoluto con il gravame, pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;

cassa, in relazione alla censura accolta, la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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