Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30424 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. un., 23/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14650-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, via

TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SERIO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 55/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 10/04/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2018 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Mario Serio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G., consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della censura, ritenendolo responsabile dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3,comma 1, lett. a) perchè, al fine di assicurare loro ingiusti vantaggi, usava la sua qualità di magistrato, esorbitando dalle funzioni di consigliere della Corte di appello di Caltanissetta per propiziare a D. e Tr.Gi. – del tutto privi di competenze in tema di distribuzione di carburanti e cognati di M.M., che aveva lavorato come baby sitter presso la sua abitazione – l’impiego presso il distributore di carburante della Motoroil s.r.l. oggetto di sequestro nel procedimento di prevenzione Acanto instaurato presso il Tribunale di Palermo.

Nel capo di incolpazione si precisa che il dott. T., infatti, più volte e anche nel corso della conversazione telefonica del 6 agosto 2015, segnalava per il detto impiego all’amministratore giudiziario P.C., con il quale nel corso dell’anno 2015 intratteneva frequentissimi rapporti, i nome di “persone di Caltanissetta che hanno esperienza specifica” per il sopramenzionato incarico.

La Sezione disciplinare – premesso che l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. a) ha il duplice fine di preservare la fiducia nella imparzialità del magistrato e di garantire una linearità di condotta che potrebbe essere ricondotta al dovere generico di correttezza nella vita privata e ribadito che, quanto all’ingiustizia del danno, non viene in evidenza soltanto il vantaggio “contra ius”, ma una nozione più ampia di ingiustizia, comprendente non soltanto scopi antigiuridici ma anche quelli che mirano all’ottenimento di trattamenti di favore non comunemente praticati ma richiesti tramite la spendita della qualità di magistrato quale strumento diretto al suo raggiungimento- pone a fondamento del giudizio di accertamento della responsabilità i seguenti rilievi:

l’avere il dottor T. utilizzato le sue conoscenze acquisite durante la sua attività professionale per fare conseguire una sistemazione lavorativa ai due fratelli di Tr.Fa. che era persona conosciuta da tempo dal magistrato essendo gestore di un bar in amministrazione giudiziaria frequentato dal dott. T. nonchè marito di M.M. che era lavoratrice domestica presso l’abitazione dell’incolpato;

l’avere, in particolare, segnalato i due fratelli Tr. a P.C. che collaborava, in qualità di coadiutore, con l’amministratore giudiziario nella procedura instaurata a seguito del sequestro gestito nell’ambito del procedimento di prevenzione “Acanto” pendente presso il Tribunale di Palermo, ingerendosi nell’attività gestionale di una delicata procedura di prevenzione.

Il ricorso per cassazione del dottor T. si articola su due motivi.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 9.10.2018, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, come da rubrica: inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità: art. 546, comma 3 e art. 125, comma 3; sentenza nulla per mancanza o incompleta motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. c). Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e) anche sotto il profilo dell’omessa valutazione di tutte le acquisizioni dibattimentali…; Omessa pronuncia e omessa motivazione sull’incolpazione come modificata dal Procuratore generale all’udienza del 4 dicembre 2017.

1.1. Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata avrebbe omesso non solo di soffermarsi su importanti risultanze dibattimentali (l’escussione di due testi e l’acquisizione di documenti) ma, perfino, di ricordarle come fatti storici, in ciò incorrendo, alla luce della loro intrinseca attitudine decisiva ai fini della configurazione, o della esclusione, dell’illecito contestato, nel vizio denunciato. In particolare, il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo tenuto conto delle deposizioni testimoniali rese da P.C. e Tr.Fa. dalla cui valutazione sarebbe emerso, invece, con certezza che il rapporto che legava il magistrato con il coadiutore della procedura di prevenzione era di mera pluriennale amicizia e che l’assunzione dei fratelli Tr. non derivava da una sua richiesta.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove dava per scontato che lo scopo illecito dell’assunzione dei fratelli Tr. fosse effetto, materiale e cronologico, della conversazione telefonica con il P. del 6 agosto 2015, senza addurne altre precedenti, mentre le risultanze delle indagini penali attestavano che tale assunzione avvenne circa due mesi prima della conversazione telefonica citata e le attestazioni di servizio dei fratelli N. (acquisite dal Collegio) dimostravano che, dalla loro assunzione nel 2015 a quella data (circa tre anni), i fratelli N. avevano continuato a lavorare alle dipendenze della società Motoroil nonostante la sostituzione dell’amministratore giudiziario, il dissequestro e la nuova sottoposizione a sequestro in altro procedimento con altro e diverso amministratore giudiziario.

Infine, la sentenza impugnata era carente di motivazione anche riguardo alla modifica dell’incolpazione formulata dal Procuratore generale all’udienza del 4 dicembre 2017, non solo per non averla riportata in rubrica (nella quale era stata, invece, trascritta la precedente formulazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio) ma soprattutto per avere, a seguito di tale svista, compromesso tutto l’impianto motivazionale attraverso una ricostruzione dei fatti priva di aderenza con la formulazione dell’incolpazione, come modificata.

1.2. Le plurime censure sono infondate e vanno rigettate.

1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. S.U. n. 20568/2014; Sez. Un. 8615/2009, cit., e le sentenze della Cassazione penale ivi richiamate) alla luce della novella dell’art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:

a) sia “effettiva” e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Il vizio di omessa motivazione, poi, può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l’ingresso nella sua decisione – ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante l’impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente; parimenti, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l’intero apparato motivazionale e non, invece, quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.

Quanto sin qui illustrato trova sintesi nel principio più volte affermato da questa Sezione Unite secondo cui il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare non può essere rivolto ad un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della Sezione stessa e che la Corte deve limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione che sorregge la decisione (v.tra le altre, le sentenze nn. 7505/04, 13904/04, 20133/04, 18451/05, 27689/05, 10313/2006, 27172/06, 1821/07, 2685/07, 25815/07, 28813/11, di recente, 25364/18).

1.4. Applicando tali principi, nel caso in esame, va ritenuto che la sentenza impugnata reca motivazione congrua, logica e sufficiente, che, pertanto, resiste all’impugnazione.

In particolare, valutando da primo, per ordine logico dei plurimi vizi prospettati, quello illustrato da ultimo, va dato atto che la sentenza impugnata reca, al capo b) della rubrica il testo originario dell’incolpazione, come formulata dal Procuratore Generale nella richiesta di rinvio a giudizio, ed omette di trascriverne la modifica, come, invece, apportata dal Procuratore Generale all’udienza del 4 dicembre 2017.

In particolare la modifica attiene al secondo capoverso dell’incolpazione laddove la frase ” Il dott. T…..segnalava per il detto impiego all’amministratore giudiziario P.C., con il quale nel corso dell’anno 2015 intratteneva frequentissimi rapporti i nomi di “persone di Caltanisetta che hanno esperienza specifica” per il menzionato incarico” è stata sostituita con la frase “Il dott. T. segnalava per il detto impiego al coadiutore nella medesima procedura P.C., con il quale nel corso dell’anno 2015 intratteneva frequentissimi rapporti i nomi di “persone di Caltanisetta che hanno esperienza specifica” per il menzionato incarico che sarebbe stato loro conferito dall’amministratore giudiziario S.N.”.

E’ evidente, dal mero raffronto tra i testi dell’incolpazione ed il contenuto della motivazione della sentenza impugnata, che la suddetta modifica si fosse resa necessaria per ovviare all’errore della prima stesura che indicava il P. come amministratore giudiziario, e non coadiutore dell’effettivo amministratore S.N.; ma, soprattutto, va evidenziato, ai fini che qui più interessano, che tale erronea trascrizione in rubrica non ha comportato, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, nessuna conseguenza invalidante l’impianto motivazionale della sentenza che, al contrario, risulta integralmente improntato sui fatti per come contestati, anche a seguito della modificazione dell’incolpazione.

La sentenza, infatti, sia nella parte relativa allo svolgimento del processo che in quella motiva, indica specificamente che la condotta illecita contestata si realizzò grazie ai numerosi rapporti intrattenuti tra il magistrato e il P., all’epoca coadiutore dell’amministratore giudiziario, ed appare congrua rispetto alla contestazione come mutata, peraltro, su aspetti di fatto secondari, tenuti comunque presenti dal decidente e rispetto ai quali il magistrato ha esercitato il suo diritto di difesa.

Tutto ciò, peraltro, in linea con l’orientamento giurisprudenziale in materia (di corrispondenza tra accusa e motivazione della sentenza disciplinare) di questa Corte la quale ha avuto modo di statuire che, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l’addebito contestato e quello diverso ritenuto in sentenza, soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell’addebito, ma non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all’accertamento dell’illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l’incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento (v. Sez. U, sentenza n. 10415 del 27/04/2017 che riprende i principi già espressi da Cass. Sez. U. n. 20730 del 28/09/2009).

1.5. Non si ravvisano, neppure, gli ulteriori multipli vizi motivazionali della sentenza dedotti riguardo all’asserito omesso esame delle dichiarazioni testimoniali rese da Tr.Fa. e P.C. e del contenuto della documentazione prodotta (attestazioni di servizio) i quali, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero stati decisivi al fine della dimostrazione che l’incolpato non si sarebbe ingerito nella gestione della procedura di prevenzione nè tanto meno sarebbe intervenuto per propiziare l’assunzione dei fratelli Tr..

Dalla lettura della motivazione della decisione emerge, infatti, che la Sezione disciplinare, pur non riportando le suddette risultanze dibattimentali, ne ha tenuto conto, privilegiando, nella sua incensurabile valutazione delle prove, altre emergenze probatorie (quali le stesse dichiarazioni dell’incolpato) dalle quali risultavano, comunque, i fatti, dedotti dal ricorrente come omessi, ritenendoli irrilevanti al fine dell’esclusione della sussistenza dell’illecito. Si legge, infatti, nell’impugnata sentenza, che proprio tale condotta, (ovvero la disponibilità del T. nei confronti del P. ad ascoltare e a offrire informazioni) era da ritenersi di per sè censurabile essendo precluso ad ogni magistrato ogni potere di ingerenza, sia essa diretta o indiretta, su profili gestionali inerenti una procedura a lui non affidata. E ancora, la sentenza impugnata richiama le deposizioni di Tr.Gi. e di Tr.Da. rilevando come dalle stesse fosse inequivocabilmente emerso l’interessamento diretto del dott. T. alla più volte citata assunzione.

1.6 Egualmente ininfluente appare, poi, la circostanza per cui l’assunzione dei fratelli Tr. sarebbe avvenuta anteriormente alla telefonata del 6 agosto 2015, atteso che la decisione impugnata motiva diffusamente sui numerossisimi contatti, avvenuti anche in epoca precedente, tra T.G. e P.C., nel corso dei quali lo stesso dott. T. aveva dato consigli professionali al P. discutendo di diverse procedure relative a misure di prevenzioni pendenti; mentre la telefonata del 6 agosto 2015 viene richiamata, in sentenza, a ulteriore conferma dell’interesse, già antecedentemente, manifestato.

2. Con il secondo mezzo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge D.Lgs. n. 109 del 2006, (art. 3, lett. a) in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b)); mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla configurabilità della fattispecie in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e); omessa motivazione su un punto decisivo in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e).

2.1. In particolare, con il mezzo si deduce il duplice errore in diritto in cui sarebbe incorso il decidente:

a) nell’avere pronunciato sentenza di condanna senza attrarre nel proprio ragionamento il tema della strumentalizzazione della qualità di magistrato, nemmeno adombrata e, anzi, surrogata dal diverso e estraneo elemento dell’indebita interferenza;

b) nell’avere affermato la responsabilità disciplinare per la commissione di un illecito extrafunzionale dal quale terzi avrebbero tratto vantaggio trascurando di sottolineare l’indefettibilità della qualificazione in termini di antigiuridicità.

Anche tale censura merita rigetto.

Commette illecito disciplinare, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. a) il magistrato che, al di fuori dell’esercizio delle funzioni, usi la qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri. La ratio della norma, per come correttamente individuata dalla Sezione disciplinare, va ricercata nel duplice fine di preservare la fiducia nell’imparzialità del magistrato che, abusando della sua qualità per un fine ingiusto, crea nei suoi interlocutori il dubbio della sua permeabilità alle richieste che possono essere a lui indirizzate da soggetti interessati a influenzarlo nell’esercizio delle sue funzioni nonchè quello di garantire una linearità di condotta che potrebbe essere ricondotta al dovere generico di correttezza nella vita privata.

In quest’ottica la sentenza impugnata ha correttamente individuato e ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dell’illecito contestato, avendo accertato nel comportamento tenuto dal magistrato (con motivazione andata esente da censura per le ragioni sopra svolte) un’indebita spendita della propria posizione funzionale realizzatasi attraverso l’uso finalizzato delle conoscenze acquisite al fine dell’ingerenza in procedure in essere presso altri Uffici giudiziari.

Quanto, poi, all’ingiustizia del vantaggio, il Collegio ritiene corretta e conforme alla ratio legis come sopra illustrata l’argomentazione svolta dalla Sezione disciplinare secondo cui, nello specifico illecito disciplinare contestato, non viene in considerazione soltanto il vantaggio contra ius ma deve accogliersi una nozione più ampia di ingiustizia comprendente non soltanto gli scopi antigiuridici (in quanto non conformi a specifiche disposizioni di legge o di regolamento) ma anche quelli che mirano all’ottenimento di trattamenti di favore non comunemente praticati ma richiesti tramite la spendita della qualità di magistrato quale strumento diretto al loro raggiungimento.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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