Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30423 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17723/2010 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AULETTA

ANDREA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5269/2010 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 27/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Lucisano Claudio difensore del ricorrente che a

chiesto l’accoglimento del ricorso; è presente il P.G. in persona

del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5629/10, pubbl. il 27.4.10:

“1. – B.A. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua domanda di revocazione ordinaria (per l’art. 395 c.p.c., nn. 5 e 6) dispiegata con citazione notificata il 4.7.07 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 17.7.06 sulla sua opposizione avverso il precetto notificatogli, nella qualità di erede di tale C.G., da P.G. in data 17.9.03 per Euro 305.822,77: a base di tale valutazione di inammissibilità si è ritenuto che la sentenza resa oggetto della domanda di revocazione ordinaria non fosse qualificabile nè come sentenza pronunciata in grado di appello, nè come sentenza resa in unico grado. Non svolge attività difensiva in questa sede l’intimato P..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – Il ricorrente sviluppa un unitario motivo, deducendo che la sentenza oggetto della domanda di revocazione, in virtù del testo dell’art. 616 c.p.c., applicabile ratione temporis, non era appellabile, con conseguente piena ammissibilità della dispiegata revocazione ordinaria.

4. – Il motivo di ricorso è manifestamente fondato: per essere stata pubblicata il 17 luglio 2006 e quindi nell’intervallo tra il 1.3.06 ed il 4.7.09, secondo quanto riportato dal ricorrente in ricorso, la sentenza n. 8778/06 resa in primo grado dal Tribunale di Milano sull’opposizione a precetto dispiegata dal B. non era appellabile ma da qualificarsi resa in unico grado (di merito), dovendo applicarsi l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, senza alcuna disciplina transitoria; e neppure rileva l’abrogazione della citata disposizione, applicabile solo alle sentenze di primo grado pubblicate a far tempo dal 4.7.09 (giurisprudenza costante; tra le tante: Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17325). Pertanto, quanto meno il termine annuale per proporre l’unica impugnazione consentita, cioè il ricorso per cassazione, non era ancora decorso all’atto della notifica della domanda di revocazione.

5. – La sola causa di inammissibilità della revocazione posta a base della pronuncia qui gravata non può quindi dirsi corretta: e tanto ne impone la cassazione con rinvio al medesimo giudice ed in diversa composizione, beninteso senza alcun pregiudizio di ogni altra preliminare questione, anche in rito, siccome da quello non ancora affrontata.

6. – In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo tribunale di Milano, ma in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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