Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30423 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30423 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 26079-2015 proposto da:
BELLINO AGRIPPINO,
CAVOUR,

domiciliato in ROMA,

PIAZZA

presso la cancelleria della Corte di

Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIANFILIPPO PASSANTE, giusta delega in atti;

contro

20’17
3254

ricorrente

IMERESA

PIZZAROTTT &

C. 5.F.A.,

in per5ona del

legale,

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso TRIFIRO’
PARTNERS

STUDIO,

rappresentata

&

e difesa dagli

Data pubblicazione: 19/12/2017

avvocati GIAN CARLO ARTONI, STEFANINO BERETTA, PAOLO
ZUCCHINALI, LUCA PERON, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 886/2014 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 22/10/2014 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/07/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PASSANTE GIANFILIPPO;
udito l’Avvocato FERIANI TIZIANO per delega orale
Avvocato PERON LUCA.

1214/2010;

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Catania, pronunziando sull’appello di Agrippino
Bellino, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata

intimato con lettera dell’il_ gennaio 2005 e compensati tra le parti i reciproci
crediti, per quanto dovuto a titolo di indebito percetto e trattenuto dal Bellino
sui conti di cassa e quanto dovuto dal datore di lavoro per la cessazione del
rapporto.
1.1. Secondo il giudice di appello, correttamente il Tribunale aveva ritenuto
assolto dalla società datrice l’onere probatorio sulla stessa gravante in
relazione alle circostanze richiamate nella lettera di contestazione, circostanze
che avevano trovato risconto probatorio nei documenti prodotti dalla società,
presi in considerazione dal giudice di prime cure, dovendosi altresì evidenziare
che il Bellino, impiegato amministrativo con possibilità di maneggio del denaro
aziendale, a fronte delle gravi accuse formulate nei suoi confronti, non aveva
mai ritenuto di chiedere in giudizio una perizia calligrafica al fine di confutare
l’accusa di alterazione degli atti; quanto alla ritenuta inammissibilità delle
prove orali articolate in primo grado dal lavoratore, l’appellante si era limitato
ad una generica contestazione della decisione di primo grado sul punto
limitandosi a riproporre la medesima istanza istruttoria senza sottoporre a
critica specifica le ragioni del primo decidente. In merito alla sentenza penale
avente ad oggetto i medesimi fatti materiali, relativa a procedimento originato
da denunzia querela presentata dalla società, sentenza intervenuta nelle more
del giudizio di appello, con la quale il Tribunale aveva assolto, in relazione ad
alcuni capi di imputazione, l’imputato Bellino, con la formula “perché il fatto
non sussiste” e ( capi c) e d) ) e, in relazione a tutti gli altri capi di imputazione
contestati ( capi a, b, e, f, e,g, ) ” per non aver commesso il fatto ” , era da
rilevare che tale sentenza, confermata in appello, era stata annullata dalla
Corte di cassazione su ricorso della impresa Pizzarotti. Tale annullamento,

respinta la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento

anche se avente valenza ai soli fini civilistici, escludeva qualsiasi efficacia di
giudicato nel presente giudizio nel quale si controverte del rilievo che i
medesimi fatti avevano ai fini della vicenda, di carattere civilistico, della
sussistenza della giusta causa di licenziamento. In conseguenza, doveva
ritenersi consentita al giudice civile la possibilità di rivalutazione autonoma del
fatto e del materiale probatorio, senza essere vincolato alla ricostruzione

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Agrippino Bellino
sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo
controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria .

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 654
cod. proc. pen. che attribuisce efficacia di giudicato nel giudizio civile, nei
confronti dell’imputato e della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile di
assoluzione pronunziata a seguito di dibattimento. Si assume che, poiché dalla
sentenza penale si evince che tutti i fatti oggetto di imputazione concernono i
medesimi fatti alla base del recesso datoriale e che in relazione agli stessi si
sarebbe formato il giudicato penale per mancata impugnazione da parte del
PG, ne deriverebbe la vincolatività del relativo accertamento, restando
irrilevante, ai fini dell’art. 654 cod. proc. pen., il ricorso proposto dalla
Pizzarotti, costituitasi parte civile in quel giudizio, in relazione alla domanda
risarcitoria.
2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame dei fatti allegati dalla
difesa del lavoratore al verbale dell’udienza di primo grado del 22.3.2006,
decisivi ai fini della prova della insussistenza della giusta causa di
licenziamento.

operata in sede penale.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione
dei precetti dell’immediatezza, completezza, analiticità ed immutabilità della
motivazione del licenziamento desumibili dall’art. 7 St. lav. In particolare, in
relazione alla contestazione relativa al presunto incasso di due assegni bancari
tratti dal rag. Rao sul conto intestato ai dipendenti Mammana e Alberghina , si

appello e, precisamente con i motivi primo, secondo e terzo e e che la Corte
territoriale aveva violato e falsamente interpretato i precetti sopraindicati
rivenenti dall’applicazione dell’art. 7 St. lav.
4. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di
pronunziare sui motivi di appello indicati con i numeri 4 e 5 per tal via
impedendo, all’impugnata sentenza, il raggiungimento dello scopo cui è
destinata, ovverossia la decisione su tutte le domande ed eccezioni .
5.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per l’assorbente

considerazione che esso è stato formulato in violazione del precetto di cui
all’art. 366 cod. proc. civ. avendo parte ricorrente omesso di riprodurre, come
suo onere, il contenuto della sentenza penale alla base della censura articolata
nonché il contenuto della lettera di licenziamento (v. tra le altre, Cass.
12/12/2014 n. 26174). Tali adempimenti risultavano necessarii onde
consentire la verifica, sulla base del solo ricorso per cassazione, della dedotta
vincolatività del giudicato di assoluzione in sede penale nel giudizio avente ad
oggetto la legittimità del licenziamento nonché della esatta corrispondenza fra i
fatti alla base del licenziamento e quelli oggetto di imputazione. Il giudicato
penale di assoluzione,infatti, non ha sempre efficacia vincolante nel giudizio
civile in quanto, come chiarito da questa Corte, ai sensi dell’art. 652
(nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri
giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo
nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento
circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche
quando l’assoluzione sia determinata dalli accertamento dell’insussistenza di

deduce che ” quanto sopra” ha formato oggetto di specifiche censure in

sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di
esso all’imputato e cioé quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma
dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. 11/03/2016 n. 4764); in
particolare è stato precisato che, in tema di effetti in sede civile ex art. 654
cod. proc. pen. della sentenza penale irrevocabile di assoluzione
dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il “discrimen” tra efficacia

valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall’apprezzamento della
rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur
rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino
rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza
che dall’assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso
l’automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da
parte di detto giudice (Cass. 05/01/2015 n. 13; Cass. 29/11/ 2004 n. 22484).
6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, sia perché con
esso parte ricorrente tende a sollecitare direttamente un diverso
apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al
giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197,
Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357),
sia perché, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
non risulta riprodotto il contenuto degli atti e documenti invocati a fondamento
del motivo.
7. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, poiché la questione della
tempestività e completezza della contestazione disciplinare non è stata trattata
dal giudice di appello, costituiva onere di parte ricorrente allegare e
dimostrare, mediante completa esposizione del fatto processuale e puntuale
riferimento alle difese svolte in primo e secondo grado, che tali questioni erano
state ritualmente e tempestivamente proposte in prime cure e reiterate
attraverso specifico motivo di gravame in secondo grado, denunziando
l’omessa pronunzia sulle stesse. Secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, infatti, ove una determinata questione giuridica non risulti
affrontata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere, a pena di

vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera

inammissibilità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità
della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi
al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,
onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale
asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, denunziando .

20/10/2006).
7.1. Tale onere non può ritenersi assolto stante il generico riferimento alle
deduzioni in diritto formulate in primo grado ( v. ricorso per cassazione, pag.
3), ed a quelle formulate in appello ( v. pagg. 11 e sgg. ), stante la carenza
assoluta di riferimenti alle allegazioni di fatto destinate a sorreggere le
deduzioni in diritto in punto di tempestività e completezza della contestazione
ex art. 7 St. Lav. e stante la assoluta genericità di queste ultime, limitate alla
mera enunciazione della violazione, in assenza di specifici riferimenti alla
concreta fattispecie).
8. Il quarto motivo di ricorso è da accogliere in quanto il giudice di appello
ha omesso di pronunciare sulla questione, specificamente devolutagli con il
quarto ed il quinto motivo di appello ( v. ricorso per cassazione, pagg. 19 e
sgg.), attinente alla compensazione operata dalla società, all’atto di
corrispondere al Bellino le competenze di fine rapporto, tra quanto a tale titolo
dovuto al lavoratore e quanto, invece, asseritamente spettante alla datrice di
lavoro per le somme indebitamente incassate dal primo. Il Bellino aveva,
infatti, censurato la decisione di primo grado contestando sia la sussistenza dei
crediti vantati nei propri confronti dalla società sia, in subordine, la eventuale
compensabilità degli stessi in misura superiore al quinto . Tali questioni non
sono state in alcun modo affrontate dal giudice di appello che ha incentrato la
motivazione esclusivamente sulla sussistenza della giusta causa di
licenziamento .
9. All’accoglimento del quarto motivo di ricorso segue la cassazione della
decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado – non sussistendo i

(Cass. 22/1/2013 n. 1435 del 2013; Cass. 28/7/2008 n. 20518; Cass.

presupposti per una decisione nel merito – il quale provvederà anche sul
regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi; accoglie il quarto; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del

Roma, così deciso nelle date del 13 luglio 2017 e del 26 ottobre 2017

Il Consigliere est.

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il Funzionario Giudiziario
• GiovanR
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IV Seziono 1^440

Il Presidente

giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

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