Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30421 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. un., 23/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24873-2016 proposto da:

SOCIETA’ REGIONALE PER LA SANITA’ S.P.A., (SO.RE.SA. S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio

dell’avvocato LEOPOLDO DI BONITO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S2I ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO CARUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3083/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 12/7/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/10/2018 dal Consigliere ALDO CARRATO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA

Marcello, che ha concluso in via principale per la declaratoria di

inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Francesco Del Stabile, per delega dell’avvocato

Leopoldo Di Bonito, ed Andrea Manzi.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso in ottemperanza (iscritto al n. R.G. 183/2012), la società S2i ITALIA s.r.l. chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3671/2011, con la quale la 5^ Sezione del Consiglio di Stato aveva annullato la sentenza n. 1905/2010 del T.A.R. Campania (Sez. 1^ di Napoli), e per l’effetto, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado dalla stessa S2i Italia s.r.l., disponeva “l’obbligo, a seguito di declaratoria di inefficacia della convenzione, di aggiudicare il servizio di raggruppamento all’appellante, con subentro nel contratto per l’intera durata programmata dell’appalto” (ovvero sei anni). La ricorrente invocava anche la declaratoria di nullità od inefficacia, eventualmente pure parziale, degli atti adottati in violazione o elusione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 3671/2011, con particolare riguardo alla Det. Direttore generale di So.Re.Sa. s.p.a. n. 72 del 2011, recante – oltre alla risoluzione della convenzione del 21 dicembre 2009 con il TRI Santer Reply-Cedoca-Megaride – l’aggiudicazione del servizio al RTI S2i Italia, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 14.063.158,20, oltre iva, “…corrispondente al numero di ricette presumibilmente da trattare nel periodo intercorrente tra la data di stipula del relativo contratto ed il termine di conclusione programmato dell’appalto di anni quattro e mesi quattro”, nonchè alla convenzione stipulata in data 23 dicembre 2011 per la medesima durata di anni quattro e mesi quattro.

Sulla scorta di questi presupposti, la ricorrente chiedeva, quindi, la condanna della So.Re.Sa. s.p.a. a porre in essere integralmente il risarcimento in forma specifica disposto con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3671/2011, mediante l’affidamento del servizio in favore del RTI con mandataria S2i Italia s.r.l. “per l’intera durata programmata dell’appalto”, ossia per il periodo di sei anni, o per l’ulteriore periodo di un anno e otto mesi rispetto alla convenzione già stipulata il 23 dicembre 2011.

La medesima ricorrente chiedeva, in via subordinata, la condanna della predetta So.Re.Sa. s.p.a. a risarcirla, in proprio e nella sua qualità di mandataria del RTI, di tutti i danni subiti e subendi connessi alla mancata integrale esecuzione in forma specifica della indicata sentenza n. 3671/2011 del Consiglio di Stato, da liquidarsi, per equivalente, in misura non inferiore ad Euro 838.179,88, oltre interessi legali e rivalutazione, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa.

Con sentenza n. 4831/2012 la Sezione 3^ del Consiglio di Stato aveva accolto il suddetto ricorso, ordinando alla So.Re.Sa. s.p.a. di dare esatta ottemperanza alla sentenza n. 3671/2011, affidando alla ricorrente il servizio dedotto in controversia per anni 6 secondo le modalità indicate in parte motiva, dichiarando, altresì, nulli in parte qua i provvedimenti e la convenzione nonchè la clausola che stabiliva la minor durata del servizio stesso, fissando il correlato indennizzo per l’eventuale ritardo della società obbligata nell’adempimento.

Con successivi motivi aggiunti (notificati l’11 giugno 2015) la ricorrente rilevava che la So.Re.Sa. s.p.a. era rimasta inottemperante sia per quanto concerneva la doverosa stipula di una nuova convenzione (ovvero la proroga di quella già in corso fino al raggiungimento dei sei anni effettivi di servizio), sia per quanto riguardava la corresponsione delle somme dovute ad essa S2i Italia in base alla suddetta sentenza n. 4831/2012.

La s.r.l. S2i Italia proponeva altresì motivi aggiunti nello stesso giudizio di ottemperanza avverso il bando di gara indetto successivamente e pubblicato sulla G.U.C.E. del 16 maggio 2015 che veniva impugnato anche con ricorso autonomo dinanzi al T.A.R. Campania e definito dallo stesso giudice con sentenza n. 5415/2015, con la quale aveva in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso gli atti di gara per l’affidamento del “servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania”.

Con altro autonomo ricorso (iscritto al n. R.G. 9825/2015) la società S2i Italia aveva, quindi, avanzato successivamente appello anche avverso la sentenza da ultimo citata del T.A.R. Campania (n. 5415/2015).

Riuniti i due ricorsi per connessione, l’adita sez. 3^ del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3083/2016 (depositata il 12 luglio 2016), accoglieva il ricorso iscritto al n. R.G. 183/2012 e per l’effetto:

– dichiarava la nullità, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. n. 36 del 22 aprile 2013;

– dichiarava la nullità, sempre in virtù del citato L. n. 241 del 1990, art. 21-septies della Det. Direttore Generale della stessa So.Re.Sa. 8 maggio 2015, n. 70 del bando di gara pubblicato in G.U.C.E. del 16 maggio 2015, per l’affidamento quadriennale del “Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania”, del relativo disciplinare e del capitolato tecnico speciale di appalto oltre che della Det. Direttore Generale di So.Re.Sa. 29 maggio 2015, n. 91 di parziale modifica della precedente Det. n. 70 del 2013;

– ordinava a So.Re.sa. di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze n. 3671/2011 della 5^ Sezione e n. 4831/2012 della 3^ Sezione, secondo le modalità e nei termini specificati in motivazione, e pertanto:

– ordinava a So.Re.Sa. di provvedere – entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della sentenza – o alla stipula di una nuova convenzione in sostituzione della precedente, ovvero alla stipula di un addendum alla convenzione del 23 dicembre 2011, nel quale sarebbe estesa la sua durata in modo da coprire l’intero periodo di fornitura del servizio, come statuito dal giudicato, dandone formale comunicazione a tutte le AA.SS.LL. della Campania in modo da poter esprimere la loro adesione alla convenzione così come modificata;

– ordinava a So.Re.Sa. di dare esecuzione, entro lo stesso termine, alla sentenza della 3^ Sezione n. 4831/2012, provvedendo al pagamento di tutte le spese e ai rimborsi con essa riconosciuti, nonchè delle somme dovute a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., riconosciute con la predetta sentenza;

– dichiarava l’improcedibilità dell’appello relativo al ricorso iscritto al n. R.G. n. 9825/2015 e, quindi, in riforma del’impugnata sentenza, dichiarava l’improcedibilità del ricorso di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza n. 3083 del 2016 del Consiglio di Stato ha proposto ricorso la Società Regionale per la Sanità s.p.a. (in acronimo: So.Re.Sa. s.p.a.), denunciando, con un unico complesso motivo, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione ovvero l’eccesso di potere giurisdizionale in relazione agli artt. 24,103 e 111 Cost. e agli artt. 4,7,112,113,114 e 134 c.d. codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Ha resistito con controricorso la S2i Italia s.r.l. chiedendo la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità del ricorso avverso o, comunque, il rigetto del medesimo siccome infondato in fatto ed in diritto.

Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. in prossimità della pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la complessa censura formulata la società ricorrente ha dedotto che il Consiglio di Stato, con l’impugnata sentenza, sarebbe incorso in un eccesso di potere giurisdizionale per aver indebitamente attratto nell’orbita del giudicato, sindacandola con i penetranti poteri del giudice dell’ottemperanza (tanto da dichiararla nulla e non già illegittima), tutta l’attività amministrativa concernente l’indizione della nuova procedura di gara bandita da essa ricorrente nel 2015 per l’affidamento di un servizio radicalmente diverso, per presupposti e contenuti, da quello oggetto della convenzione stipulata nel 2011 con la s.r.l. S2i Italia.

In altri termini, secondo la ricorrente, con l’impugnata decisione e sul presupposto che con la sentenza da ottemperare n. 4831/2012 il Consiglio di Stato aveva sancito “l’obbligo della So.Re.Sa. s.p.a. di affidare la gestione del servizio in questione alla S2i Italia s.r.l. e di stipulare la nuova convenzione o prorogare la precedente per la durata di anni 6”, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che l’indizione di un nuova procedura di gara da parte della centrale di committenza fosse addirittura elusiva del giudicato, pur non sussistendo alcun elemento logico-giuridico dal quale poter desumere che l’obbligo conformativo scaturente dalla citata sentenza contemplasse anche il divieto di indire una nuova procedura selettiva funzionale ad esigenze pubbliche del tutto nuove, così espletando, in concreto, una funzione diversa ed ulteriore dal mero riesercizio del potere in contrasto con quella propria del giudizio di ottemperanza del giudicato. In tal modo, il giudice amministrativo si sarebbe, inoltre, illegittimamente sostituito all’Amministrazione imponendole, attraverso la declaratoria di nullità della nuova gara, l’utilizzo di una convenzione (quella del 2011), anche per l’esecuzione di un servizio radicalmente diverso da quello all’epoca affidato alla s.r.l. S2i Italia, allorquando non era stata ancora introdotta in Campania l’innovazione della ricetta dematerializzata, in tal senso incorrendo in una inammissibile invasione della sfera di discrezionalità della P.A..

2. La controricorrente S2i Italia s.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha, in primo luogo, eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito – a cura della ricorrente – della copia della sentenza notificata; ha, quindi, dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

– perchè l’estraneità all’attuazione del giudicato degli atti di indizione della nuova gara, impugnati da essa S2i Italia e dichiarati nulli per violazione del giudicato, non era stata dedotta nel giudizio a quo e costituiva, dunque, questione nuova;

– perchè la sentenza impugnata doveva considerarsi fondata su autonome rationes decidendi non impugnate, con particolare riferimento alla circostanza che So.Re.Sa. avesse indetto un nuova gara senza esercitare il recesso dalla convenzione del 23 novembre 2011;

– perchè il Consiglio di Stato, pur titolare di giurisdizione di merito, non l’aveva in concreto esercitata, chiarendosi che tale esercizio non è un obbligo in tutti i giudizi di ottemperanza, bensì una mera facoltà;

– perchè il Consiglio di Stato, lungi dal valutare l’opportunità o la convenienza di atti, aveva esercitato – con l’impugnata sentenza – la verifica di conformità al giudicato dell’azione amministrativa, ritenendo che l’indizione della nuova gara per lo stesso servizio pregiudicava il conseguimento dei sei anni effettivi di servizio attribuiti alla S2i Italia dalla sentenza n. 3671/2011 e dalla sentenza di ottemperanza n. 4831/2012, con conseguente pieno rispetto dei limiti esterni della giurisdizione;

– perchè le singole contestazioni svolte nel ricorso attenevano alla ricostruzione dei fatti di causa e, al più, a presunti errores in iudicando ed erano palesemente infondate;

– perchè, infine, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, la declaratoria di nullità della nuova gara era dovuta esclusivamente alla indebita sovrapposizione alla convenzione del 23 dicembre 2011, sicchè la declaratoria di nullità operava solo in funzione del rispetto del giudicato e non escludeva che la gara – che So.Re.Sa. s.p.a. aveva nel frattempo condotto a termine – potesse produrre effetti all’esito dell’intervenuta scadenza dei sei anni della convenzione del 23 dicembre 2011.

3. Osserva il collegio che bisogna, in primo luogo, soffermarsi sulle eccezioni preliminari formulate nell’interesse della società controricorrente.

La prima eccezione attiene all’assunta improcedibilità del ricorso per asserito omesso deposito della copia della sentenza notificata da parte della società ricorrente.

Essa è infondata essendo emersa, dalla stessa produzione della controricorrente, l’allegazione della copia notificata dell’impugnata sentenza del Consiglio di Stato, ragion per cui, nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio (statuito da queste Sezioni unite con la sentenza n. 10648/2017), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio).

Anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente non coglie nel segno e va respinta, poichè il ricorso risulta sufficientemente specifico nella individuazione della complessiva censura formulata nè con lo stesso risultano proposte questioni nuove riferibili alle prospettate domande di nullità svolte dalla essa S2i Italia s.p.a..

Pure la terza eccezione preliminare di inammissibilità si prospetta priva di fondamento e deve essere rigettata.

Essa risulta basata sull’assunto difetto di interesse della ricorrente a causa della mancata impugnazione di entrambe le (asserite) autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza del Consiglio di Stato impugnata ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1.

In particolare, la S2i Italia ha dedotto che la ricorrente avrebbe dovuto autonomamente impugnare anche il passaggio della sentenza n. 3083/2016 del C.d.S (di cui alle pagg. 23-24), nella parte in cui, pur a fronte di comprovate sopravvenienze di fatto o di diritto, l’indizione di una nuova gara non sarebbe stata possibile senza il preventivo recesso dalla convenzione stessa (realizzandosi, altrimenti, l’impensabile sovrapposizione temporale degli affidamenti). Per effetto dell’omessa critica, con autonoma censura, di tale valutazione contenuta nell’impugnata sentenza del Consiglio di Stato sarebbe dovuta derivare – nella prospettazione della controricorrente – la conseguenza che, in qualsiasi caso, non avrebbe potuta essere messa in discussione la declaratoria degli atti di indizione della nuova gara che si reggeva su basi non contestate.

Ad avviso del collegio l’eccezione non è meritevole di accoglimento per la decisiva ragione che il richiamato passaggio della sentenza non contiene, in effetti, un’autonoma “ratio decidendi”, avendo, in ogni caso, la ricorrente – deducendo l’eccesso di potere giurisdizionale dedotto, in senso ampio ed assorbente, che tale eccesso era comunque dipendente dalla dichiarazione di nullità (e non già di illegittimità) di tutta l’attività amministrativa riguardante l’indizione della nuova procedura di gara bandita da So.Re.Sa. nel 2015 per l’affidamento di un servizio diverso, per presupposti e contenuti, da quello oggetto della convenzione stipulata nel 2011 con la S2i Italia.

4. Ciò premesso in via preliminare, si rileva che il proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, è inammissibile per le ragioni che seguono. Sul piano generale si evidenzia innanzitutto che, per pacifica giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 17553/2002; Cass. S.U. n. 10267/2018 e Cass. S.U. n. 13699/2018), le decisioni del Consiglio di Stato rese in sede di giudizio di ottemperanza possono essere soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale, tenendo presente che in tal caso è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito; tuttavia, al fine di distinguere le fattispecie nelle quali il sindacato è consentito da quelle nelle quali è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni delta giurisdizione). Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dall’Amministrazione e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente incorrere, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione.

Del resto è risaputo (v., da ultimo, Cass. S.U. n. 20530/2018) che la speciale giurisdizione di ottemperanza presenta caratteri affatto peculiari, in virtù di quali l’ingerenza del giudice nel merito dell’azione della Pubblica Amministrazione ha un raggio di azione più esteso, essendo in tal caso conferito al giudice amministrativo un potere di giurisdizione che, per l’appunto, incide anche sul merito (artt. 7, comma 6 e art. 134 c.p.a.) della realizzazione della pretesa derivante dal giudicato, con possibilità sia di procedere alla “determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo” ed alla “emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione” (art. 114, comma 4, lett. a) c.p.a.), sia di “sostituirsi” all’Amministrazione (art. 7, comma 6 c.p.a.), nominando, ove occorra, un commissario ad acta.

Orbene, sulla scorta di tali presupposti, si deve ritenere che, con la sentenza qui impugnata, il Consiglio di Stato si è, in effetti, limitato a verificare se il comportamento tenuto dall’Amministrazione (attraverso l’indizione della nuova gara censurata con i motivi aggiunti) fosse o meno corrispondente all’obbligo a cui si sarebbe dovuta conformare, consistente nell’assicurare all’odierna controricorrente la fruizione del contratto di appalto per la sua intera durata di sei anni, come stabilito con la sentenza presupposta n. 3671/2011 del Consiglio di Stato, costituente il giudicato da ottemperare.

In tal senso il Consiglio di Stato – con l’impugnata sentenza – non ha fatto altro che valutare l’incidenza di questa condotta sopravvenuta dell’Amministrazione ed ha accertato l’esistenza di una evidente interferenza tra la effettiva prosecuzione del servizio alla stregua della convenzione del 23 novembre 2011 e l’indizione di una nuova gara che, di fatto, aveva comportato lo “svuotamento” ingiustificato della convenzione stessa e, quindi, l’elusione del giudicato.

In particolare, il giudice amministrativo di ultimo grado ha osservato che la statuizione del giudicato da ottemperare era connotata da una prescrizione puntuale rispetto alla quale la condotta asseritamente esecutiva dell’Amministrazione era, in effetti, da ritenersi affetta da un manifesto sviamento proprio a causa della mancata proroga della convenzione come imposta dal giudicato che, invece, era stato eluso in dipendenza della sopravvenuta indizione di una nuova gara che aveva determinato una riduzione della concreta durata della convenzione stessa. Il Consiglio di Stato, nella sentenza oggetto dell’impugnazione in questa sede, ha anche puntualmente spiegato come l’indizione della nuova gara non poteva affatto considerarsi necessitata in conseguenza delle nuove circostanze fattuali e delle sopravvenienze normative, posto che ci si trovava in presenza di una convenzione ancora efficace e destinata ad essere prorogata fino al 2017, senza che l’Amministrazione stessa avesse in concreto accertato che la prima convenzione non poteva essere più ritenuta idonea a soddisfare le sue esigenze; infatti, ove fosse stata effettivamente valutata in concreto l’incompatibilità della prosecuzione di detta convenzione con il nuovo sistema della dematerializzazione delle ricette, l’Amministrazione stessa avrebbe dovuto avvalersi del potere di recesso prima di procedere all’indizione di una nuova procedura di appalto per l’affidamento di un servizio analogo ed essenzialmente sovrapponibile a quello già in precedenza espletato.

Da ciò il Consiglio di Stato ha desunto la legittima sussistenza degli inerenti i presupposti per pervenire alla nullità di tutti gli atti relativi alla nuova gara con il derivante obbligo per la ricorrente di estendere la durata della convenzione conclusa il 23 dicembre 2011 in modo da permettere alla società S2i Italia lo svolgimento del servizio per la durata complessiva di sei anni, che avrebbe dovuta essere perciò garantita attraverso le specifiche prescrizioni adottate con la sentenza qui impugnata (e già puntualmente richiamate nell’esposizione in fatto della vicenda processuale).

Pertanto, decidendo nei riportati termini, il Consiglio di Stato si è mantenuto certamente nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo.

5. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 14.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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