Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30421 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30421 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 25489-2015 proposto da:
CORREGGIA SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA EZIO 24, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO
PEZZANO, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrentecontro

2017
3141

ESCADA

ITALIA

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZA 190 so. A, int.1,
presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO CODINI, che

Data pubblicazione: 19/12/2017

la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati
ANTONINO BARLETTA e GIUSEPPE STRANO, giusta delega in
atti;
– intimata –

avverso la sentenza n. 8518/2014 della CORTE

4871/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PEZZANO GIANCARLO;
udito l’Avvocato BARLETTA ANTONINO.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2015 R.G.N.

R.G. 25489/2015

Fatti di causa
Con sentenza n. 8518/2014, depositata il 22 aprile 2015, la Corte di appello di Roma, in
riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, respingeva la domanda di
Silvia Correggia volta all’annullamento del licenziamento disciplinare intimatole con

decisione come dovessero ritenersi provati tre dei cinque addebiti mossi -alla ricorrente,
consistiti in episodi di insubordinazione, e come nella condotta così accertata fosse
ravvisabile una grave violazione dell’obbligo di cui all’art. 2104, comma 2°, cod. civ., non
rilevando – in presenza di una manifesta e reiterata disobbedienza a richieste legittime il fatto che l’art. 221 CCNL Terziario considerasse l’insubordinazione verso i superiori
giusta causa di recesso soltanto se accompagnata da comportamento oltraggioso.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con due motivi,
assistiti da memoria; la società ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre
2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,
2118, 2119 e 2697 cod. civ. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 221 CCNL del
Terziario 18/7/2008, anche in riferimento alla violazione delle norme ermeneutiche degli
artt. 1362-1366 e 1371 cod. civ.; denuncia altresì l’omesso esame di punti decisivi,
oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.):
in particolare, la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di compiere una
valutazione globale e approfondita della fattispecie, ai fini della ricognizione della giusta
causa di licenziamento e della verifica di necessaria proporzionalità tra i comportamenti
contestati e la sanzione inflitta, trascurando elementi di fatto di portata decisiva e, in
ogni caso, non avvedendosi che la previsione della “insubordinazione verso i superiori
accompagnata da un comportamento oltraggioso”, sia pure espressa nella contrattazione
di settore a titolo esemplificativo, portava ad escludere, dal novero delle ipotesi di giusta
causa, tutte quelle fattispecie di insubordinazione che non risultassero qualificate dalla
presenza di un carattere offensivo e ingiurioso verso i superiori.
Con il secondo motivo, deducendo nuovamente violazione e falsa applicazione degli artt.
2118, 2119 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizio di
1

lettera in data 22/10/2008 da Escada Italia s.r.I.: osservava- a sostegno della propria

motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia, in relazione a ciascuno
degli addebiti disciplinari ritenuti provati, omesso l’esame di fatti, principali e secondari,
decisivi e oggetto di dibattito nei gradi di merito.
Il ricorso deve essere respinto.
Si osserva innanzitutto, con riferimento al primo motivo, che la Corte di appello ha preso
in esame, nella valutazione di proporzionalità tra la sanzione e gli addebiti contestati, una
pluralità di elementi e circostanze di fatto riscontrabili nella fattispecie concreta, sia di
natura soggettiva che oggettiva (rifiuto deliberato, da parte della ricorrente, di svolgere

sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi; legittimità delle richieste avanzate dalla
società; realizzazione delle condotte, all’origine degli addebiti, in un arco limitatissimo di
tempo e da persona che occupava un posto molto elevato nella scala gerarchica della
società, tale da richiedere una piena condivisione delle linee di politica aziendale e una
fattiva cooperazione; rottura del rapporto di collaborazione in dipendenza della decisione
di trasferire la sede della società da Roma a Milano; assenza di atteggiamenti provocatori
o prevaricatori dell’A.D.: cfr. sentenza, p. 9), pervenendo infine ad un giudizio di gravità
della condotta, in quanto costituita da ripetute violazioni degli obblighi di cui all’art. 2104,
comma 2°, c.c., tale da integrare giusta causa di licenziamento.
Come più volte affermato da questa Corte, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento
disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è
censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non
contraddittoria (cfr., fra le molte, Cass. n. 8293/2012).
Si deve, d’altra parte, rilevare come i ‘fatti, che la Corte’ di merito avrebbe trascurato di
esaminare, così da incorrere nel vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (nella diversa
formulazione conseguente alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito nella I. 7 agosto 2012, n. 134) o sono stati, in realtà, valutati dal giudice di
appello, come il comportamento irriguardoso e provocatorio che l’A.D. avrebbe posto in
essere nei confronti della ricorrente, o non risultano sostenuti, come la quantità e la
molteplicità degli impegni, il superlavoro, l’eccellente pregresso stato di servizio e
l’assenza di un pregiudizio per la società, da una specifica deduzione di “decisività”, nel
senso di una rilevanza che deve essere tale da determinare non una diversa ricostruzione
di singoli episodi, momenti o aspetti della vicenda fattuale ma un esito diverso della
controversia (cfr. in tal senso Sezioni Unite n. 8053/2014 e le successive conformi), con
carattere di necessaria certezza e non di mera possibilità.
Il motivo in esame risulta, poi, improcedibile, nella parte in cui deduce la violazione del
CCNL Terziario del 18 luglio 2008, poiché, nell’inosservanza dell’art. 369 n. 4 cod. proc.
civ., la ricorrente non ha depositato copia del contratto collettivo, su cui il ricorso si
fonda, né ha indicato il luogo preciso in cui esso fu depositato nei gradi di merito.

2

gli incarichi alla stessa affidati dall’A.D.; pretestuosità delle giustificazioni fornite per

E’ peraltro consolidato il principio di diritto, per il quale “la giusta causa di licenziamento
è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo; ne
deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave
inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della
comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave
comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità
se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di
lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento

contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno
caratterizzato” (Cass. n. 4060/2011; conforme, fra le più recenti: Cass. n. 2830/2016).
Né potrebbe ritenersi l’esistenza, nel caso in esame, di un trattamento contrattuale più
favorevole al lavoratore, tale da costituire un vincolo per il giudice nell’individuazione
della giusta causa, in quanto la previsione, a titolo esemplificativo, della fattispecie di
“insubordinazione verso i superiori accompagnata da un comportamento oltraggioso” non
esclude la riconducibilità alla nozione legale ex art. 2119 cod. civ. di ripetute condotte di
insubordinazione, pur non connotate dal requisito stabilito dalla contrattazione collettiva
per la condotta singola, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, anche con
esatto e pertinente richiamo a Cass. n. 2179/2000.
Le medesime considerazioni già sopra svolte a proposito del vizio di cui all’art. 360 n. 5
possono essere richiamate in relazione al secondo motivo di ricorso, rifluendo nel vizio di
motivazione anche la violazione, con esso denunciata, degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civile.
Ed invero l’affermazione della ricorrente, rinnovata in vari luoghi del secondo motivo,
secondo la quale la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare e valutare fatti, anche
secondari, ma comunque decisivi in ordine agli addebiti ritenuti provati, non trova il
necessario supporto di una dimostrazione di “decisività”, nel senso specifico delineato
dalla giurisprudenza formatasi sul “nuovo” vizio motivazionale, a fronte di una pronuncia
di secondo grado che ha compiuto – come si è rilevato – un’ampia ricognizione della
fattispecie concreta e dei suoi tratti distintivi e formulato, in via di sintesi finale, un
argomentato giudizio di gravità della condotta addebitata, tale da ledere in maniera
irreparabile il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
3

del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il luglio 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

/Paolo

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.it Funzionario Giudiziario
Giovanni R

ét<44..«.,-t i' CORTE SUPREVA CASSAMO1/21z0, Sezione 111111~44,4 (dott. Giuseppe Napoletano) (dott. Paolo Negri della Torre)

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