Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30420 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. un., 23/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15573-2017 proposto da:

HATTERAS YACHTS/CABO YACHTS LLC, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA

TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARLATORE, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO GENTILE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO BAGNADENTRO e LUIGI AZZENA;

– controricorrente –

e contro

YACHTS CANTIERI S.R.L. A SOCIO UNICO (già SNO YACHTS S.P.A.),

SNO YACHTS INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3114/2014 del TRIBUNALE di ASTI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Presidente ETTORE CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude affinchè sia affermata la

giurisdizione italiana.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il 24 giugno 2014 E.L. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Asti, la Soc. Yacht Cantieri a socio unico (già Sno Yachts), qualificandosi espressamente come “consumatore” e chiedendo, in ragione di gravi vizi riscontrati, la sostituzione dell’imbarcazione da diporto Hatteras mod. Cabo-44-HTX, acquistata il 23/04/2011 al prezzo di 1.506.580, ovvero la riduzione del prezzo e la restituzione di parte di esso, oltre al risarcimento dei danni.

1.1 La convenuta, resistendo alla domanda, chiese e ottenne di chiamare in “garanzia impropria” la società produttrice statunitense Hatteras Yacht – Cabo Yacht; indi l’attore estese la sua domanda anche nei confronti della società terza chiamata. Questa si costituì con difesa munita di procura, ivi precisandosi: “la presente procura sarà regolata dalla legge della Repubblica Italiana, alla cui giurisdizione la società si rimette sottoscrivendo il presente atto e i procuratori si rimettono agendo secondo le sue condizioni”. Ciononostante, la Soc. Hatteras eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, essendo la vertenza, a suo dire, devoluta alle Corti della Carolina del Nord e applicabile solo la legge di quello Stato nordamericano.

2. Indi, con ricorso per regolamento preventivo, la stessa chiamata Soc. Hatteras ha chiesto alla questa Corte di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di manleva avanzata dalla convenuta Soc. Yacht Cantieri e della domanda diretta pure avanzata nei suoi confronti dall’attore E.L., dovendo entrambe le domande essere devolute alla cognizione dell’autorità giudiziaria della Carolina del Nord.

2.1 Costituito il contraddittorio, resiste con controricorso il solo attore E.L.. Il P.G. conclude, con requisitoria scritta, per la giurisdizione italiana in ragione del cd. “foro del consumatore” (Reg. (CE) n. 44/2001, sez. 3, artt. 16 e 17), non derogato dall’ E. e neppure derogabile per la connessa domanda di garanzia della Soc. Yacht Cantieri. La soc. Hatteras replica con memoria.

Considerato che:

1. Il regolamento è ammissibile.

1.1 La L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), nel disciplinare all’art. 11 la rilevabilità del difetto di giurisdizione, tra l’altro stabilisce: “Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana”.

1.2 Nel caso in esame, la procura alle liti prevede che “la presente procura sarà regolata dalla legge della Repubblica Italiana, alla cui giurisdizione la società si rimette sottoscrivendo il presente atto e i procuratori si rimettono agendo secondo le sue condizioni”. Dunque, nel conferire il mandato difensivo allegato alla comparsa di risposta, la soc. chiamata si rimette sì alla giurisdizione della Repubblica Italiana, ma tale riferimento riguarda solo la soggezione della procura medesima alla legge e alle autorità italiane per i diritti e gli obblighi nascenti dal mandato stesso nei rapporti interni tra difensore e soc. assistita. Il che non è in contraddizione logico-giuridica sia con l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata con la prima difesa nel giudizio di merito, sia con la consequenziale richiesta di regolamento preventivo avanzata mediante l’odierno ricorso.

1.3 Nè, data la formulazione della procura, si può ipotizzare che la chiamata costituita abbia implicitamente accettato tout court la giurisdizione italiana, mancando qualsivoglia manifestazione significativa in tal senso (es. Cass., Sez. U., 28/03/2006, n. 7035).

2. Il regolamento comporta la devoluzione della vertenza al giudice italiano, anche per la parte riguardante, in via diretta e/o di garanzia, la società produttrice statunitense.

2.1 Costituisce jus receptum il principio di diritto secondo cui, ad esempio, la domanda proposta dall’acquirente di un veicolo diretta alla sostituzione per vizi della vettura ed il risarcimento dei danni per mancato utilizzo va radicata nella competenza territoriale in base al foro del consumatore (Cass., 04/09/2017, n. 20744). Analoghi principi, per eadem ratio decidendi, valgono riguardo alla compravendita di una imbarcazione da diporto da parte di un professionista del settore nautico, atteso che:

a) oggetto della compravendita tra Yacht Cantieri ed E. è un bene di consumo secondo la definizione propria data dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 128, comma 2 (ovverosia, qualsiasi bene mobile, anche da assemblare);

b) i fatti allegati a fondamento della domanda integrano pretesi vizi originari che rendono il bene, secondo quanto sostenuto e affermato in citazione, non conforme alle specifiche del contratto di vendita in difetto della coesistenza delle circostanze indicate nell’art. 129, comma 2, lett. a-d) del medesimo D.Lgs.;

c) l’ E. chiede espressamente in giudizio la condanna della società convenuta alla sostituzione dell’imbarcazione, oltre al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene, domanda – la prima – espressamente contemplata dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 130, commi 2 e 3.

2.2 Premessa, dunque, l’operatività del criterio di collegamento del foro del consumatore nel rapporto processuale tra attore italiano e soc. convenuta italiana, resta sempre valido il principio generale secondo cui, riguardo alla consequenziale giurisdizione nei confronti dello straniero in caso di azione di garanzia, il garante estero può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, perchè resta ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria, dovendo l’indagine circoscriversi al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa, in quanto avente il solo scopo di distogliere il convenuto dal giudice naturale (Cass., Sez. U., 12/03/2009, n. 5965; conf. Cass., Sez. U., 13/09/2018, n.22405). Ciò deriva dall’applicazione dell’art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27/09/1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21/06/1971, n. 804 (Cass., Sez. U., 28/05/2012, n. 8404; conf. Cass., Sez. U., 02/04/2009, n. 7991).

2.3 Nè rileva che vi sia stata anche l’estensione nei confronti della fabbricante statunitense della domanda attorea verso la venditrice italiana. E’ ben noto, infatti, che nella controversia risarcitoria promossa contro due soggetti, in cui la responsabilità dell’uno venga dedotta, eventualmente anche in via alternativa rispetto a quella dell’altro, si determina, in applicazione dell’art. 6.1 della ridetta convenzione di Bruxelles, la giurisdizione del giudice italiano sull’intera causa anche quando uno solo dei convenuti medesimi sia domiciliato nel territorio dello stato (Cass., Sez. U., 21/05/1986, n. 3375; conf. Cass., Sez. U., 05/11/2001, n. 13627). In virtù di tale disposizione, rileva la ricorrenza di un vincolo di connessione tra le domande tale da comportare l’evenienza di decisioni fra loro incompatibili, nel contesto di una stessa fattispecie (Corte giustizia, 11/08/2007, Freeport; conf. Corte giustizia, 11/04/2013, Sapir).

2.4 Ovviamente, a nulla rileva che la soc. convenuta e chiamante e la soc. chiamata abbiano devoluto le loro vertenze, in via convenzionale, all’autorità giudiziaria della Carolina del Nord, atteso che la domanda di manleva deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce (Cass., Sez. U., 03/05/2013, n. 10300; conf. Cass., Sez. U., 19/04/2013, n. 9534). Mentre l’attore, per parte sua, non ha mai sottoscritto alcuna deroga agli ordinari criteri di collegamento territoriali (v. anche Reg. (CE) n. 44/2001, sez. 3, artt. 16 e 17).

3. In conclusione, tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, va dichiarata la giurisdizione del giudice civile italiano, già investito della cognizione complessiva della causa (Trib. Asti), dinanzi al quale al quale le parti vanno rimesse anche per la definitiva regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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