Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30420 del 19/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/12/2017),  n. 30420

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1)La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto parzialmente la domanda di R.A., dipendente del Banco di Sicilia, poi incorporata da Unicredit, diretta a far accertare il suo diritto alla progressione automatica di carriera nel grado di capufficio con decorrenza dal 1.1.1994, con condanna della Banca al pagamento delle differenze retributive risultanti tra quanto percepito sino al momento del licenziamento illegittimo e quanto gli sarebbe spettato in base alla superiore qualifica, oltre al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento illegittimo, accertando altresì il diritto alla rivalutazione monetaria sulle retribuzioni spettanti a titolo di risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo.

2)La Corte messinese, sulla base di quanto disciplinato dagli artt. 30 e 37 del Regolamento del personale della Banca in materia di progressioni automatiche di carriera, ha ritenuto che potesse spettare al R., già in possesso delle note di qualifica di “sufficiente ” per gli anni 1991 e 1992, la stessa nota di qualifica di “sufficiente”per l’anno 1993, in cui era stato sospeso dal servizio dal mese di novembre a seguito del procedimento disciplinare aperto a suo carico, poi sfociato nel licenziamento, che impugnato dal lavoratore era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Barcellona P. Gozzo con sentenza del 28.9.2000.

3) Secondo la Corte distrettuale la Banca, a seguito della dichiarazione di nullità del licenziamento e della conseguente reintegrazione, avrebbe dovuto ripristinare il rapporto nell’originario contenuto obbligatorio preesistente al licenziamento ed alla sospensione cautelare connessa, quindi redigere la nota di qualifica per l’anno 1993 per la quale non aveva provveduto. Tale omissione non poteva ritorcesi in danno del dipendente e pertanto l’inottemperanza della Banca a tale obbligo giustificava l’applicazione analogica della norma di cui all’art.30 del regolamento del personale, secondo la quale nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima del compimento del quarto mese, deve confermarsi la valutazione dell’anno precedente.

4)Ha inoltre confermato la Corte di merito la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria sulle retribuzioni liquidate dal Tribunale di Barcellona a titolo di indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 trattandosi di accessorio dovuto per legge, non richiesto dal lavoratore e non riconosciuto all’epoca dal tribunale di Barcellona, stante la vigenza all’epoca del divieto di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 divieto che però era stato poi dichiarato incostituzionale con sentenza n.459/2000. Nessuna omessa pronuncia vi sarebbe quindi stata da parte del Tribunale di Barcellona P.G. e nessun giudicato si sarebbe pertanto formato su tale punto.

5)Ha proposto ricorso per cassazione Unicredit, affidato a tre motivi. Ha resistito il R. con controricorso. Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.da entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6)Con il primo motivo di gravame la Banca ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione artt. 30 e 37 del regolamento del personale Banco di Sicilia, nonchè l’errata applicazione dell’art. 1362 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: In particolare la società lamenta il vizio di violazione di norme del regolamento che equipara ad un contratto collettivo di diritto comune. Le norme del regolamento non consentirebbero di far rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 37 il caso del R., non avendo egli conseguito la nota di qualifica “sufficiente” nell’ultimo triennio per la progressione automatica, così come previsto da tale articolo. Ove anche non si ritenesse detto regolamento equiparabile ad un contratto collettivo, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto interpretare le sue norme nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., escludendosi comunque un’ applicazione analogica dell’art. 37 citato, dovendosi rispettare la comune volontà delle parti che hanno specificatamente indicato le condizioni necessarie per conseguire l’automatica progressione di carriera, così che non costituirebbe operazione ermeneutica legittima equiparare in via analogica la situazione del R. a quella contemplata dall’art. 30 del regolamento, comma 3 che regola il caso di un impiegato che abbia lavorato per un periodo inferiore a quattro mesi, al quale viene attribuito il giudizio conseguito nell’anno immediatamente precedente. Sarebbe affatto diversa secondo la Banca ricorrente la situazione del R., dipendente sospeso dal servizio in ragione del procedimento disciplinare in corso, per il quale la compilazione delle note è rimasta sospesa sino alla definizione o alla revoca del provvedimento cautelativo.

7)Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 nonchè la violazione art. 2909 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la Corte nel ritenere applicabile al risarcimento del danno di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 la norma sul divieto di cumulo perchè poichè il Tribunale di Barcellona P.g. si era in realtà pronunciato sul punto, implicitamente rigettando la richiesta, si sarebbe formato il giudicato in ordine alla esclusione della rivalutazione.

11) con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che la corte di merito abbia omesso di esaminare l’eccepita transazione stragiudiziale stipulata tra le parti il 22.11.2010 in cui R. rinunciava ad eventuali differenze di TFR in relazione al giudizio promosso nel 2002, conclusosi con sentenza di primo grado del 11.2.2009 del Tribunale di Messina.

12) Il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui ha ritenuto violate le regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss c.c.. Ed infatti quanto alla natura del Regolamento in esame questa Corte ha statuito che il regolamento per il personale del Banco di Sicilia ha natura negoziale ed è atto equiparabile a un contratto collettivo di diritto comune, ma non può annoverarsi tra i contratti.e accordi collettivi nazionali di lavoro; ne consegue che la violazione di esso non è denunciabile direttamente in Cassazione e che non si applica l’obbligo di deposito integrale del testo ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, restando inoltre l’interpretazione delle sue clausole riservata al giudice di merito, quale accertamento di fatto censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (cfr Cass. n. 4710 del 21.2.2011).

13) Più in particolare l’art. 37 del regolamento del personale prevede che gli avanzamenti automatici di carriera hanno luogo nei confronti degli impiegati che: a) abbiano raggiunto nelle note di qualifica definitive dell’ultimo triennio una qualifica non inferiore a quella di sufficiente”; b) abbiano raggiunto i seguenti periodi di anzianità rispettivamente: per la progressione ai gradi di primo segretario… otto anni. L’art. 30 stabilisce che per gli impiegati con in corso un procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, o a carico dei quali sia stata adottata la misura della sospensione cautelare, la compilazione delle note di qualifica resta sospesa ed è effettuata dopo la definizione del procedimento ovvero dopo la revoca del procedimento cautelativo. L’art. 30 prevede inoltre che “qualora l’impiegato nel corso dell’anno abbia prestato servizio per un periodo inferiore a quattro mesi la compilazione delle note non ha luogo ed è confermato, nei casi in cui occorre, il giudizio attribuito per l’anno immediatamente precedente.

14)) Per affermare il diritto del R. ad ottenere la promozione al grado di capufficio la corte di merito, dopo aver esaminato le suddette norme ed aver rilevato che in esse non rientrava espressamente la situazione in cui era si era ritrovato il dipendente, sospeso dal servizio e sottoposto a procedimento disciplinare, licenziato ma poi reintegrato in esecuzione della sentenza del tribunale di Barcellona PG, ha ritenuto di operare un’applicazione analogica dell’art. 30 comma 3 del regolamento laddove stabilisce che nel caso in cui l’impiegato presti nell’anno un servizio inferiore a quattro mesi, in assenza del giudizio di valutazione, gli verrà attribuito il giudizio ottenuto nell’anno precedente.

15)Questa corte si è espressa nel senso di escludere il ricorso all’applicazione analogica (cfr Cass.n.6524/1988,) atteso che anche nel contratto collettivo le disposizioni in esso contenute conservano pur sempre la loro originaria natura contrattuale e non consentono conseguentemente il ricorso all’analogia, che è un procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12 preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o valore di legge. Ed infatti il costante e orientamento di questa Corte nella interpretazione del contratto collettivo è quello secondo cui il giudice deve in primo luogo ricercare la volontà delle parti avvalendosi dei criteri fissati dagli artt. 1362 – 1365 cod. civ. e, solo quando questa indagine non risulti appagante, può ricorrere ai canoni della c.d. interpretazione oggettiva fissati dagli artt. 1367 – 1370 cod. civ. (così Cass. n. 6859/1987).

16) Peraltro un preciso limite al predetto procedimento analogico è dato proprio dalla regola ermeneutica di cui all’art. 1364 c.c., secondo cui il contratto non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare (Cfr Cass. n.439/1985, Cass. n.12719/1998).

17) Tuttavia in materia di contratti collettivi questa Corte, pur escludendo il procedimento analogico, per essere essi espressione dell’autonomia contrattuale delle parti ha ritenuto, ad esempio, che si può procedere all’esame di regolamentazioni contrattuali non riferibili alle categorie direttamente interessate, per desumerne indicazioni su ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso al fine di chiarire il significato di clausole ambigue (Cass. n.6530/1983), come anche ha statuito che in relazione al principio secondo cui nell’interpretazione dei contratti deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli artt. 1362-1365 cod. civ., il giudice può, ai sensi dell’art. 1365, estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile, compiendo un’interpretazione estensiva del patto stesso (cfr Cass. n.7763/1995).

18) Ne consegue quindi che nel caso in esame il regolamento di cui è causa deve essere interpretato seguendo i criteri di ermeneutica di cui agli articoli del codice civile citati verificando se, alla luce dell’orientamento prima ricordato, vi sia spazio in concreto per ritenere che le parti abbiano inteso usare espressioni indicative e non tassative, tali da includere anche la fattispecie in esame in quelle disciplinate dal regolamento, muovendo da una ravvisata identità di ratio.

19) Più in particolare avuto riguardo alla terza ipotesi contemplata dall’art. 30 (che si riferisce al caso in cuì viene confermato il giudizio attribuito nell’anno immediatamente precedente, quando l’impiegato abbia svolto un’attività lavorativa per un tempo inferiore a quattro mesi nell’anno in corso, periodo quindi ritenuto insufficiente dai contraenti collettivi, per poter effettuare una nuova valutazione) andrà valutato se vi siano elementi per ricomprendere anche l’ipotesi di cui è causa nella citata previsione regolamentare, anche se la presenza in servizio del R. si è prolungata per ben undici mesi nell’anno 1993 in valutazione, prima che venisse disposta la sospensione, periodo di lavoro sufficiente per essere esaminato ai fini valutativi per la nota di qualifica relativa a tale anno, ancorchè tardivamente dopo la ricostruzione del rapporto a seguito della reintegrazione. Tale interpretazione, ed in particolare la verifica dell’esistenza di una eadem ratio che accomuna le due fattispecie, tuttavia è riservata al giudice di merito che verificherà quali canoni interpretativi o anche integrativi utilizzare, nel rispetto dei principi prima indicati.

28) Deve invece dichiararsi l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, perchè in entrambe i casi la società ricorrente ha violato il principio di autosufficienza posto a fondamento dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo trascritto e neanche depositato con il ricorso di legittimità l’atto processuale ed il documento su cui i motivi sì fondavano (la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. quanto al secondo motivo e la conciliazione stragiudiziale quanto al terzo motivo), ma neanche indicato specificatamente l’esatta collocazione di tali atti nei fascicoli di parte.

21)Ed infatti quanto al secondo motivo, dove si lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la corte considerato che il Tribunale di Barcellona aveva implicitamente rigettato la domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione e che tale decisione non aveva formato oggetto di gravame, divenendo irrevocabile, la società ricorrente avrebbe dovuto trascrivere e comunque produrre la sentenza, onde consentire una verifica diretta della motivazione sul punto.

22) Analogamente, quanto al terzo motivo di gravame, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere non solo alcune frasi dell’accordo transattivo del 22.11.2010, ma l’intero atto, al fine di consentire l’esame diretto del contenuto di tale transazione e delle rinunce fatte dal R. e verificare quindi se vi sia stata la lamentata omessa pronuncia della corte distrettuale circa l’eccepita transazione e rinuncia all’incidenza sul TFR delle differenze retributive azionate. Questa corte ha più volte statuito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (così Cass. n.19419/2015, Cass.n.11738/2016).

22)La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al primo motivo e rinviata alla corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà giudicare attenendosi ai principi in particolare indicati ai punti 18 e 19 ed alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017

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