Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3042 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3042 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

sul ricorso 13212-2015 proposto da:
HASNABI EL HAMARI, HASNABI BAHIJA, HASNABI SEDDIK,
considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato ENRICO VILLANOVA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
2017
2553

GENERALI ITALIA SPA, in persona del suo procuratore
speciale Dott. GIOVANNI DIGITO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata
e difesa dall’avvocato RENATO MAGALDI giusta procura

1

Data pubblicazione: 08/02/2018

in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

1479/2014

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

15/12/2017

dal

Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

Consigliere

2

Ritenuto che:
1. Bahija Hasnabi, Seddik Hasnabi ed ElHamri Hasnabi, in qualità eredi di
Abdelaziz Hasnabi evocarono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, l’Assicurazione Generali Spa in qualità di impresa
designata dal F.G.V.S., chiedendo il risarcimento dei danni da loro subiti
iure proprio per la perdita del predetto congiunto, avvenuta a causa del

doveva essere ascritta al conducente di una Fiat Uno rimasto non
identificato, essendosi dileguato subito dopo la collisione.
2. Il Tribunale adito, ritenuta la concorrente responsabilità dei veicoli
coinvolti nell’incidente, condannava la compagnia

convenuta al

pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di C
12.000,00 per il titolo dedotto, oltre accessori e spese.
3. Con sentenza 1479/2014, depositata il 2.4.2014, la Corte d’Appello di
Napoli respingeva il gravame proposto dagli Hasnabi che propongono il
ricorso in esame per la cassazione della predetta sentenza, affidandosi a
quattro motivi.
4. La compagnia di assicurazione intimata ha presentato controricorso,
supportato da memorie ex art. 380bis 1 cpc.
Considerato che:
1. Preliminarmente deve essere respinta

l’eccezione di tardività

dell’impugnazione sollevata dalla Assicurazione Generali Spa.
L’art. 58 L. 69/2009 individua, infatti, in modo tassativo le ipotesi in cui
le novità normative introdotte sonoentrate immediatamente in vigore :
l’art 46 co. 17 I. citata – secondo il quale il termine di cui all’art. 327
cpcè stato ridotto da un anno a sei mesi ( cui deve, di regola, essere
aggiunto il periodo di sospensione ) – non è ricompreso fra esse, e quindi
la modifica in esame deve essere applicata ai soli giudizi introdotti ( in
primo grado ) dopo la sua entrata in vigore.
In tal senso, oltretutto, si è costantemente espressa la giurisprudenza di
legittimità ( cfr. Cass. 4987/2012 ).

3

sinistro stradale occorso in data 28.7.2005 la cui responsabilità esclusiva

Poiché la controversia è stata proposta

in primo grado in data

antecedente al 4.7.2009 ( data di entrata in vigore della L. 69/2009 ) , il
rilievo deve essere respinto.
Tanto premesso deve passarsi all’esame dei motivi del ricorso.
2. Con il primo motivo, proposto ex art. 360 n° 3 e 4 cpc, deducendo la
violazione dell’art. 2909 c.c in riferimento all’art. 115 cpc, all’art. 24 co 2

lamentando che la Corte d’Appello di Napoli aveva omesso di
considerare, condividendo la statuizione del giudice di primo grado, la
c.d. efficacia riflessa del giudicato portato dalla sentenza 91/2007 dello
stesso Tribunale campano che, in ordine al medesimo fatto oggetto di
domanda proposta da altri congiunti, aveva accertato l’esclusiva
responsabilità del veicolo rimasto non identificato in ordine alla
causazione dell’incidente, non ascrivendo, in quella sede,

alcuna

percentuale di responsabilità ad Hasnaby Abdelaziz. Ha censurato la
sentenza, in relazione a ciò, anche sotto il profilo dell’insufficiente
motivazione su un “punto decisivo della controversia” richiamando l’art.
360 n° 5 cpc.
3. Con il secondo motivo, richiamando l’art. 360 n° 3 e 4 nonché l’art. 360
n° 5, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e
175 co 1 cpc in relazione all’art. 2700 c.c: lamenta, al riguardo, che la
Corte d’Appello aveva erroneamente respinto la censura riguardante
l’omessa ammissione in giudizio della CTU svolta nell’altra controversia
sopra richiamata edella testimonianza di un carabiniere intervenuto
successivamente sul luogo dei fatti, chiamato a deporre su circostanze
apprese da un altro verbalizzante, omettendo di ricorrere, come avrebbe
dovuto, al principio del “libero apprezzamento del giudice” in ordine agli
elementi raccolti nel corso dell’istruttoria.
4. Con il terzo motivo, sempre richiamando l’art. 360 n° 3 cpc, ha dedotto
la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cpc e 2054 c.c. , nonché
omessa ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia:si
duole del fatto che il giudice l’appello, condividendo il
4

“decisum” del

ed art. 111 Cost., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata

primo giudice,

avesse dapprima

respinto i mezzi prova dedotti,

affermando poi che non era stata superata la presunzione di pari
responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.
5. Con il quarto motivo, sempre richiamando l’art. 360 n° 3 e 4 nonché
l’art. 360 n° 5, il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non aveva
affatto valutato la censura proposta, secondo la quale il primo giudice

applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, si era attestato sui valori
minimi, non attribuendo alcuna rilevanza al requisito della convivenza
che vantava uno degli eredi ed alla circostanza che gli altri due erano
coetanei del defunto.
6. Tutti i motivi proposti sono inammissibili.
Il primo ed il secondo motivo devono essere esaminati congiuntamente
in quanto strettamente connessi: entrambi, infatti – riferiti alle
emergenze processuali ed alla sentenza ( n. 91/2007) rese in altra
controversia ( n°328/2000) trattata dinanzi al medesimo Tribunale sono inammissibili per violazione dell’art. 366 n° 6 cpc ( cfr. Cass.
22607/2014; Cass. 19048/2016): in ordine al primo motivo, preliminare
ad ogni disquisizione sui limiti di efficacia del giudicato ( che, ex art.
2909 c.c , fa stato fra le stesse parti, gli eredi ed aventi causa, ragione
per cui i fatti accertati in una sentenza pronunciata fra parti diverse
possono soltanto essere valutati dal giudiceliberamente ) risulta essere,
infatti, la totale mancanza di autosufficienza del ricorso, visto che il
contenuto della sentenza di cui gli Hasnabi lamentano l’omessa
valutazione non è affatto riportato nell’atto introduttivo né viene indicata
la sede processuale in cui essa può essere rinvenuta al fine di consentire
a questa Corte la valutazione dell’omissione denunciata.
Le stesse argomentazioni devono essere utilizzate in relazione alla
mancata ammissione e valutazione delle prove acquisite nell’altro
giudizio sopra indicato, visto che nel ricorso non sono state riportate
specificamente le richieste istruttorie formulate e l’oggetto di esse; a ciò
si aggiunge, in relazione alla seconda censura , per la parte ricondotta

non aveva operato alcuna personalizzazione del danno, visto che pur

all’art. 360 n° 5 , che il rilievo riguardante l’omessa rivalutazione della
Corte d’Appello della rilevanza delle prove dedotte attiene a
valutazioni di merito che sfuggono al giudizio di legittimità, laddove ,
come nel caso di specie ( v. pag. 3 e 4 della sentenza ), il rigetto sia
supportato da esaustiva motivazione.
Anche il terzo motivo è inammissibile per violazione del principio di

mancata ammissione delle prove indicate dagli attori ( v. pagg. 11 del
ricorso ) ma non indica quale fosse il contenuto delle richieste istruttorie
che sono state disattese al fine di consentire a questa Corte di valutare
le specifiche carenze motivazionali e logiche dedotte.
Infine, il quarto motivo è inammissibile in quanto viene richiesta a
questa Corte un rivalutazione della quantificazione del danno effettuata
dal primo giudice e condivisa dalla Corte d’Appello, richiedendosi
espressamente una diversa personalizzazione ( v. pag. 13 ricorso ):
pacifico che sono stati utilizzati i parametri delle tabelle del Tribunale di
Milano ( e che pertanto, sul punto, la motivazione risulta incensurabile )
e che il calcolo effettuato dal primo giudice applica una riduzione che
non viola affatto la proporzionalità, avuto riguardo al concorso di colpa
accertato e l’ ulteriore riduzione derivante dalla circostanza che il
danneggiato non indossava il casco ( cioè 50% di responsabilità – 25%
per non aver indossato il casco ), ogni diversa valutazione richiesta
concernete il quantum debeatur rientra in una valutazione di merito che
sfugge al vaglio del giudice di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Le spese del grado devono essere poste a carico del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

6

autosufficienza di cui all’art. 366 n° 6 : la censura, infatti, è riferita alla

PQM

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere a Generali Italia Spa le spese del giudizio di
legittimità che liquida in C 8200,00 per compensi oltre accessorie rimborso

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma lbis dello stesso art. 13.

forfettario spese generali nella misura di legge.

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