Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3042 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2017, (ud. 18/10/2016, dep.06/02/2017),  n. 3042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19848-2011 proposto da:

R.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MAINETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato EFFIONG NTUK, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SAFILO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLONNA 366, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ZINGONI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA

LODIGIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MAINETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato EFFIONG NTUK, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 533/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/07/2010 R.G.N. 278/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato NTUK EFFIONG;

udito l’Avvocato BARBIERI MONICA per delega Avvocato LODIGIANI

FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 21/7/2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse in parte le domande proposte da R.G., agente di Safilo s.p.a., nei confronti della preponente, condannando la predetta società, in conseguenza del ritenuto recesso per giusta causa dell’agente, a corrispondere a costui l’indennità di preavviso e l’indennità suppletiva di clientela, respingendo nel contempo le domande riconvenzionali avanzate da Safilo s.p.a. per indennità di mancato preavviso, per restituzione di acconti provvigionali non maturati e per forniture personali dell’agente.

2. La Corte territoriale, premesso che il contratto di agenzia prevedeva che “ogni modifica del presente contratto dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità”, fondava la decisione sul rilievo che era pacifico che le modifiche volute da Safilo s.p.a. non erano state apportate mediante forma scritta; che non era stato provato che nella fattispecie le parti avessero, entrambe e tacitamente, rinunciato alla forma scritta; che dalla condotta tenuta dal R., al quale la società aveva proposto per iscritto la modifica del contratto con sostituzione dei prodotti a marchio Valentino con altri a marchio Polo Ralph Lauren e Smith, non poteva trarsi l’accettazione, mai avvenuta in forma scritta, della proposta di modifica. Precisava riguardo che non rilevava in tal senso il fatto che il R. avesse trattato i prodotti a marchio Polo Ralph Lauren, ciò rendendosi necessario per il comportamento unilaterale e indifferente della società, che ebbe a ritirare tutti i campionari Valentino in dotazione dell’agente sostituendoli con quelli Polo Ralph Lauren; che anche la successiva proposta di modifica, concernente i prodotti con marchio Ugo Boss, non venne mai accettata dal R., che anzi manifestò l’intenzione contraria con lettera raccomandata. Ritenne provato, pertanto, l’inadempimento di Safilo s.p.a. e l’illegittimità della condotta della predetta che aveva preteso trarre l’accettazione della controparte dalla possibilità di avvalersi del recesso per inadempimento a causa dell’unilaterale modifica.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il R. sulla base di tre motivi, illustrato mediante memoria. Resiste la società con controricorso, proponendo ricorso incidentale con otto motivi principali ed uno condizionato, resistito dal R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ragione del carattere pregiudiziale va trattato preliminarmente il ricorso incidentale. Esso, redatto in forma assemblata, intercalato mediante riproduzione pedissequa e dispersiva degli atti del giudizio di merito integralmente riprodotti, presenta una veste redazionale non conforme ai criteri previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551: “In tema di ricorso per cassazione, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi”). Conseguentemente lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

1. Mediante il ricorso principale il R. deduce, con il primo motivo, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva che la Corte d’appello aveva errato nel non liquidare a favore del ricorrente l’indennità ex art. 1751 c.c., pur risultando affermato che il contratto era stato interrotto per fatto e colpa della società e pur essendo stata determinata la misura dell’indennità in sede di c.t.u..

2. Il motivo è inammissibile in ragione della novità della questione posta, dato che la sentenza non fa menzione dell’indennità ex art. 1751 c.c. e il ricorrente non ha allegato, documentando la relativa allegazione, di aver proposto motivo d’appello sul punto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 26/03/2012, Rv. 621718: “Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti”).

2. Deduce ancora omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva che non è corretta la liquidazione equitativa compiuta dalla Corte, nè è sorretta da logica motivazione, posto che la corretta liquidazione avrebbe dovuto essere quella parametrata alla differenza tra le provvigioni percepite dal R. con il suo nuovo marchio e quelle percepite dall’agente che lo ha sostituito nella promozione del precedente marchio, quantificate nella misura di Euro 45.393,23 stando alle risultanze della c.t.u., tanto che – la liquidazione operata appare incongrua.

2.2. La censura è infondata ove si consideri che la stessa è rivolta nei confronti di una valutazione equitativa, in quanto tale non sindacabile se non nei limiti indicati dalla giurisprudenza che segue, nella specie non riscontrabili (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12318 del 19/05/2010, Rv. 613621: “la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di app r.matività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria”).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 91 e 91 c.p.c. Rileva che l’aver limitato la richiesta risarcitoria del ricorrente e l’aver omesso la liquidazione dell’indennità ex art. 1751 c.c. non è ragione sufficiente per compensare le spese processuali.

3.2. Il motivo è infondato alla luce del tenore della motivazione posta a sostegno della statuizione di compensazione, la quale fa riferimento alla reciproca soccombenza, espressamente prevista dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile “ratione temporis”, quale condizione legittimante la compensazione delle spese di lite.

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso principale va rigettato, ferma l’inammissibilità del ricorso incidentale. La soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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