Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3042 del 01/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/02/2022), n.3042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6771-2021 proposto da:
PROVINCIA di LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G DONATI 115, presso lo
studio dell’Avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di COPERTINO in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO CONTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 774/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 14/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME
GUIZZI STEFANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che la Provincia di Lecce ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 774/20, del 14 agosto 2020, della Corte di Appello di Lecce, che – accogliendo il gravame esperito dal Comune di Copertino avverso la sentenza n. 3084/16, del 23 giugno 2016, del Tribunale di Lecce – ha condannato la prima a corrispondere al secondo l’importo di Euro 321.864,05, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda fino al soddisfo;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce esserle stato ingiunto dal Comune di Copertino, in forza di provvedimento monitorio dallo stesso conseguito, il pagamento della somma complessiva di Euro 332.393,70, di cui in particolare – oltre a Euro 149.950,80, a titolo di canoni di locazione di un immobile uso scuola, non corrisposti in relazione al secondo semestre del 2012 e all’intero anno 9013 – Euro 10.599,65 per la registrazione del contratto e, infine, Euro 171.913,25 per utenze e spese;
– che la Provincia si opponeva al decreto ingiuntivo, nonché agiva in via riconvenzionale -sul presupposto della nullità del contratto per violazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 -per la restituzione di quanto indebitamente versato dal 1 settembre 2004 al 30 giugno 2014 (vale a dire, per tutta la durata della utilizzazione del bene), ovvero Euro 783.076,40;
– che, costituitosi in giudizio, l’opposto Comune, nel chiedere in via di principalità il rigetto dell’opposizione, proponeva in via di subordine “reconventio reconventionis”, con la quale – per l’ipotesi di declaratoria di nullità del contratto – domandava, a titolo di “occupazione senza titolo” dell’immobile da parte della Provincia, la condanna della medesima a pagarle l’indennità di occupazione da determinare “nella stessa misura del canone locativo”, richiedendo, poi, “l’ulteriore somma di Euro 149.950,80 per il secondo semestre 2012 ed il residuo per tutto l’anno 2013″(somma già liquidata, in relazione a detto periodo e a titolo di canone locatizio, dall’opposto decreto ingiuntivo);
– che il primo giudice, rilevata la nullità del contratto per difetto di forma scritta, revocava il decreto ingiuntivo e condannava 11 Comune di Copertino a restituire alla Provincia di Lecce quanto indebitamente ricevuto a titolo di canone di locazione (ovvero, Euro 783.076,40), compensando tale credito della Provincia con quelli del Comune relativi – oltre che alla registrazione del contratto (Euro 10.529,65) e a utenze e spese (Euro 171.913,25) – all’occupazione “sine titulo”, credito, questo, azionato in via di “reconventio reconventios”, che il Tribunale riteneva circoscritto al secondo semestre 2012 e all’intera annualità del 2013, ovvero ad Euro 149.950,80;
– che operate, dunque, tali compensazioni, l’importo residuo dovuto alla Provincia dal Comune veniva individuato in Euro 461.212,33;
– che esperito gravame dal Comune, il giudice di appello lo accoglieva, sul presupposto che il convenuto opposto, attraverso la propria “reconventio reconventionis”, non intendesse solo paralizzare la pretesa della Provincia di ripetere l’indebito per il periodo dal 2004 al primo semestre 2012, ma conseguire il pagamento dell’indennità da occupazione “sine titulo” pure per il secondo semestre 2012 e l’intero anno 2013 (nella misura di Euro 149.950,80), da aggiungersi alle somme dovute per utenze e spese (f 171,913,25), ma non anche alle spese di registrazione del contratto (Euro 10.529,65), che la Corte territoriale riteneva non dovute in ragione della nullità contrattuale;
– che su tali basi, dunque, il secondo giudice riconosceva al Comune l’importo di Euro 321.864,05, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda fino al soddisfo;
– che avverso la sentenza della Corte salentina ricorre per cassazione la Provincia di Lecce, sulla inase – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omessa e insufficiente motivazione” della sentenza impugnata, vizio ipotizzato con riferimento alla decisione di riconoscere al Comune di Copertino il diritto di conseguire il pagamento anche della somma di Euro 149.950,80, quale indennizzo per
l’occupazione “sine titulo” per il secondo semestre 2012 e l’intero anno 2013;
– che il secondo motivo, proposto subordinatamente al primo, denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) -violazione dei principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), sempre in relazione alla stessa decisione;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il Comune di Copertino, chiedendo che il ricorso avversario sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 2021;
– che ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie censure.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va rigettato;
– che questo collegio ritiene, infatti, che i rilievi espressi dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, non valgano a superare quanto osservato nella proposta del consigliere relatore, per le ragioni di seguito meglio illustrate;
– che il primo motivo – tra l’altro, prospettato facendo riferimento ad una fattispecie, quella della “omessa e insufficiente motivazione”, e ad una norma, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che non fa più riferimento ad essa – è inammissibile;
– che, nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – nei testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (testo applicabile “ratione tempons” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);
– che, dunque, il difetto di motivazione è ormai ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 64962801), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, oOrd. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 65001801), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata);
– che, nel caso che occupa, la ricorrente neppure ha dedotto quali affermazioni della sentenza impugnata rivelerebbero quei profili di irriducibile contraddittorietà e di inconciliabilità sul piano logico suscettibili di rendere, per così dire, “imperscrutabile” il ragionamento della Corte salentina, così integrando il vizio di motivazione apparente;
– che il secondo motivo di ricorso, invece, non è fondato, non ricorrendo alcuna violazione né del principio della domanda, né di quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
– che tale esito s’impone in base al tenore testuale della comparsa di costituzione del Comune di Copertino, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo radicato dalla Provincia di Lecce, atto del quale può prendersi qui visione, attesa la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato con il presente motivo di ricorso ciò che rende questa Corte giudice anche del “fatto processuale” (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. Lav., sent. 5 agosto 2019, n. 20924, Rv. 654799-01);
– che il contenuto di tale atto, per vero, non lascia adito a dubbi sul fatto che il Comune, per l’ipotesi di declaratoria di nullità dei contratto di locazione posto a fondamento del credito da esso azionato in via monitoria, avesse agito – con “reconventio reconventionis” – non solo per ottenere “il pagamento dell’indennità di occupazione illegittima” da determinarsi “nella stessa misura del canone locativo” (e dunque per evitare un “indebito arricchimento della Provincia”, in relazione al periodo lungo il quale essa provveduto ai pagamento del, non dovuto, canone locatizio), ma anche per ottenere “l’ulteriore somma di Euro 149.950,80 per il secondo semestre 2012 e il residuo per tutto l’anno 2013”, periodo in relazione alla quale la Provincia occupante “sine titulo” nulla aveva corrisposto, pur a dispetto della perdurante occupazione del bene;
– che e’, dunque, esente dai denunciati vizi di violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. la decisione della Corte territoriale, poiché essa muove dal corretto assunto che la “reconventio reconventionis” del Comune non intendesse solo paralizzare la pretesa della Provincia di ripetere l’indebito per il periodo dal 2004 al primo semestre 2012, ma anche di conseguire il pagamento dell’indennità di occupazione per il secondo semestre 2012 e l’intero anno 2013, ‘evitando` un ingiustificato arricchimento della Provincia pure in relazione a tale periodo;
– che il ricorso, in conclusione, va rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando la Provincia di Lecce a rifondere al comune di Copertino le spese dei presente giudizio, che liquida in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022