Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30419 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 124/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 117/1/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, del 27/10/2008 depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: il relatore

Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Potenza ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 26/02/2007 della CTP di Matera che aveva accolto il ricorso del contribuente L.A. – ed ha così annullato il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP relativa agli anni dal 1998 al 2001.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che il contribuente ha evidenziato la modesta entità delle attrezzature e dei beni strumentali impiegati, sintomo del difetto di una autonoma organizzazione.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Violazione ed errata applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3”) l’Agenzia ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice di prime cure avrebbe trascurato di prendere in considerazione l’istanza di definizione automatica presentata dal contribuente in riferimento agli anni dal 1997 al 2000, ciò che ha efficacia di precludere il conseguimento del rimborso richiesto, e del fatto che il primo giudice avrebbe applicato un principio “diverso” da quello dianzi esplicato.

Il motivo è inammissibile, siccome privo (per molti aspetti) della necessaria autosufficienza.

La parte ricorrente non ha infatti evidenziato come e dove la questione qui dedotta sia stata prospettata in grado di appello e dove e come il giudice del merito avrebbe applicato un principio “diverso” da quello sostenuto da detta parte ricorrente.

D’altronde, neppure ha chiarito la parte ricorrente con quali modalità il contribuente avrebbe proposto la domanda di definizione automatica.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inamissibilità.

Roma, 20.06.2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie, che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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