Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30419 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18641/2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

B.F.R., D.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 172/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/05/2017 r.g.n. 326/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato PATRIZIA CIACCI per delega verbale Avvocato EMANUELA

CAPANNOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese con cui era stata accolta la domanda proposta da B.F.R. e D.T., quali eredi di D.M., di accertamento dello status di cieco assoluto del de cuius a far data dal gennaio 2002 e non già come riconosciuto solo dall’agosto 2009.

Secondo la Corte, per quel che qui rileva, l’inoltro della domanda amministrativa in data 14/1/2002,intesa a conseguire le provvidenze di assistenza per i ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970 e successive integrazioni e modifiche, priva del corredo della certificazione medica di cui al D.M. 9 novembre 1990, art. 2 e solo successivamente integrata in data 12/8/2009,non incideva sulla validità ed efficacia dell’originaria istanza e sul riconoscimento della prestazione con decorrenza dalla data della domanda originaria. Ha rilevato, inoltre,che la domanda, priva della documentazione medica, non era stata respinta e che a distanza di sette anni l’amministrazione ne aveva consentito l’integrazione implicitamente riconoscendone la validità ed efficacia.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Inps. La B. e il D. sono rimasti intimati.

Con ordinanza n. 33075/2018 la sesta sezione ha chiesto la trattazione in pubblica udienza rimettendo la causa alla sezione ordinaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Inps con un unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione, in relazione alla L. n. 382 del 1970 e succ. modif., del D.M. Tesoro 9 novembre 1990, artt. 1, 2 e 3, rubricato “Determinazione delle caratteristiche del modello di domanda da presentare per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità”, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dalla Corte territoriale secondo cui l’inoltro della domanda amministrativa intesa a conseguire le provvidenze di assistenza per i ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, priva del corredo della certificazione medica di cui al D.M. 9 novembre 1990 e solo successivamente integrata non incide sulla validità ed efficacia dell’originaria istanza e sul riconoscimento della prestazione con decorrenza dalla data dell’istanza medesima, quando, viceversa il predetto decreto, agli artt. 2 e 3, prevedrebbe che le domande incomplete siano prese in esame ed abbiano efficacia dal momento in cui le condizioni di presentazione della domanda amministrativa ivi sancite risultino tutte adempiute.

4. Il motivo è infondato.

Risulta dalla stessa esposizione in fatto contenuta nella sentenza che D.M. aveva presentato in data 14/1/2002 domanda amministrativa volta all’ottenimento dello stato di invalidità civile e quale cieco civile assoluto e che, tuttavia alla domanda non era stato. allegata documentazione medica a supporto della richiesta. Nella sentenza impugnata è, altresì, precisato che, nonostante la mancanza della documentazione medica, la domanda non era stata respinta e a distanza di sette anni l’amministrazione aveva consentito l’integrazione della documentazione. Secondo l’Istituto tale situazione rendeva, tuttavia, riconoscibile la prestazione solo dal momento in cui la domanda era stata integrata con il deposito del certificato medico, avvenuto in data 12/8/2009. L’Istituto richiama le disposizioni contenute nel D.M. 9 novembre 1990, contenente le norme per la determinazione delle caratteristiche del modello per la compilazione della domanda, ed in particolare l’art. 3, secondo cui le domande ” non conformi al modello ivi previsto o prive del certificato medico…sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute”. Secondo la Corte territoriale, invece, le provvidenze relative allo stato di cieco dovevano essere riconosciute fin dalla domanda amministrativa avendo il CTU confermato lo stato di invalidità da tale data.

5. Osserva questa Corte che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l’azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti nè dalla L. n. 533 del 1973, art. 8 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), nè dall’art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato.

Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L’istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione.

Tali principi di carattere generale non possono che essere qui ribaditi.

6. Nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione della domanda, ma ciò di cui si discute è se il mancato contestuale deposito del certificato medico possa giustificare una diversa decorrenza della provvidenza richiesta,non più dalla domanda, come previsto per legge, e benchè il requisito sanitario sia stato riconosciuto presente fin dalla domanda amministrativa.

7.L’istituto previdenziale fonda la sua decisione sul D.M. 9 novembre 1990, art. 3, secondo cui “Le domande di cui al precedente art. 1 non conformi al modello ivi prescritto o prive del certificato medico o con certificato medico incompleto delle indicazioni di cui al precedente art. 2 sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute”.

Si tratta di stabilire se la carenza di una siffatta certificazione sia tale da non consentire di ritenere sussistente una valida domanda amministrativa dalla quale avrebbe potuto decorrere la prestazione previdenziale richiesta e ciò sebbene nella domanda amministrativa presentata dal D. sia ben specificato che era rivolta al riconoscimento dell’invalidità civile e di cieco civile ai sensi della L. n. 382 del 1970 e successive modifiche ed integrazioni

8. E’ noto, in ordine alle modalità previste per la presentazione della domanda amministrativa, che la L. 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1, comma 6, recante “modifiche ed integrazioni” proprio al D.L. n. 173 del 1988, art. 3, delegò al Ministero del tesoro l’adozione di apposito regolamento volto a disciplinare “il modello di domanda da presentare ai fine di ottenere l’invalidità civile e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità”.

Il 9 novembre 1990 il Ministero del Tesoro, in attuazione della delega conferitagli, emanò decreto contenente norme per la “determinazione delle caratteristiche del modello di domanda, da presentare per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità”, decreto qui posto a fondamento della tesi dell’Istituto.

Il D.M. Tesoro 5 agosto 1991, n. 387, art. 2, contenente il “regolamento recante norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nella L. 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell’invalidità civile”, dopo aver sostanzialmente ribadito le disposizioni contente nei precedenti decreti ministeriali, ha aggiunto la precisazione secondo cui “in questa ipotesi la Commissione medica USL invita l’interessato a regolarizzare la propria istanza”.

9.Ciò premesso ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso dell’Istituto appare utile ricordare il recente intervento nomofilattico di questa Corte che, con sentenza n. 14412 del 2019, ha risolto, in favore della proponibilità del ricorso, l’incompleta compilazione della domanda amministrativa il cui certificato medico allegato fosse mancante del segno di spunta su una delle condizioni prevista dalla legge per beneficiare dell’indennità di accompagnamento. Si è affermato in detto precedente che la certificazione medica,nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi,non determina l’improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura,anche amministrativa, si svolga regolarmente. 10. Si è, altresì, sottolineato,nel precedente citato, che l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” indicando con tale formula l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.

La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all’art. 443 c.p.c., possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l’Inps, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato,o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all’uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale

11. In continuità con tale arresto (ed anche con Cass. Ord. n. 24896/2019) deve affermarsi, nella fattispecie in esame, non solo la piena procedibilità del ricorso, ma anche l’idoneità della domanda amministrativa,sebbene non sia accompagnata da certificazione medica, a costituire il diritto alla prestazione, accanto agli altri presupposti previsti dalla legge, fin dalla sua proposizione. Non vi sono, cioè, ragioni per affermare che la prestazione richiesta non debba essere riconosciuta dalla presentazione della domanda la quale conteneva la specifica richiesta di godere delle provvidenze riservate ai ciechi civili assoluti. La domanda costituisce requisito imprescindibile che, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l’iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l’istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme.

12. Deve, altresì, rilevarsi che l’Istituto neppure ha chiesto alla parte l’integrazione della domanda all’atto della sua presentazione, come ben avrebbe potuto farlo. Nè l’Istituto ha dedotto oggettive circostanze che avevano impedito in concreto qualsiasi accertamento sanitario per la mancanza della certificazione medica: la domanda non correlata da certificazione medica non può esimere dal dare corso all’accertamento delle condizioni di salute del richiedente.

13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese non avendo la parte contro ricorrente svolto attività difensiva.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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