Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30418 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28359/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 302/24/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE STACCATA di LECCE, del 20/10/2008 depositata il

31/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: il relatore

Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Bari, sez. staccata di Lecce, – con la sentenza n. 302-24- 2008 depositata il 31.12.2008 – ha disatteso il ricorso in riassunzione dell’Agenzia, ricorso proposto à seguito di riforma della sentenza di appello da parte della Commissione Centrale che, dopo avere annullato per ragioni estimative gli avvisi di accertamento impugnati e relativi ad IRPEF-ILOR per gli anni 1983- 1985, ha rimesso al giudice a quo, non senza avere prima disposto l’acquisizione della perizia redatta in sede penale, per una nuova ricostruzione dei ricavi, alla luce delle caratteristiche di mercato del settore merceologico considerato.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “gli atti impositivi non forniscono prova adeguata e sufficiente a quantificare con ragionevole certezza il maggior reddito accertato”, in difetto di una “obiettiva prova storica che chiarisca e documenti le presunte violazioni ed omesse annotazioni nelle scritture contabili di maggiori corrispettivi”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte intimata non ha dispiegato attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il ricorso appare infatti accoglibile.

Con il predetto motivo (rubricato come: “Insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione sui fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5….”, assistito da idoneo momento di sintesi) la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia fatto superficiale valutazione delle risultanze dell’accertamento analitico contenuto nell’avviso impugnato (fondato su rigoroso calcolo matematico in ordine ai contenuti della contabilità d’impresa, con il conseguente ricarico applicato sui costi del venduto) e delle conclusioni a cui su detto accertamento era giunta la consulenza contabile acquisita in causa, fornendo poi apodittica giustificazione del proprio convincimento.

Circa le rielaborazioni ricostruttive di detta contabilità d’impresa contenute nella predetta perizia penale (riprodotta nel contesto del ricorso introduttivo di questo grado) la parte ricorrente ha ampiamente soddisfatto il requisito di autosufficienza.

Alla luce di ciò, emerge dalla stessa considerazione della scarna motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito -negligentemente – non ha tenuto conto alcuno delle risultanze delle predette rielaborazioni, che sono state poste a fondamento anche degli accertamenti impugnati, essendosi limitato ad asserire (senza alcuna specifica considerazione di merito) il difetto di prova storica, che invece da detta contabilità è di per sè stessa integrata, anche alla luce della ricostruzione che ne risulta fatta nell’elaborato di cui si è detto.

E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al “punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).

Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di elementi di fatto non adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito (risultanti dall’analisi della contabilità d’impresa) che costituiscono senz’altro sufficienti indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio, anche alla luce del dovere che incombe sul giudice tributario, di adottare una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente riconducendola alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte, in considerazione della natura del processo tributario, il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione- annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio (in termini Sez. 5, Sentenza n. 15825 del 12/07/2006).

Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo giudice di secondo grado che – in diversa composizione – tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’atto di riassunzione proposto dall’Agenzia e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 6 giugno 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR PUGLIA che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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