Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30418 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15107-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIRENZE 32,

presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNAMARIA TROPIANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 390/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

13/04/201 r.g.n. 3529/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

quarto motivo del ricorso;

udito l’Avvocato ANNAMARIA TROPEANO;

udito l’avvocato PATRIZIA CIACCI per delega verbale Avvocato EMANUELA

CAPANNOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Locri, all’esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha riconosciuto a C.G. il requisito sanitario per l’assegno mensile di assistenza dalla data del 12 maggio 2015 con compensazione delle spese di causa e ponendo a carico del ricorrente quelle di c.t.u..

Ha rilevato che l’insorgenza del requisito sanitario nelle more del giudizio giustificava la compensazione delle spese di causa e che, inoltre, la richiesta di distrazione formulata dal difensore comportava la revoca implicita dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Ha affermato, poi, che le spese delle due CTU dovevano essere poste a

carico della parte ricorrente; che, infatti, la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. non risultava regolarmente sottoscritta e che le spese della seconda CTU erano state occasionate dalla strategia processuale adottata dalla parte ricorrente che aveva inteso agire disattendendo le regole che disciplinano l’ATP.

2. Per la cassazione della sentenza C.G. ha proposto ricorso ed ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2; l’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia del ricorso notificata. Con ordinanza interlocutoria n. 847/2019 la causa è stata rimessa dalla sesta sezione a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza. La parte ricorrente ha depositato, in vista dell’udienza della decisione, memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e sostiene che la decisione sarebbe frutto di omesso esame delle contestazioni tempestivamente avanzate alla CTU e relative alla decorrenza del beneficio e degli accertamenti disposti ed acquisiti nel corso dell’intero procedimento in violazione dell’art. 112 c.p.c.; nè la Corte aveva esposto le ragioni del suo convincimento in violazione dell’art. 116 c.p.c..

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. E’ inammissibile in quanto con esso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e dunque quale vizio di motivazione, un’omessa pronuncia riconducibile, eventualmente, al vizio di nullità della sentenza di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è, peraltro, infondato. Costituisce principio consolidato che, in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice. Resta infine del tutto irrilevante la censura relativa al provvedimento disposto dal giudice di rinnovo della CTU trattandosi di decisione del tutto legittima a fronte delle contestazioni circa l’intervenuto aggravamento delle condizioni di salute del periziando.

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza aveva posto a carico del ricorrente vittorioso le spese delle due c.t.u. Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. e lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese di c.t.u. per avere proposto il ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, prima del decreto di cui al comma 6 della norma, ed in ragione dell’irregolare sottoscrizione della dichiarazione per l’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Assume che l’attivazione del procedimento prima del decreto non determinava alcuna invalidità e che il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo conteneva nelle conclusioni regolare dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dal ricorrente.

Il motivo è fondato. Quanto alla prima CTU in atti vi è il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo in calce al quale vi è la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. regolarmente sottoscritta dalla parte. Circa la seconda CTU è irrilevante,ai fini della regolamentazione delle spese della consulenza, l’inosservanza del termine di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 6 in base al quale “il giudice terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio”. La circostanza che il ricorrente, ancor prima che venisse assegnato il termine per la formulazione del dissenso alle conclusioni raggiunte dal CTU, abbia depositato il ricorso in opposizione non ha inciso in alcun modo sulla durata o sul regolare svolgimento del processo.

5. Con terzo motivo il ricorrente lamenta la compensazione delle spese processuali.

Il motivo è infondato atteso che il Tribunale ha giustificato tale decisione sulla base della considerazione dell’insorgenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione nelle more del procedimento e, dunque,la motivazione della decisione di compensazione risulta del tutto ragionevole.

6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1 e art. 93 c.p.c. e lamenta che la richiesta di distrazione delle spese sia stata ritenuta quale rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, mentre il giudice avrebbe dovuto liquidare l’onorario e le spese ritenendo la richiesta di distrazione priva di effetto.

Il motivo è fondato.

Il Collegio osserva che il sistema del patrocinio a spese dello stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l’istituto della distrazione delle spese, il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda.

Tali considerazioni, peraltro corrette, non giustificano (pur nella consapevolezza dell’esistenza del precedente di questa Corte n. 5232/2018 che è pervenuto a diverse conclusioni)la decisione assunta dal Tribunale di Locri secondo cui la declaratoria ai sensi dell’art. 93 c.p.c. formulata dal procuratore e difensore della parte costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza.

Va affermato, infatti, che in presenza di un provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio statale la rinuncia allo stesso deve risultare in modo certo ed univoco. Tale inequivoca volontà non può essere desunta dalla dichiarazione di distrazione che è atto proveniente dal difensore e cioè da un soggetto diverso dal titolare del beneficio. Nè l’ammissione al gratuito patrocinio rientra nei poteri dispositivi del difensore, tanto è vero che in caso di revoca o rinuncia al mandato del difensore il beneficio perdura in capo alla parte e il nuovo difensore non deve presentare in nome proprio e nel proprio interesse ulteriori e diverse istanze di ammissione.

Un ulteriore argomento a favore della tesi qui accolta può essere desunta dall’esame del D.P.R. n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia) il quale prevede all’art. 136 l’istituto della revoca dal beneficio del patrocinio a favore dello Stato, che può essere disposta nel caso di insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ipotesi diverse dalla richiesta di distrazione.

Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma una serie di altre provvidenze (quali le spese per gli ausiliari del giudice e la prenotazione a debito del contributo unificato) che resterebbero comunque sacrificate.

Infine, va rilevato che l’istituto del gratuito patrocinio rientra tra le provvidenze poste a garanzia dell’effettività del diritto di difesa enunciato dall’art. 24 Cost. e, dunque, l’interpretazione della fattispecie in esame deve essere assolutamente rigorosa ravvisando la rinuncia solo a fronte di specifici elementi probatori.

In conclusione in accoglimento del 2 e del 4 motivo la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato al Tribunale di Locri in persona di diverso magistrato anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il 2 ed il 4 motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Locri in persona di diverso magistrato anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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