Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30418 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30418 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 18150-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

MORRESI MAURIZIO;
– intimato –

2790

avverso la sentenza non definitiva n. 188/2011 della
CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/04/2011
R.G.N. 2010/09;

Data pubblicazione: 19/12/2017

avverso la sentenza definitiva n. 28/2012 della CORTE
D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/01/2012 R.G.N.
2010/09;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

adunanza del 21-06-17 — r.g. 18150/12

ORDINANZA
LA CORTE
(presidente dr. V. Di Cerbo, consiglieri dr. F. De Gregorio rel., dr. A. P. Patti, dr.ssa G. Leo e dr. G. Cinque)

VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;
RILEVATO che con sentenze in data 4 marzo – 26 aprile 2011 e in data 13-24 gennaio 2012 la Corte di
Appello di ANCONA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa il 28 ottobre 2009,
impugnata da MORRESI Maurizio, accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato tra l’attore e la resistente – appellata POSTE ITALIANE S.p.a., fin dal primo luglio 2000,
condannando quest’ultima a riammettere l’istante in servizio e a corrispondergli l’indennità
onnicomprensiva di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, nella misura di otto mensilità, oltre

che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Società, come da atto in data
16-17 luglio 2012, poi notificato tramite servizio postale giusta la relata del 29 agosto il 4 settembre
2012, affidato a tre motivi;
che il MORRESI è rimasto intimato;
che, successivamente, è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 27 settembre
2012, con il quale le parti hanno completamente definito la vertenza tra loro in corso, richiamando
espressamente le suddette pronunce, qui impugnate, e stabilendo, tra l’altro, che le spese di lite restano
regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;
CONSIDERATO
pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio
di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse del
ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere
cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi
anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione,
ma anche a quello della decisione;
che, dunque, anche nella specie deve essere pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del
contendere, dovendosi inoltre prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto
mediante apposita pattuizione in tema di spese in sede di conciliazione (v. l’art. 92, u.co., c.p.c.:

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