Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30416 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30416 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 21254-2015 proposto da:
CULLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. FERRARI N.4, presso lo studio dell’avvocato
DARIO ANDREOLI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrentecontro

2017

2650

RIVIERA TRASPORTI

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamehte domiciliata
in ROMA, VIA F.

DENZA N.15, presso io studio

dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 19/12/2017

difende unitarinntc- al’av’Jccato CLAUDIO MORPURGO;
– controricorrenteavverso la sentenza n. 134/2015 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 23/05/2015 R.G.N. 641/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato DARIO ANDREOLI;
udito l’Avvocato NICOLA PAGNOTTA.

udienza dei 14/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

R.G. n. 21254/15

FATTI DI CAUSA
1.

Con sentenza pubblicata il 25.5.15 la Corte

d’appello di Genova, in totale riforma della sentenza di
reintegra nel posto di lavoro emessa in primo grado dal

da Giovanni Gullo – della destituzione, per motivi
disciplinari, disposta nei suoi confronti il 6.3.08 da
Riviera Trasporti S.p.A.
2. Ravvisavano i giudici del gravame la prova di
almeno uno degli addebiti mossi al lavoratore, vale a dire
l’avere venduto, senza fatturazione, biglietti non più in
uso ad una tabaccheria di Arma di Taggia.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre Giovanni
Gullo affidandosi ad un solo articolato motivo, poi
ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.
4. Riviera Trasporti S.p.A. resiste con controricorso.
5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del
Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la
redazione della motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico articolato motivo di ricorso si lamenta
sotto plurimi aspetti violazione e falsa applicazione degli
artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché vizio di esame
di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale trascurato
che il procedimento penale nell’ambito del quale il
ricorrente era stato indagato per il medesimo fatto
oggetto di contestazione disciplinare si era concluso con
decreto di archiviazione che, sebbene non vincolante per

Tribunale di Imperia, rigettava l’impugnativa – proposta

R.G. n. 21254/15

il giudice civile, nondimeno non poteva essere
sottovalutato anche in virtù del principio di unità della
giurisdizione; in particolare – prosegue il ricorso – la
sentenza impugnata è censurabile per aver ritenuto

tali da confermarne l’attendibilità ai sensi dell’art. 192,
comma 3, cod. proc. pen.), anche autoaccusatoria, della
sig.ra Regis, titolare della tabaccheria di Arma di Taggia
cui erano stati ceduti i biglietti non più in uso presso
Riviera Trasporti S.p.A.; in realtà non si trattava prosegue il ricorso – d’una denuncia, ma di quanto
riportato in due note interne aziendali che segnalavano la
vendita irregolare di biglietti senza fatturazione, il cui
tenore non era stato per nulla confermato dalla
testimonianza della stessa Regis.

2.1. Il ricorso è infondato.
L’unità della giurisdizione di cui si parla in ricorso non
prevede affatto che il giudizio civile debba conformarsi
all’esito di quello penale, salvo il caso di cui all’art. 654
cod. proc. pen., in virtù del quale solo le sentenze penali
di assoluzione emesse a seguito di dibattimento sono
vincolanti nel giudizio civile, non anche i meri decreti di
archiviazione.
Del pari infondati sono i richiami alle regole
penalistiche (previste dai commi 3 e 4 dell’art. 192, cod.
proc. pen.) di valutazione delle dichiarazioni rese dal
coimputato del medesimo reato o da persona imputata in
un procedimento connesso a norma dell’art. 12 (stesso

attendibile la denuncia (sprovvista di elementi di prova

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codice di rito) o imputata di reato collegato a quello per
cui si procede nel caso previsto dall’art. 37, comma 2,
lett. b), sempre dello stesso codice: si tratta di regole
inapplicabili alla valutazione della prova nel processo

dichiarante (persona imputata o indagata) del tutto
estranea al cod. proc. civ., vuoi perché i due codici di rito
costituiscono corpi normativi completi ed autosufficienti,
reciprocamente indifferenti salvo esplicito diverso
disposto.
Per il resto, le doglianze espresse in ricorso si
collocano al fuori del novero dei motivi di censura
spendibili ex art. 360 co. 1° cod. proc. civ. e,
segnatamente, di quello di cui al relativo n. 5.
Infatti, la nuova formulazione dell’art. 360 co. 10 n. 5
cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 3°,
d.l. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, alle
sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 in poi
e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede
impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il
vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
In tal modo il legislatore è tornato, pressoché alla
lettera, all’originaria formulazione dell’art. 360 co. 10 n.
5 c.p.c. del codice di rito del 1940.
Con orientamento (cui va data continuità) espresso
dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive

civile vuoi perché presuppongono una qualità del

RG. n. 21254/15

pronunce

conformi),

le

S.U.

di

questa

S.C.,

nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo
luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per
cassazione solo una sorta di «minimo

strettamente necessitato dai precetti costituzionali,
supportando il giudice di legittimità quale giudice dello
ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione
di legge, dello ius litigatoris.
Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che
non è più consentito denunciare un vizio di motivazione
se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e
propria violazione dell’art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c.
Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica
della motivazione, o di motivazione del tutto apparente,
oppure di motivazione perplessa od oggettivamente
incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua
contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano
dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in
detta previsione di una verifica sulla sufficienza e
razionalità della motivazione medesima mediante
confronto con le risultanze probatorie.
Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte
del giudice di legittimità diviene un controllo

ab

intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 co. 2°
n. 4 c.p.c. deve emergere obiettivamente dalla mera
lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di
ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel
corso dei gradi di merito.

costituzionale», ossia lo si è ammesso ove

R.G. n. 21254/15

Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un
fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e,
quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o
primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o

dedotto in funzione probatoria).
Ma il riferimento al fatto secondario non implica che
possa denunciarsi ex art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. anche
l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta
che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario
che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come
astrattamente rilevanti.
A

sua

volta

deve

trattarsi

di

un

fatto

(processualmente) esistente, per esso intendendosi non
un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede
di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione
può risultare già soltanto dal testo della sentenza
impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato
testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato
extra-testuale).
Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e
produzione a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366
co. 1° n. 6 e 369 co. 2° n. 4 c.p.c.: il ricorso deve
indicare chiaramente non solo il fatto storico del cui
mancato esame ci si duole, ma anche il dato testuale
(emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente
dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza,

modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè

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nonché il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di
discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.
L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque,
nell’ottica della sentenza n. 8053/14 come il “tassello

delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a
premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.
Invece, con il mezzo in esame in sostanza si
lamentano vizi di motivazione che non sarebbero stati
denunciabili neppure alla luce del previgente testo
dell’art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c.: in realtà la censura
suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale
istruttorio affinché se ne fornisca una valutazione diversa
da quella accolta dalla sentenza impugnata; ma non può
il ricorso per cassazione enucleare vizi di motivazione dal
mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire
attraverso un’operazione che suppone pur sempre un
accesso diretto agli atti e una loro delibazione non
consentiti in sede di legittimità.

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in
favore della controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

mancante” (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità

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agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 co.

1 quater d.P.R. n. 115/2002,

come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n.

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 14.6.2017.
Il Consigliere estensore
Dott. Antonio Manna
Il Presidente
Dott. Vincenzo Di Cerbo

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