Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30415 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27719/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 200/63/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE STACCATA di BRESCIA del 23/09/2008,

depositata il 27/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: il relatore

Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Milano, sez. staccata di Brescia, con la sentenza n. 200-63- 2008 depositata il 27.10.2008- ha rigettato l’appello dell’Agenzia contro R.P., appello proposto contro la sentenza della CTP di Bergamo che – in causa avente ad oggetto IVA+IRPEF+TRAP per l’anno 2003, determinate induttivamente a seguito di PVC adottato nei confronti di tale “Centro Gamma Sanitaria spa” – aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’accertamento risultava basato solo su documenti rinvenuti presso altro soggetto, sicchè la presunzione di incompletezza o inesattezza della contabilità – dichiarazione non poteva avere “rilievo alcuno in ordine al contribuente”. Avendo l’Ufficio fondato l’accertamento su ispezione effettuata in capo ad un terzo soggetto e non avendo effettuato alcun preciso riscontro contabile in capo al soggetto accertato, l’accertamento medesimo non poteva considerarsi legittimamente adottato.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte intimata non ha dispiegato attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il ricorso appare infatti inammissibile.

Coi tre distinti motivi (il primo improntato a nullità della sentenza per omessa pronuncia; il secondo improntato a vizio di legge per la violazione della regola sull’onere probatorio; il terzo improntato a vizio di motivazione consistente nell’omesso esame dei “rilievi operati dalla GdF relativi ai rapporti commerciali in nero contrattati dal contribuente”) la parte ricorrente tenta di evadere dal nucleo centrale degli argomenti fatti propri dal giudice del merito per rigettare il gravame, e cioè il difetto di una specifica attività ispettiva nei confronti del soggetto accertato donde potesse desumersi la positiva esistenza del presupposto di applicazione del modus procedendi regolato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), (accertamento induttivo).

A tal proposito – invero – la parte ricorrente non ha evidenziato elemento di fatto alcuno che sia idoneo a contraddire l’argomento valorizzato dal giudicante ma anzi nelle premesse stesse del ricorso introduttivo di questo grado di giudizio muove dalla pura descrizione dei sistema di ricostruzione del maggior reddito accertato, senza dar conto delle modalità con le quali è stato acclarato il menzionato presupposto dalla cui mancanza il giudice del merito muove per raggiungere le proprie determinazioni.

Detto rilievo, e l’argomento che ne deriva, non sono stati affatto sottoposti a impugnazione da parte dell’odierna ricorrente, che ha prospettato tutte censure niente affatto coerenti con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione di merito.

Ne deriva la violazione del consueto principio secondo cui: “La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare ne paradigma normativo di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 10 luglio 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA