Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30415 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 11877-2018 proposto da:

TESSILBOSIO DI B.D. & L. SNC, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CICERONE 44 presso lo studio dell’avvocato MARIANO PROTTO che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI BUZZANCA;

– ricorrente –

contro

STAMPERIA PEZZOLI SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 4706/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Tessilbosio di B.D. e L. S.n.c. ha proposto, nei confronti di Stamperia Pezzoli S.r.l., ricorso per correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 4706 del 2018 di questa Corte, errore consistito nell’indicare come competente, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza resa tra le parti dalla Corte d’appello di Milano, il Tribunale di Brescia anzichè quello di Bergamo.

Stamperia Pezzoli S.r.l. non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO

CHE:

2. – Il ricorso deve essere accolto.

In effetti la Corte, nell’ordinanza in discorso, ha per mero errore materiale fatto riferimento al Tribunale di Brescia, pacifico essendo che l’eccezione di incompetenza territoriale fosse stata inizialmente formulata ed in seguito coltivata con riguardo al Tribunale di Bergamo.

Va pertanto disposto che nell’ordinanza n. 4706 del 2018 di questa Corte, laddove è scritto “Tribunale di Brescia” (alle pagine 2, 14 e 17, p. 3 e nel dispositivo), debba intendersi scritto “Tribunale di Bergamo”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Il termine per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente, all’esito della correzione, decorrerà dalla comunicazione di questa ordinanza.

P.Q.M.

dispone che nell’ordinanza n. 4706 del 2018 di questa Corte, laddove è scritto “Tribunale di Brescia” (alle pagine 2, 14 e 17, p. 3 e nel dispositivo), debba invece intendersi scritto “Tribunale di Bergamo”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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