Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30415 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30415 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 22942-2014 proposto da:
ELEFANTE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI, giusta delega
in atti;

2017

ricorrente

contro

2597

BANCO DI NAPOLI S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA,

VIA LEONE IV 99,

presso lo studio

Data pubblicazione: 19/12/2017

dell’avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE
CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1753/2014 della CORTE

5023/22;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PAOLO PANARITI;
udito l’Avvocato GIANFRANCO LIUZZI;

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2014 R.G.N.

R.G. 22942/2014

Fatti di causa
Con sentenza n. 1753/2014, depositata il 31 marzo 2014, la Corte di appello di
Napoli confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Napoli

con le pronunce conseguenti, del licenziamento allo stesso intimato con lettera del
18/9/2008 da Banco di Napoli S.p.A. all’esito di procedura di riduzione di personale
ai sensi della I. n. 223/1991.
A sostegno della propria decisione, e per quanto di interesse, la Corte di appello
rilevava che il vizio della procedura costituito dall’omesso invio della comunicazione
ex art. 4, comma 9, I. n. 223/1991 alla Commissione regionale tripartita era stato
dedotto soltanto nel corso dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado,
anziché con il ricorso introduttivo, nonostante l’onere del lavoratore di indicare in
tale sede specificamente quale omissione o irregolarità, a fronte dei numerosi
adempimenti prescritti dalla legge, avesse inteso far valere; con la conseguenza
che era da condividersi il rilievo di tardività già formulato al riguardo dal Tribunale.
La Corte escludeva poi che il criterio del possesso dei requisiti pensionistici, nella
specie adottato per la selezione dei lavoratori in esubero, potesse configurare un
trattamento discriminatorio, anche alla stregua della normativa comunitaria.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con due motivi; il
Banco ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 I. n.
223/1991, in riferimento agli artt. 99, 101, 112, 420, 421 e 437 c.c., il ricorrente
censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto
tardiva, in quanto proposta solo nel corso dell’udienza di discussione, la deduzione
di inefficacia del recesso per omesso invio della comunicazione ex art. 4, ultimo
comma, I. n. 223/1991 alla Commissione tripartita della Campania, nonostante che
tale deduzione dovesse considerarsi sollevata già con il ricorso introduttivo di primo

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aveva respinto il ricorso di Pietro Elefante diretto alla dichiarazione di illegittimità,

grado, nel più generale contesto della mancanza di un corretto espletamento degli
adempimenti finali della procedura.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del
d.lgs. n. 216/2003, dell’art. 15 I. n. 300/1970 e degli artt. 3 e 6 della Direttiva
2000/78/CE, il ricorrente censura la sentenza per avere escluso la illegittimità del
criterio del possesso del requisito pensionistico per la selezione del personale in
esubero, nonostante che tale criterio costituisse violazione della normativa italiana

Il primo motivo è inammissibile.
Come più volte affermato, “in tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte
che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica
violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti
c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione,
indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice
in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell’atto processuale oggetto di
erronea interpretazione” (Cass. n. 6226/2014; conforme Cass. n. 16057/2016).
Nella specie, la Corte di merito ha rilevato che il lavoratore aveva, nel ricorso di
primo grado, dedotto la violazione dell’art. 4, comma 9, “solo con riferimento alla
mancata puntuale indicazione di come i criteri di selezione del personale da
licenziare fossero stati applicati con riferimento ad ogni singolo lavoratore incluso
nell’elenco dei dipendenti per i quali si prevedeva il recesso”, pervenendo, sulla
base di un attento esame del contenuto dell’atto introduttivo e con accertamento
nella presente sede non censurato sotto alcuno dei profili anzidetti, alla conclusione
che “l’unica censura mossa in primo grado alla comunicazione ex art. 4 I. n. 223/91
concerneva i dati richiesti dall’art. 4 co. 9 (pag. 14 del ricorso di primo grado) e non
certo i destinatari della stessa” (cfr. sentenza impugnata, pp. 6-7).
Nell’indirizzare la propria analisi all’atto introduttivo del giudizio la Corte territoriale
si è uniformata all’orientamento consolidato, per il quale il lavoratore, che voglia far
valere l’inefficacia o l’annullamento del licenziamento intimatogli, giusta quanto
disposto dall’art. 5, terzo comma, e dall’art. 24, primo comma, della legge 23 luglio
1991, n. 223, in materia di iter procedurale per la messa in mobilità o per la
riduzione del personale, “è tenuto – a fronte dei numerosi adempimenti imposti
dalle suddette norme – ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità
addebitate e su cui fonda il petitum, in osservanza del disposto dell’art. 414 c.p.c. e
in ragione dei criteri caratterizzanti il processo del lavoro” (Cass. n. 16629/2005).
Tale orientamento è stato ancora di recente ribadito da Cass. n. 20436/2015, la
quale ha precisato che “nel giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato a

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ed europea contro le discriminazioni.

conclusione della procedura diretta al collocamento di lavoratori in mobilità, a
norma dell’art. 4 della I. n. 223 del 1991, il giudice di merito non può rilevare
d’ufficio eventuali ragioni di illegittimità della procedura, incombendo sulla parte
l’onere di allegare, tempestivamente, tutte le circostanze che giustificano la
proposizione della domanda, inclusi i vizi di forma o di sostanza dei quali intenda
avvalersi ai fini della inefficacia o annullabilità della procedura”.
Resta, per ciò che attiene alla questione di diritto sostanziale, che “in materia di

delle forme’, valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere
dichiarata l’inefficacia del licenziamento laddove, nell’ambito di una procedura
svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti
omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata
dall’art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 – che, in base all’art. 6 della
stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità – ed il licenziamento
collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa
non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario
di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare
dell’indennità di mobilità” (Cass. n. 12122/2015 e successive numerose conformi).
Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.
L’art. 6 della Direttiva 2000/78/CE, così come interpretato dalla Corte di giustizia
(Sezione III, 5 marzo 2009, causa C-388/07), offre agli Stati membri la possibilità
di prevedere, nell’ambito del diritto nazionale, forme di disparità di trattamento
fondate sull’età quando siano “oggettivamente e ragionevolmente” giustificate da
una finalità legittima, quale la politica del lavoro e del relativo mercato o della
formazione professionale, purché i mezzi per il raggiungimento di tale scopo siano
necessari e appropriati.
Su tale premessa, e competendo al giudice nazionale verificare se la normativa
dello Stato di appartenenza sia tale da rispondere ad una simile finalità, la Corte di
appello ha svolto una ricognizione della disciplina specifica nel settore del credito
(art. 59 I. n. 449/1997 e art. 8 D.M. 28 aprile 2000, n. 158) e verificato come essa
fornisse puntuale indicazione degli obiettivi che giustificavano la deroga al principio
del divieto delle discriminazioni fondate sull’età.
In particolare, con motivazione che non risulta specificamente censurata, la Corte
ha posto in evidenza come l’istituzione di un apposito Fondo di solidarietà, da parte
del D.M. n. 158/2000, corrispondesse proprio alle finalità, peraltro espressamente
dichiarate nel Preambolo del suddetto decreto, “di attuare interventi a favore dei
lavoratori di aziende dì credito soggette a riorganizzazione che a) favorissero il

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licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della ‘strumentalità

mutamento ed il rinnovamento della professionalità o b) che realizzassero politiche
attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”, pervenendo alla condivisibile
conclusione che se l’operazione di riduzione del personale realizzata dalla società si
era posta certamente il fine di contenere il costo del lavoro, il raggiungimento di
tale obiettivo era stato perseguito anche mediante il ricorso a “forme di sostegno
del reddito”: con la conseguenza che il criterio del possesso dei requisiti per
l’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, ben diversamente dall’essere

giustificato ai sensi delle previsioni della Direttiva 2000/78/CE e delle disposizioni
(artt. 3 e 4) del decreto legislativo n. 216/2003, con cui la stessa era stata recepita
nell’ordinamento nazionale (cfr. sentenza impugnata, pp. 11-12).
Nel senso dell’assenza di violazione del principio di non discriminazione si è, d’altra
parte, e da lungo tempo, consolidata la giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo si rileva che già Cass. n. 20455/2006 aveva sottolineato come il criterio
del prepensionamento, applicato – congiuntamente con il criterio produttivo – in
osservanza degli accordi sindacali, rispondesse “a indubbi criteri di razionalità
tenuto conto delle finalità perseguite mediante l’iter procedurale regolato dagli artt.
4 e 5 della legge n. 223 del 1991. Né per andare in contrario avviso e sostenerne la
illegittimità vale il riferimento a possibili effetti di discriminazione tra i lavoratori,
essendo ogni forma di riserva sul punto destinata a venir meno in considerazione
sia del fatto che non si riscontra nel caso di specie alcun elemento suscettibile di far
paventare l’esistenza di un intento discriminatorio da parte della società, sia in
considerazione dell’innegabile equità di un sistema di riduzione del personale
incentrato sull’esigenza di una più efficiente riorganizzazione della impresa (che sta
alla base del criterio tecnico-produttivo) non disgiunta da quella di addossare la
ricaduta degli effetti negativi di detta riduzione sui soggetti che, per essere prossimi
a pensione, hanno la capacità economica di meglio ammortizzare detti effetti”.
Tale orientamento è stato più volte confermato e ribadito, in fattispecie analoghe o
del tutto sovrapponibili alla presente, da Cass. n. 9866/2007, già correttamente
richiamata nella sentenza impugnata, nonché, fra le molte pronunce conformi, da
Cass. n. 1236/2011, n. 1949/2011, n. 11661/2012, n. 5965/2013.
Consegue da quanto sopra che non ricorrono nella specie i presupposti per il rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il quale “presuppone il dubbio interpretativo su
una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia autoevídente
oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della
Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che é rimesso al giudice

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mezzo indiretto di discriminazione basato sull’età, era da ritenersi del tutto

nazionale a meno che non involga un’interpretazione generale ed astratta”: Cass. n.
15041/2017 (ord.).
Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2017.

p.q.m.

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