Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30414 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25144/2009 proposto da:

K.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’Avvocato MACHETTA

MARCO, rappresentato e difeso dall’Avvocato FARACE Carmine, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/15/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 21/07/2008, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: il relatore

Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

K.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 70-15-2008, depositata il 21.7.2008, con la quale – in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per IVA-IRPEF-IRAP per gli anni 2000 e 2001 – è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della parte contribuente.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il K. non è stato in grado di dimostrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa ex L. n. 289 del 2002, con conseguente impossibilità di ritenere perfezionato il condono in ragione del quale era stata fatta impugnazione della cartella di pagamento.

Il contribuente ha proposto ricorso affidandolo a un unico motivo.

L’Agenzia non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il motivo di ricorso appare inammissibile.

Ed infatti rubricato come “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – L. n. 289 del 2002, art. 9 bis – violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la questione di diritto che è proposta nel quesito che assiste il motivo (a fronte di maggiore complessità di argomenti sviluppati nel contesto del motivo stesso) attiene a circostanze (la totalità dei versamenti effettuati) che non sono state considerate rilevanti dal giudice del merito ai fini della sua determinazione, sicchè il motivo appare del tutto non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata, quale è stata sopra riassunta. D’altro canto, il motivo di ricorso è difettoso di autosufficienza per ciò che attiene alla postulata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, atteso che la parte ricorrente non ha evidenziato se e come sarebbe stata proposta al giudice del merito la questione relativa alla asserita tardività della notifica della cartella di pagamento.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 8 luglio 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie, che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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