Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30414 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13095-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI

POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA

ROSARIA URSINO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

55, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA CICERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7092/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con sentenza del 22 novembre 2016 la Corte d’appello di Roma, decidendo in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha condannato Poste italiane S.p.A. a pagare ad Unipolsai S.p.A. la somma di Euro 5.100,00, con accessori e spese, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale cagionato dalla prima per aver pagato a soggetto non legittimato, in violazione della L. assegni, art. 43, un assegno di traenza non trasferibile del menzionato importo emesso da Unipolsai S.p.A. e spedito a mezzo del servizio postale al beneficiario S.N..

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ritenuto ormai consolidato, il banchiere trattario è responsabile in ogni caso per il solo fatto del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato a persona diversa dal prenditore, in tal senso dovendosi interpretare il citato art. 43.

2. – Per la cassazione della sentenza Poste italiane S.p.A. ha proposto ricorso per un mezzo.

Unipolsai S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo volto a denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., commi 1 e 2, in relazione al R.D n. 1736 del 1933 e 1992, art. 43 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., numero 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la L. assegni, art. 43, ponga un’ipotesi di responsabilità senza colpa.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

Hanno stabilito le Sezioni Unite di questa S.C. che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla L. assegni, art. 43, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso (Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12477; Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12478).

Ne discende che la responsabilità della banca è esclusa dall’incolpevolezza dell’effettuato pagamento.

Ha pertanto errato la Corte territoriale nell’affermare che l’art. 43, comma 2, della legge assegni, nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento, disciplini in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dai principi e dalla regola generale che libera il debitore che esegue il pagamento in buona fede a favore del creditore apparente, sicchè, nel caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non sia legittimato, la banca non è liberata dall’originaria obbligazione finchè non paghi al prenditore esattamente individuato, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa.

6. – La sentenza è cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato, e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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