Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30414 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16283/2015 proposto da:

YKK MEDITERRANEO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO TREZZA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE VALLESI;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/11/2014 R.G.N. 355/2014.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, respinta l’eccezione di decadenza dall’impugnazione dei contratti di somministrazione intercorsi tra L.S. e la YKK Mediterraneo s.p.a., ne ha accertata l’illegittimità dichiarando costituito un contratto a tempo indeterminato tra le parti sin dal 1 febbraio 2006 ed ancora in corso, condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che ha quantificato in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. La Corte di merito ha ritenuto che nessuna decadenza dell’impugnazione della nullità dei termini apposti ai contratti, stipulati tra il 1 febbraio 2006 ed il 2008, era maturata atteso che l’impugnazione stragiudiziale era intervenuta tempestivamente, con comunicazione del 27 dicembre 2011 ed il ricorso giudiziale era stato poi depositato il 21 settembre 2012 nel termine di 270 giorni decorrente dal 31 dicembre 2011 stante il differimento disposto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2 comma 54, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

3. Quanto al merito ha accertato che la società non aveva dimostrato l’esistenza di una puntuale correlazione eziologica tra i picchi di produzione dedotti e la necessità delle singole unità di mano d’opera per fronteggiarli ferma restando la genericità dell’indicazione contenuta nel primo contratto riferita a “ragioni di carattere produttivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore: picco produttivo” e nella del pari generica indicazione, nel successivo contratto dell’11 agosto 2006, prorogato fino al 31 dicembre dello stesso anno, della necessità di “sostituzione di personale assente” senza indicazione del personale sostituito, delle sue mansioni, del diritto alla conservazione del posto e delle ragioni dell’assenza di tal che ne era impossibile da parte del lavoratore una verifica di effettività. Inoltre ha accertato che non era stata offerta da parte dell’utilizzatrice, che ne era onerata, dell’effettiva sussistenza in concreto dell’esigenza sostitutiva in relazione si era ricorsi alla somministrazione di lavoro.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la YKK Mediterraneo s.p.a. al quale resiste con controricorso L.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con un unico articolato motivo di ricorso la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21, nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. Sostiene la ricorrente che le causali apposte ai contratti ben potevano essere riferite ad attività ordinarie della società in periodi di più intenso lavoro e che era stata offerta la prova dell’esistenza della contingenza lavorativa che giustificava il ricorso alla somministrazione a termine osservando che sia le prove articolate, ove ammesse, che la documentazione prodotta, avrebbero confermato tale assunto.

7. La censura non può trovare accoglimento.

7.1. La Corte territoriale non è incorsa nella denunciata violazione del D.Lgs. n. 276 del 2001, artt. 20 e 21, ed anzi ha prestato adesione ai principi ripetutamente affermati da questa Corte che anche di recente ha ribadito che “In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e segg., la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore” (cfr. Cass. 08/01/2019 n. 197 e Cass. 01/08/2014 n. 17540).

7.2. La Corte di appello, in esito ad una valutazione del materiale probatorio sottopostole e con giudizio a lei riservato, ha verificato in concreto sia la genericità della causale apposta al primo contratto sintetizzata nell’espressione “picco produttivo” nell’ambito di attività anche riferibili all’attività ordinaria dell’utilizzatore – osservando che in nessun modo era risultata chiarita quale fosse in concreto la ragione organizzativa o produttiva che aveva determinato il ricorso al lavoro somministrato. Quanto alla causale sostitutiva del secondo contratto, successivamente prorogato, il giudice di appello, nell’accertare che non era stata offerta la necessaria prova della sussistenza dell’esigenza sostitutiva, si è attenuto alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che l’onere della prova datoriale può essere assolto con la dimostrazione, non tanto della necessità di provare l’effettiva sostituzione di uno specifico lavoratore in relazione a tutto il periodo quanto piuttosto dell’oggettiva coincidenza dei rapporti in regime di somministrazione con le complessive assenze di lavoratori con diritto alla conservazione del posto (cfr. Cass. 08/01/2019 n. 187, 27/10/2015 n. 21916).

7.3. Si tratta di ricostruzione che non incorre neppure nella violazione dell’art. 2697 c.c. nè in quella dell’art. 115 c.p.c.. Va qui ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 23/10/2018 n. 26769). Orbene nel caso in esame la Corte di appello non solo non è incorsa nell’inversione dell’onere della prova – atteso che incombe sulla società dimostrare, in concreto, l’esistenza della ragione organizzativa produttiva o sostitutiva posta a fondamento della scelta di ricorrere al lavoro somministrato – ma neppure ha violato il ricordato art. 115 c.p.c., avendo semmai, nell’esercizio della sua discrezionalità nella valutazione delle prove allegate, ricostruito i fatti con un apprezzamento di merito che, semmai, avrebbe potuto essere censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato ove si fosse ritenuto che il giudice di appello avesse trascurato di prendere in esame un fatto decisivo, censura questa neppure avanzata.

8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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