Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30413 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12604-2017 proposto da:

BANCO BPM SOCIETA’ PER AZIONI, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO CRISCOLI;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA,

29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO RICCIARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con sentenza del 19 aprile 2016 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dalla Banca Popolare di Novara S.p.A. nei confronti di V.G. contro la sentenza con cui il Tribunale di Benevento aveva respinto sia la domanda da quest’ultimo proposta nei confronti della banca al fine di ottenere la rideterminazione del saldo debitore risultante dal conto corrente numero (OMISSIS), sia la domanda riconvenzionale della stessa banca volta ad ottenere la condanna dell’attore al pagamento del saldo passivo del conto corrente determinato in Euro 74.888,13.

A fondamento della decisione ha ritenuto la Corte territoriale:

-) che il rigetto della domanda principale del V. non implicasse l’accoglimento della riconvenzionale;

-) che le produzioni documentali effettuate dalla banca appellante fossero inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

2. – Per la cassazione della sentenza il Banco BPM S.p.A. ha proposto ricorso per due mezzi illustrati da memoria.

V.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene due motivi:

-) con il primo motivo la banca denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697,2730 e 2733 c.c.nonchè agli artt. 115 e 116, c.p.c., comma 2, omesso esame ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per la controversia;

-) con il secondo motivo la banca denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, vigente ratione temporis, nonchè omesso esame ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per la controversia.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

5.1. – Va accolto il primo motivo.

La Corte territoriale ha affermato che il correntista non aveva riconosciuto in alcuna misura il debito fatto valere in via riconvenzionale dalla banca giacchè non si era limitato a contestare l’avvenuto prelievo di somme a sua insaputa, circostanza, questa, rimasta smentita dall’istruttoria espletata, ma aveva anche dedotto l’omessa annotazione di versamenti consegnati a dipendenti della banca al di fuori dei locali della medesima.

E, tuttavia, il giudice di merito ha omesso di verificare – verifica che dovrà compiere in sede di rinvio – se siffatta contestazione fosse dotata del necessario requisito di specificità richiesto anche prima della novella dell’art. 115 c.p.c.nel testo novellato dalla L. 18 giugno 2009, numero 69, art. 45.

5.2. – Va accolto il secondo motivo.

La Corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dalla banca in appello in applicazione del principio talvolta affermato da questa Corte secondo cui l’indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata.

Sulla materia si sono però pronunciate le Sezioni Unite, affermando che prova nuova indispensabile è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez. Un., Sent., 4 maggio 2017, n. 10790).

Occorre pertanto che la Corte territoriale verifichi l’indispensabilità delle produzioni documentali effettuate dalla banca a riprova del proprio credito.

6. – La sentenza è cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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