Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30412 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12465-2017 proposto da:

P.C.A., M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

LORENTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 469/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con sentenza del 24 marzo 2016 la Corte d’appello di Firenze ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di M.A. e P.C.A. contro la sentenza con cui il Tribunale di Firenze aveva condannato la banca a pagare agli originari attori M.- P. la somma di Euro 60.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario in occasione dell’acquisto da parte dei medesimi di obbligazioni Argentina.

In particolare ha ritenuto la Corte territoriale che dalla somma riconosciuta dal Tribunale dovesse essere detratta quella di Euro 25.512,00 pari al controvalore delle obbligazioni in discorso.

2. – Per la cassazione della sentenza M.A. e P.C.A. hanno proposto ricorso per un motivo.

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui i ricorrenti hanno denunciato: “Violazione degli artt 1224,1227,1419,1422,1442,1463,1745,1755,2039,2043 e 2059 c.c.; del D.Lgs. n. 5 del 2003 e del Tufn. 58 del 1998 in vigore dal 1 luglio 1998 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia)”.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti hanno formulato un unico motivo di ricorso cumulato denunciando simultaneamente violazione di legge e vizio di motivazione.

E’ allora agevole ricordare che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. 1; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. 2; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. 3; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. 3; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. 3; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. 3; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. 2; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. 3; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. 2; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. 3; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. 3).

Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è difatti inammissibile perchè sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria Ciò esime dall’osservare che:

-) per quanto riguarda il vizio di violazione di legge, il motivo non mette in discussione il significato della portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma il governo del materiale istruttorio fatto dal giudice di merito (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313) nel ritenere che dalla somma riconosciuta dal Tribunale occorresse detrarre quella in precedenza indicata;

-) per quanto riguarda il vizio di motivazione, esso è stato proposto in relazione ad una formulazione della norma abrogata ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 83, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, numero 134.

7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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