Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30412 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 21/11/2019), n.30412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30913 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

M.A.M., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Riccardo Rubboli, presso lo

studio del quale in Ravenna, alla via Ravegnana, n. 35,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna n. 3072/18

depositato in data 18 settembre 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

– M.A.M., cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria innanzi al Tribunale di Bologna che, con decreto del 18 settembre 2018, ha rigettato il ricorso;

– a sostegno della decisione il Tribunale ha evidenziato che il racconto reso dal ricorrente era inattendibile perchè in parte inverosimile e contraddittorio, e in parte generico e stereotipato; che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, in considerazione del fatto che la consultazione delle COI più recenti e accreditate non evidenziano la sussistenza in Bangladesh di alcun conflitto armato in corso; che, infine, non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria;

– M.A.M. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui non c’è replica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo è denunziata violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 16 della direttiva n. 2013/32/UE del 26 giugno 2013, là dove il Tribunale non ha assunto come prova principale la copiosa documentazione prodotta in originale e poi tradotta dall’inglese;

il motivo è inammissibile, giacchè, in tema di valutazione delle allegazioni e delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità; sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (vedi, tra varie, Cass. 6 aprile 2018, n. 8473). Laddove, all’esame della deduzione del vizio di motivazione, è d’ostacolo il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al regime del quale è soggetta l’impugnazione del decreto;

– col secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), là dove il Tribunale non ha riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del richiedente derivante da una situazione di violenza indiscriminata;

– il motivo è inammissibile, perchè inteso a sovvertire l’accertamento di fatto adeguatamente motivato dal Tribunale, il quale, citando le più recenti ed accreditate COI, ha escluso l’esistenza in Bangladesh di alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l’incolumità della popolazione civile;

col terzo e col quarto motivo, da esaminare congiuntamente perchè connessi, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (terzo motivo), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c), (quarto motivo), perchè il giudice non ha proceduto a un’indagine officiosa, il che avrebbe determinato la violazione delle richiamate norme del D.Lgs. n. 251 del 2007;

– la complessiva censura è inammissibile;

– l’attenuazione del principio dispositivo in cui la “cooperazione istruttoria” consiste si colloca non dal versante dell’allegazione, ma esclusivamente da quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere… ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

– ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda;

– per converso, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in applicazione del principio secondo cui la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. n. 19197/2015 e, da ultimo, Cass. 30 settembre 2019, n. 24405 e 24408);

-il giudice, a ogni modo, pur dovendo d’ufficio verificare elettivamente, ma non esclusivamente, attraverso lo scrutinio dei c.d. c.o.i., country of origin informations – se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato art. 3;

– nel caso in esame, non è scattato l’obbligo di cooperazione istruttoria, perchè il giudice ha dato adeguatamente conto dell’inaffidabilità delle dichiarazioni rese perchè generiche, essendo prove di riferimenti specifici agli scontri che lo avrebbero riguardato, nonchè contrastate dalla stessa documentazione prodotta dal migrante, che dà conto di un solo decesso avvenuto nel corso di quegli scontri (laddove il ricorrente ha riferito che sarebbero morte più persone), riferisce della sua attività politica, negata nel corso dell’audizione e fornisce elementi in ordine all’attività lavorativa da lui espletata, parimenti da lui negata; inoltre il ricorrente non ha segnalato specifiche circostanze bisognose di approfondimento istruttorio;

– col quinto motivo, erroneamente numerato come terzo, è prospettata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, là dove il tribunale avrebbe trascurato il buon grado d’integrazione sociale raggiunto in Italia, al cospetto del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in Bangladesh;

– il motivo è inammissibile;

– il Tribunale era chiamato a valutare la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018);

nella specie, il Tribunale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento, facendo leva sul fatto che l’istante svolge attività lavorativa in Italia solo da pochi mesi, mentre tutti suoi riferimenti affettivi e familiari sono nel paese di provenienza;

il ricorso è quindi inammissibile; nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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