Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30412 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30412 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 19102-2016 proposto da:
DUEL VILLAGE CS SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE LOCANTORE;

– ricorrente è contro
FALLIMENTO DELLA DUEL VILLAG-E SRL, ISOCASA SRL;

– intimati avverso la sentenza n. 95/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 22/06/2016;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 95 del 2016
(pubblicata il 22 giugno 2016), con la reiezione del reclamo
proposto da Due! Village CS srl, ha confermato la sentenza del
Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato il suo
fallimento, affermando l’inefficacia della desistenza del
creditore procedente perché depositata oltre la data di
pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della
reclamante.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, alla luce del
diritto vivente, la rinuncia successiva dell’unico creditore
istante non è idonea all’accoglimento del reclamo e, del resto,
la prova della scientia decoctionis della debitrice sarebbe stata
ampiamente acquisita agli atti della procedura.
Il ricorrente assume, di contro, con unico mezzo, il difetto di
tale diritto vivente assumendo l’esistenza di orientamenti
giurisprudenziali non univoci.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Le doglianze proposte, sono manifestamente infondate anche
alla luce dell’ultima affermazione del principi di diritto sulla
questione da parte di questa Corte (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza
n. 16180 del 2017) [secondo cui «nel giudizio di reclamo
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo
esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione,
e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del
fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della
prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della
procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia
all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta
dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al
momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua
legittimazione all’azione»].
Alla infondatezza del ricorso non conseguono le spese
processuali (non avendo l’intimata curatela svolto attività
Ric. 2016 n. 19102 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

difensiva) ma solo l’affermazione dei presupposti per il
raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte,
Respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017.
Il Presidente

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