Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30411 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23198/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/24/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 20/01/2009, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del. Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc, civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore

Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia della – appello proposto contro la sentenza n. 99/34/2007 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del contribuente C.F. – ed ha così annullato l’avviso di diniego di condono per sanzioni amministrative varie, con cui l’Agenzia aveva – sulla premessa della decadenza dall’istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, per effetto del tardivo pagamento dell’ultima rata dell’importo rateizzato dovuto per la definizione agevolata – avvisato la contribuente del mancato perfezionamento dell’istanza.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo espressamente l’art. 9 bis circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini previsti dalla norma, doveva darsi rilievo alla rado della disposizione, con conseguente sufficienza dell’accettazione da parte dell’Ufficio della domanda presentata dal contribuente seguita dal pagamento della prima rata, donde poi la definitiva sostituzione dell’obbligazione tributaria con quella volontariamente assunta dal contribuente.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La contribuente non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di censura (rubricato come: “Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, art. 360, n. 3”, assistito da idoneo quesito) la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto irrilevante il tardivo pagamento della ultima rata dell’importo dovuto ai fini della efficacia dell’istanza di definizione agevolata, per quanto dalla menzionata norma si debba desumere che il mancato adempimento delle condizioni previste dalla legge comporta la decadenza dal beneficio.

Il motivo è fondato e da accogliersi.

Infatti, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che: “In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma” (Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2010, n. 20966).

Se quindi l’adempimento tempestivo di ogni rata è condizione per la stessa efficacia dell’istanza di definizione agevolata di cui si tratta, non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicchè poi la Corte potrà decidere la controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 1.6.2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso l’avviso di diniego di condono. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 600,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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