Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30411 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12439-2017 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DA CARPI 6,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO SZEMERE, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

CREDITO VALTELLINESE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO, 92 SC. D INT.

9, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA FERRINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO ANELLI,

ADRIANA CAVIGIOLI;

– controricorrente –

e

CONSORZIO PATTI CHIARI, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1570/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata 1’08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con sentenza dell’8 marzo 2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da B.C. nei confronti del Credito Valtellinese S.p.A. e del Consorzio Patti Chiari contro la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda della stessa B. volta al risarcimento del danno da lei subito a causa del mancato realizzo di obbligazioni (OMISSIS) per l’importo di Euro 803.398,08.

Ha in estrema sintesi ritenuto la Corte territoriale:

-) che la clausola contrattuale invocata dall’originaria attrice (“il titolo fa parte delle obbligazioni a basso rischio-rendimento “Patti Chiari” emesso alla data dell’ordine. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall’elenco, successivamente alla data dell’ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell’elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio”), potesse essere interpretata, come aveva fatto il Tribunale, nel senso che l’obbligo informativo veniva ad esistenza anche al di fuori del caso di uscita dal detto elenco;

-) che la B. non aveva peraltro chiarito quali fossero i presupposti, i tempi ed il contenuto dell’informazione che l’intermediario avrebbe dovuto somministrarle;

-) che, in ogni caso, l’intermediario si era comunque attivato, giacchè due funzionari dell’istituto di credito avevano fatto presente al marito della B. il contenuto di alcuni artt. di stampa “dicendo che vi erano non buone notizie circa le prospettive future della (OMISSIS)… ma che non era opportuno disinvestire data la prossima scadenza dei titoli” (così a pagina 17 della sentenza).

2. – Per la cassazione della sentenza B.C. ha proposto ricorso per tre motivi.

Il Credito Valtellinese S.p.A. ha resistito con controricorso.

Il Consorzio Patti Chiari non ha spiegato difese.

B. e Credito Valtellinese S.p.A. hanno depositato memorie.

La ricorrente ha fatto istanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione dell’ammissibilità di motivi cumulati, sulla base della quale, unitamente ad altre, il relatore aveva formulato proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene tre motivi con cui vengono denunciati:

-) violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; artt. 1218,1362,1369,1370,1375 e 2734 c.c.; Codice del consumo, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Assenza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

-) violazione degli artt. 1369,1370,1375 c.c. e del Codice del consumo, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

-) violazione dell’art. 111 Cost., art. 112 c.p.c.; artt. 1369,1370,1375 e 2734 c.c. e del Codice del consumo, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Assenza di motivazioni in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Non sussiste l’improcedibilità riscontrata in sede di esame degli atti regolamentari, risultando dal fascicolo regolarmente prodotta copia autentica della sentenza impugnata.

6. – Tutti e tre i motivi sono palesemente inammissibili.

6.1. – Il primo motivo, nel complesso svolto da pagina 4 a pagina 16 del ricorso:

-) censura in una prima parte la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che l’intermediario avesse somministrato al cliente l’informazione contrattualmente dovuta (“il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio”), in occasione di un incontro avvenuto l’11 settembre 2008, lamentando che la Corte territoriale avrebbe valorizzato un solo segmento della dichiarazione ammissiva attribuita all’originaria attrice (“… il dott. L. ne riassunse il contenuto dicendo che vi erano non buone notizie circa le prospettive future della (OMISSIS)”), senza considerare il successivo inciso, secondo cui “non era opportuno disinvestire data la prossima scadenza dei titoli”: così facendo, secondo la B., la Corte d’appello avrebbe violato non soltanto le norme processuali, ma anche quelli sostanziali richiamate in rubrica;

-) censura in una seconda parte, da pagina 14 a pagina 16, le affermazioni della Corte d’appello secondo cui essa B. “non avrebbe chiarito quale fosse il contenuto dell’informazione che la banca era tenuta a somministrare al cliente” e “l’onere della prova sul nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il pregiudizio patrimoniale subito dall’appellante imponeva di dimostrare da un lato l’inadeguatezza dell’informativa e dall’altro che proprio da tale inadeguatezza era derivata la decisione di conservare i titoli”.

In proposito, quanto alla prima parte del motivo, è agevole osservare:

-) non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. in applicazione del principio secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata, come nel caso in esame, comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956), tanto più che l’omesso esame di un argomento difensivo, quale nella specie quello concernente il rilievo del suggerimento proveniente dall’intermediario in ordine all’inopportunità di disinvestire, si colloca non già dal versante dell’osservanza dell’art. 112 c.p.c., bensì da quello del rispetto dell’obbligo motivazionale, obbligo riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio in forza del quale, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542), restando dunque soltanto da osservare che la Corte d’appello, nel rigettare l’appello e confermare la sentenza di primo grado, ha debitamente esaminato le censure spiegate dall’appellante, giudicando decisiva la circostanza che l’interessata fosse stata informata delle “non buone notizie” in ordine all’andamento del titolo, negando così implicitamente rilievo alla considerazione svolta in ordine al disinvestimento;

-) non sussiste violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in applicazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione di dette norme non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi – ipotesi, questa, totalmente estranea al caso di specie – che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960);

-) non sussiste violazione dei canoni di interpretazione contrattuale; al riguardo è agevole rammentare che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355); in particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ermeneutica contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728), restando da aggiungere che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125): sicchè non resta se non evidenziare che il ricorso non chiarisce quali sarebbero stati i criteri ermeneutici violati e come la violazione avrebbe avuto luogo.

Quanto alla seconda parte del motivo, invece, l’inammissibilità discende dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1, dal momento che le censurate affermazioni della Corte territoriale sono perfettamente armoniche alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute” (Cass. 24 aprile 2018, n. 10111).

La ricorrente, nella rubrica del primo motivo, fa inoltre riferimento, contro l’evidenza, alla nullità della sentenza per assenza di motivazione, sebbene poi la censura non si soffermi ulteriormente sul punto, motivazione – concernente la somministrazione dell’informazione di cui si è detto – che invece è stata ampiamente svolta, tant’è che essa è stata, peraltro inutilmente, attaccata dalla ricorrente medesima.

6.2. – Quanto al secondo motivo, esso attiene, all’interpretazione della clausola contrattuale secondo cui “il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell’elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio”, clausola che, secondo il ricorrente, non consentiva all’intermediario, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, di somministrare l’informazione prevista anche “per le vie brevi”.

Anche tale motivo è inammissibile.

Si è già detto dei limiti del sindacato di legittimità in ordine all’interpretazione contrattuale fornita dal giudice di merito: nel caso in esame è dunque sufficiente ribadire che gli specifici parametri interpretativi che la Corte d’appello avrebbe violato non sono per nulla identificati, mentre la ricorrente ha soltanto criticato l’interpretazione fornita, suggerendone una diversa ed a sè più favorevole.

6.3. – Con il terzo motivo si sostiene che, nell’interpretare la clausola contrattuale già menzionata, la Corte d’appello avrebbe omesso di decidere e non sarebbe pervenuta ad una decisione, motivando in maniera incomprensibile attraverso l’esposizione di tesi possibilistiche ed ipotetiche.

Anche in questo caso l’inammissibilità è manifesta.

La ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a fondamento della decisione, come si è in precedenza detto, è tutt’altro che equivoca e si riassume in ciò, che: a) secondo la soluzione interpretativa adottata dal Tribunale, pur discussa in giurisprudenza di merito, l’informativa contrattualmente prevista era dovuta anche al di fuori del caso di uscita del titolo dall’elenco Patti Chiari; b) in ogni caso la B., la quale non aveva specificato quali informazioni avrebbe inteso ricevere, aveva ricevuto l’informativa, da ritenersi sufficiente in mancanza di ulteriore specificazione, concernente il negativo andamento del titolo.

Naturalmente, una volta consolidatasi la menzionata ratio, in ragione dell’inammissibilità delle due prime censure, non v’è interesse a rimettere in discussione il significato della predetta clausola, che peraltro la Corte territoriale, laddove ha considerato che l’obbligo informativo sussistesse anche in assenza di esclusione del titolo dall’elenco, ha recepito nell’interpretazione più favorevole alla stessa B..

Quanto alla doglianza di assenza di motivazione valgono le considerazioni già svolte a chiusura del primo motivo.

7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 13.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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