Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30411 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 21/11/2019), n.30411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29241 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

E.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Patrizia Bortoletto, presso lo studio

della quale in Faenza, alla via XX Settembre, n. 29, elettivamente

si domicilia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna depositato in

data 6 settembre 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

– E.E., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, contro il Decreto n. 2911/18 emesso dal tribunale di Bologna e depositato in data 6 settembre 2018, che ha respinto l’opposizione contro la decisione della Commissione territoriale, che aveva denegato sia la protezione internazionale, sia quella umanitaria, cui non v’è stata replica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto nè la protezione sussidiaria, nè il permesso di soggiorno per motivi umanitari, reputando non credibile la narrazione di fatti che lo avevano indotto a lasciare il suo Paese (la Nigeria);

– a tale decisione il Tribunale sarebbe, peraltro, pervenuto non tenendo in alcun conto gli elementi di riscontro delle sue dichiarazioni, senza, peraltro, disporre accertamenti in ordine alla situazione socio-politica esistente in Nigeria;

– nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che, sebbene sia da ritenere credibile il racconto dell’istante, comunque non sussistono i presupposti per ottenere le protezioni richieste;

– e ciò perchè da un lato, ha specificato, quanto alla protezione sussidiaria, l’istante non ha neanche prospettato il pericolo di subire, in caso di rientro in Nigeria, una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. n. 251 del 1997, art. 14, nè in Edo State, regione di provenienza del ricorrente, ricorre, in base alle fonti più recenti e accreditate, indicate in decreto, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato tale da porre la popolazione civile in pericolo;

– dall’altro, ha sottolineato, quanto alla protezione umanitaria, la vicenda narrata dal migrante evidenzia una storia di migrazione sorretta da motivazioni economiche, non accompagnata da integrazione nel Paese di accoglienza, nel quale l’istante non risulta radicato sotto il profilo lavorativo, nè familiare, visto che i suoi familiari sono ancora in Nigeria; ha altresì aggiunto che il ricorrente ha avuto sì problemi di salute, ma che non risultano necessità terapeutiche, nè sono stati prodotti certificati medici recenti;

– in difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in patria, la vicenda narrata deve effettivamente considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria (cfr. Cass., 15 febbraio 2018, n. 3758); pertanto, in base agli accertamenti di fatto operati dal giudice, non rivedibili in questa sede, non può dirsi che l’istante abbia effettivamente adempiuto l’onere di allegazione sul medesimo incombente, in relazione ai presupposti legali per la concessione della protezione internazionale richiesta;

– tali considerazioni inducono, altresì, ad escludere i presupposti per il riconoscimento anche della protezione umanitaria, secondo la normativa previgente, non desumendosi dagli atti, in base alla congrua motivazione del Tribunale, situazione alcuna di vulnerabilità del richiedente, che anche nel ricorso per cassazione si è limitato ad allegazioni del tutto generiche ed irrilevanti;

– il ricorso è quindi inammissibile.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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