Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30411 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30411 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 11991-2016 proposto da:
FALLIMENTO IMMOBILIARE CALLIOPE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE C.F./P.I.00751630823, in persona del curatore
fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIEMONTE n.32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
SPADA, che lo rappresenta e difende.

– ricorrente contro
TARTAGLIA CARMELA, in proprio e quale esercente la potestà
sulla minore FASONE FLAVIA CAROLA ROSALIA, elettivamente
domiciliata in RONLk, VIALE PLATONE n.21, presso lo studio
dell’avvocato NIARCELLA LOMBARDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROSARIO DI SALVO;

Data pubblicazione: 19/12/2017

- controricorrente avverso il decreto n. 1936/2016 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palermo, con il decreto n. 1936 del 2016
(pubblicato il 27 aprile 2016), nel procedimento di opposizione
allo stato passivo del Fallimento della Immobiliare Calliope Sri
in liquidazione, ha accolto il ricorso proposto dalla signora
Carmela Tartaglia n.q. per l’ammissione del credito del coniuge
defunto, dipendente della società fallita, già escluso in sede di
formazione del passivo; atteso che esso si sarebbe prescritto in
quanto proposto oltre il quinquennio e l’eccezione di
prescrizione – sollevata in sede sommaria – non sarebbe stata
più agitata nella fase di opposizione, non essendosi la Curatela
costituita nel corso del giudizio.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
Curatela, lamentando – con unico motivo – l’errore in diritto
relativo alla mancata considerazione che, essendo stata accolta
l’eccezione di prescrizione nella fase sommaria, il Fallimento
non aveva bisogno di costituirsi in giudizio per tenerla ferma o
per riproporla.
Considerato che dopo la notificazione della proposta del
Consigliere relatore le parti, in data 16 ottobre 2017, sono
addivenute ad una soluzione transattiva della lite e la
ricorrente ha formalizzato atto di rinuncia al ricorso, in uno con
la curatela controricorrente, richiedendo la compensazione
delle spese di lite con atto firmato dalle parti e dai loro
difensori (depositato il 10 novembre 2017);
che, perciò, il processo deve essere dichiarato estinto;
che le spese giudiziali vanno compensate senza che sussista
titolo per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte,
Dichiara estinto il processo e compensa le spese processuali tra
le parti.

Ric. 2016 n. 11991 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

ANTONIO GENOVESE.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017.

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