Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30410 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22330/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.T.I. POLYMERS S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’Avvocato MARINI Giuseppe,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato AMATO CARLO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

nonchè da:

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 66/10/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 07/04/2008, depositata il 08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore

Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Bologna ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 278/01/2005 della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso della “ITI Polymers srl” – ed ha così annullato gli avvisi di irrogazione di sanzioni per IVA relativa agli anni 2001 e 2002, adottati sul presupposto che il credito di imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8, non spettasse alla predetta società, avendo quest’ultima omesso l’invio entro il 28.2.2003 del modello CVS, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a).

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che l’omesso invio della menzionata comunicazione al Centro Operativo di Pescara non poteva costituire ostacolo alla spettanza del credito d’imposta, giacchè la legge da ultimo menzionata fa esplicito riferimento alla realizzazione di investimenti successivamente alla data di presentazione dell’istanza (da presentarsi a mezzo del modello CVS “reso noto in data 24.1.2003”), nel mentre nella specie di causa, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002 (che aveva modificato la L. n. 388 del 2000, art. 8) gli investimenti erano già stati realizzati dalla contribuente, la quale aveva utilizzato il credito di imposta fino al settembre 2002. D’altronde, l’applicazione retroattiva dell’anzidetta legge avrebbe violato il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società intimata si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di censura del ricorso principale (rubricato come: “Violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a; falsa applicazione del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10 – convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178 – e della L. 27 luglio 2000, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assistito da idoneo quesito) l’Agenzia si duole in sostanza del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto non applicabile alla specie di causa la L. n. 388 del 2000, art. 8, che aveva eliminato il sistema di C automatica fruizione del “contributo” a decorrere dalla sua entrata in vigore (8.7.2002) ed aveva imposto l’onere (a pena di disconoscimento del beneficio) dell’invio di una istanza sulla scorta della quale avrebbe potuto essere rilasciato l’assenso alla fruizione del credito d’imposta.

Il motivo appare fondato.

Con indirizzo rivelatosi ormai costante, e che non mette conto rimeditare in questa sede, questa Corte ha molteplici volte ritenuto che la disciplina qui valorizzata dall’Agenzia si applica anche agli operatori che abbiano effettuato investimenti con beneficio del credito di imposta antecedenti alla data dell’entrata in vigore del entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002. Fra le molte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19627 del 11/09/2009: “In tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e) – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonchè quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa”.

Non resta che concludere che il contrario avviso del giudice di appello costituisce vizio di falsa applicazione della richiamata disciplina, e con la ulteriore conseguenza che – risultando pacifico che la comunicazione non fu effettivamente inviata entro il prescritto termine – la controversia può anche essere decisa nel merito, non risultando ulteriori accertamenti da effettuare.

D’altronde, il ricorso incidentale della parte intimata (rubricato come: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione di legge in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53”; assistito da idoneo quesito) appare manifestamente infondato.

Invero, a fronte della doglianza di difetto del contraddittorio in appello (per omessa notifica dell’atto introduttivo alla “Equitalia Ferrara spa”, che era stata convenuta in impugnazione della cartella esattoriale, con ricorso che era stato riunito nel primo grado di giudizio a quello di impugnazione degli avvisi di irrogazione) vi è tutta la costante giurisprudenza di questa Corte (a proposito delle controversie riunite e scindibili, come quelle qui in esame) secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione” (Sez. 5, Sentenza n. 10580 del 09/05/2007).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza e manifesta infondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso principale va accolto, nel mentre va respinto quello incidentale;

che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di irrogazione sanzioni qui impugnati. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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