Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30410 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO MAURO – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12120-2017 proposto da:

C.A., C.W., M.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. BETTOLO, 9, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO FELICIOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARINO VIANI;

– ricorrenti –

contro

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO SC. A R.L., in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA VIRGILIO n. 18, lo studio dell’avvocato CARMINE GRISOLIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA PAOLO PERRONE, BENITO

PERRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1074/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con sentenza dell’8 novembre 2016 la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da C.A., C.W. e M.D., nei confronti della Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo S.c.r.l. contro la sentenza con cui il Tribunale di Brescia aveva respinto la loro domanda volta alla dichiarazione di nullità ovvero l’annullamento per vizio del consenso di ordini di acquisto di obbligazioni Argentina effettuati nell’aprile del 1999 e nel gennaio del 2001.

Ha ritenuto in breve la corte territoriale:

-) che correttamente il Tribunale avesse disatteso la domanda di dichiarazione della nullità del contratto in conseguenza della lamentata violazione di regole di condotte gravante sull’intermediario finanziario;

-) che dall’istruttoria esperita e dai numerosi testi escussi risultava provata la somministrazione agli originali attori di una informazione congrua e tempestiva concernente la natura e i rischi derivanti dall’acquisto di obbligazioni (OMISSIS), sicchè non ricorreva alcun vizio del consenso, semmai incidente, sul piano dell’errore, sulla mera convenienza dell’investimento.

2. – Per la cassazione della sentenza C.A., C.W. e M.D. hanno proposto ricorso per un motivo.

La Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo S.c.r.l. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo svolto sotto la rubrica: “Motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a e b, Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11.522, artt. 28 e 29, artt. 1418,1439,1427 c.c. e ss.”, censurando la sentenza impugnata sull’assunto che l’istituto di credito avesse dato loro rassicurazioni circa la capacità dello Stato argentino di onorare i propri impegni verso coloro i quali avessero acquistato le obbligazioni.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il motivo di ricorso è palesemente inammissibile perchè del tutto estraneo all’ambito di applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè mirato non già a denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme indicate in rubrica, bensì esclusivamente la valutazione fatta dal giudice di merito in ordine alla sufficienza delle informazioni fornite dall’intermediario finanziario agli attori.

Ed invero, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso di specie, come si diceva, il motivo è totalmente versato in fatto.

7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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