Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30410 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30410 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 7671-2016 proposto da:
FALLIMENTO DELLA ISA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
C.F./P.I.04972751440, in persona del curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAX DI BRUNO
n.4, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NICOLA ALDO
SCICCHITANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DI SAN VALENTINO n.21, presso lo studio

i.gt
<1.f Data pubblicazione: 19/12/2017 ' -9 dell'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lo rappresenta e difende; - controricorren te- avverso la sentenza n. 1178/2015 della CORTE D'APPELLO di udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 1178 del 2015 (pubblicata il 19 febbraio 2015), in accoglimento dell'appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA contro la Curatela del Fallimento di Isa Costruzioni Generali SpA, ha riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva accolto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela verso la Banca, per un pagamento, effettuato in favore dell'Istituto di Credito - nel periodo sospetto - con l'intervento del terzo garante Costruzioni Generali Srl, mediante lo svincolo di titoli dati a garanzia e la vendita degli stessi allo scopo di ripianare l'esposizione dell'Isa in bonis, risultando non provato l'affidamento in favore di quest'ultima, con rimesse affluite sul conto corrente intrattenuto con la società garantita, affermando - ferma la natura solutoria del pagamento l'esistenza della prova della scientía decoctionis. Secondo la Corte territoriale, invece, per quanto ancora rileva, la rimessa oggetto di causa non sarebbe stata affatto di natura solutoria in quanto si sarebbe trattato del pagamento di un terzo garante (la Costruzioni Generali Sr1), in presenza di generiche contestazioni circa l'avvenuto recupero della somma di sua pertinenza, anche prima dell'avvenuto fallimento. La ricorrente Curatela assume, di contro, con due profili dell'unico mezzo, la mancata tempestiva eccezione del pagamento del terzo (che sarebbe stato proposto solo con l'atto di appello) e il comportamento del terzo garante, che secondo la sua prospettazione - sarebbe «chiaramente» sintomatico del già avvenuto recupero della somma prima dell'avvenuto fallimento o, in alternativa, del fatto che sia stata posta, quella somma, a disposizione della debitrice principale. Ric. 2016 n. 07671 sez. M1 - ud. 21-11-2017 -2- ROMA, depositata il 19/02/2015; Le doglianze proposte vanno esaminate distintamente. E' manifestamente infondata la prima, con riferimento alla tardività dell'eccezione del pagamento del terzo, non avendo la Banca convenuta contestato tale profilo in prime cure, ove la stessa abbia, invece (come nel caso), con varie argomentazioni, mosso obiezioni sia in ordine al profilo oggettivo che a quello soggettivo del pagamento:infatti, la nuova argomentazione non costituisce un thema decidendum esorbitante rispetto alle prospettazioni della parte convenuta, secondo il principio di diritto - più volte affermato da questa Corte in materia di revocatoria fallimentare (Sez. 1, Sentenze nn. 17747 del 2009 e 18945 del 2006), perché: se «non costituisce un'inammissibile "mutatio libelli"» della propria domanda la mancata alterazione dei «fatti costitutivi» quando essi consistano nel versamento confluito sul conto corrente di corrispondenza della società fallita nel periodo sospetto, o riguardo «al "petitunn immediato", avente ad oggetto fin dall'inizio l'intero importo della rimessa qualificata solutoria», così anche - come nella specie - c'è solo un'emendatio della domanda nel fatto di dolersi del pagamento da parte del terzo, avendo il convenuto eccepito il difetto del carattere solutorio della rimessa e l'inesistenza della scientia decoctionis da parte del debitore adempiente. A tali osservazioni, già contenute nella proposta del Consigliere relatore, la ricorrente osserva - nella memoria difensiva depositata in prossimità dell'adunanza - che la sua censura atterrebbe, non già alla tardività della appena richiamata prospettazione della Banca ma all'individuazione ed alla valutazione di un suo comportamento, come indiziante dell'effettivo esercizio del suo diritto di rivalsa che sarebbe stato posto in essere anteriormente al fallimento della garantita, sicché tale osservazione rifluisce - senza dubbio nell'ambito dell'altra censura prospettata, di cui si passa a dire. Ma neanche tale diversa lettura dell'elemento critico enunciato è conducente (secondo profilo di doglianza) rispetto all'obiettivo perseguito dal ricorso, atteso che la Curatela ricorrente - non solo nella sede propria (il ricorso) non ha detto «se, dove, quando e come» essa abbia proposto, nel corso del giudizio di appello, le eccezioni ora svolte in fase di legittimità (particolarmente, il comportamento del terzo garante, che Ric. 2016 n. 07671 sez. M1 - ud. 21-11-2017 -3- Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse sia osservazioni critiche (dalla ricorrente) che adesive (di parte resistente). sarebbe «chiaramente» sintomatico. -del già avvenuto recupero della somma prima dell'avvenuto .fallimento) -, ma, da ultimo e solo nella memoria, dopo la sollecitazione del Consigliere proponente, cerca di spiegare ed indicare da ultimo da dove si ricaverebbe la prova dell'esistenza dei presupposti di revocabilità del pagamento del terzo, che è propriamente quello che richiede questa Corte, con i suoi principi di diritto già elaborati in materia (Sez. 1, Sentenze nn. 2903 del 2016 e n. 6282 del 2016), e secondo i quali, « in tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, I.fall., quando risulti che, con tali pagamenti, il terzo - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha solo adempiuto, in qualità di fideiussore, l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice, di carattere autonomo, ancorché accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale, sì da evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell'inadempimento, dovendosi ritenere che la modalità del pagamento, che ha valenza solo contabile e non incide sulla provenienza della somma dal terzo e sulla causa del pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in difetto di una diversa imputazione), non determini, di per sé, l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente, sicché non viola la "par condicio creditorum".». Invero, le considerazioni svolte nella memoria (secondo cui la curatela avrebbe chiaramente indicato gli indici rivelatori dei presupposti della revocabilità del pagamento del terzo, solo ora univocamente ascritti dal ricorrente alla «prova dell'avvenuta rivalsa (...) in epoca anteriore all'apertura della procedura fallimentare») finiscono per confluire nella richiesta di un riesame del (preteso significativo) comportamento processuale della Banca convenuta (§ 1 della memoria, alle pp. 10-11) o del terzo garante (§ 2 della memoria, alle pp. 11-12), ma con una domanda non esaminabile dal Giudice di legittimità, specialmente dopo la strutturale modifica del giudizio di cassazione e la nuova conformazione del vizio di motivazione (secondo la nuova versione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), alla luce dell'interpretazione che di tale previsione hanno dato le sezioni unite civili con la nota sentenza n. 8053 del 2014, seguita da un vero e proprio fiume carsico di conferme sezionali adesive. Il ricorso va pertanto respinto e alla sua reiezione conseguono le spese processuali (che si liquidano come da dispositivo) oltre Ric. 2016 n. 07671 sez. M1 - ud. 21-11-2017 -4- • v . che l'affermazione dei presupposti per—il raddoppio del contributo unificato. PQM La Corte, Respinge il ricorso e condanna la curatela al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi C 7.100,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. I, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017. Il Presidente Magd e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA