Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3041 del 11/02/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 3041 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO
SENTENZA
sul ricorso 26365-2008 proposto da:
PUCCITTI STEFANIA C.E. PCCSFN68T62L103Q, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA 12, presso lo
studio dell’avvocato GATTI MARCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FAUGNO FABIO MASSIMO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
2014
69
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
Data pubblicazione: 11/02/2014
studio
dell’avvocato
FIORILLO
LUIGI,
che
la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controrícorrente
–
avverso la sentenza n. 6458/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 19/11/2007 R.G.N. 6801/2005;
udienza
del
09/01/2014
dal
Consigliere
Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Con sentenza del 5.10-19.11.2007 la Corte d’Appello di Roma, per
ciò che qui specificamente rileva, confermò la sentenza di prime cure
che aveva rigettato la domanda di declaratoria di nullità del termine
apposto al contratto concluso tra la Poste Italiana spa e Puccitti
Stefania, per il periodo 1°.2-31.5.2001, per esigenze di carattere
straordinario ai sensi dell’art. 25 CCNL 11.1.2001.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Puccitti
Stefania ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico
motivo.
La Poste Italiane spa ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, denunciando vizio di motivazione in relazione
all’art. 25 CCNL 11.1.2001, con riferimento all’art. 23 legge n. 56/87;
la ricorrente deduce la nullità della clausola apposta al contratto,
sostanzialmente analoga a quella di cui all’accordo del 25.9.1997,
per contrasto con la legge n. 230/62 e con la legge n. 56/87, non
essendo state precisate le esigenze di cui alla clausola medesima;
deduce inoltre che la parte datoriale nulla aveva allegato e prodotto
in ordine alla prescritta procedura di confronto di cui all’art. 25,
comma 2, CCNL 2001 e circa il rispetto della clausola di
contingentamento.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
bis cpc è
applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio
2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al
4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e,
quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata
è stata pubblicata il 19.11.2007.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360, primo
comma, n. 5), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere,
sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto
dall’art. 366 bis cpc, deve consistere in una chiara sintesi logicogiuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od
affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco
l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU,
n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa,
4
2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366
insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in
sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
Nel caso che ne occupa con l’unico motivo di ricorso è stato
denunciato vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc),
svolgendo peraltro, come già esposto, anche profili di censura per
violazione di legge e di norme di contratto collettivo (riconducibili alla
previsione di cui all’art. 360, Gomma 1, n_ 3, cpc), ma non è stato
formulato nè
queito di diritto, nè il momento di sintesi.
3. Ne discende l’inammissibilità del motivo e dei ricorso che sul
medesimo si fonda.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
alla rifusione delle spese, che liquida in euro 3.600,00
(tremilaseicento), di cui euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per
compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva