Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30409 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22086/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COGNIS S.P.A. (OMISSIS), in persona de Rappresentante Legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’Avvocato SCAFARELLI FEDERICA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato DE VIVO Aristide, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè da:

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 46/33/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 30/03/2009, depositata il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato SCAFARELLI FEDERICA (per delega dell’Avvocato DE

VIVO ARISTIDE), difensore della controricorrente e ricorrente

incidentale, che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che si

riporta alla relazione.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti

depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 88/08/2008 della CTP di Como che aveva accolto il ricorso della COGNIS spa – ed ha così annullato (sullo specifico punto di recupero) l’avviso di accertamento per IRPEG-IRAP relativa all’anno d’imposta 2003 con il quale l’Agenzia ha recuperato (nello specifico a mezzo del rilievo n. 3) “interessi passivi su finanziamento terzi”, e cioè oneri finanziari connessi ad un contratto di finanziamento, sull’assunto che detti interessi passivi avrebbero dovuto essere riaddebitati alla società madre (Cognis Deutschland) poichè oneri sostenuti nell’esclusivo interesse di quest’ultima e che non avevano apportato alcun vantaggio alla società italiana-figlia.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che il beneficio dei finanziamenti era stato goduto unicamente dalla Cognis spa, la quale aveva poi (legittimamente) dedotto nel suo conto economico aggi ed interessi passivi.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La società contribuente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di censura (rubricato come: “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente su fatto decisivo e controverso”, assistito da idoneo momento di sintesi) la ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito non abbia idoneamente valutato l’aspetto della “inerenza dei costi sostenuti, da una società risultante da una fusione, in esecuzione di un contratto di finanziamento stipulato da una delle società fuse”, finanziamento destinato a rendere possibile l’acquisizione dell’altra società attraverso la predetta fusione.

Il motivo – per come rubricato – è inammissibile.

Al riguardo, va semplicemente osservato che questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche o comunque le ragioni a fondamento della decisione che attengano ad applicazione di norme o principi di diritto (tra le tante Cass., 22979/2004: “La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto”).

A questa regola contravviene il motivo di impugnazione formulato dalla parte ricorrente principale (il quale è fondato sulla violazione del criterio della inerenza, che non è un fatto ma un giudizio sulla conformità del fatto alla legge), sicchè non vi è dubbio che esso sia inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale proposto dalla Cognis (assistito da 3 distinti motivi, difettosi di rubrica e di cui non mette conto riferire i contenuti) essi appaiono in ammissibilmente proposti, atteso che la notifica della sentenza di appello, effettuata dalla stessa parte contribuente ha fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione anche nei confronti di quest’ultima, sicchè il ricorso incidentale risulta tardivamente proposto (a termini dell’art. 325 c.p.c.), avendo esso ad oggetto questi di rilevanza autonoma rispetto a quelle prospettate dalla ricorrente principale, con conseguente inapplicabilità della disciplina ex art. 334 c.p.c..

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 6 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso principale va rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

che le spese di lite possono essere regolate in ragione del criterio della compensazione, atteso l’esito di reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di questo grado.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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