Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30409 del 19/12/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2017, (ud. 21/11/2017, dep.19/12/2017), n. 30409
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Messina, con il decreto n. 306 del 2016 (pubblicato il 19 gennaio 2016), decidendo dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento Demoter SpA in liquidazione, ha respinto il ricorso proposto da UnipolSai Assicurazioni SpA per l’ammissione del proprio credito, già escluso (in sede di formazione del passivo), atteso che – irrilevante la mancata sottoscrizione da parte di Demoter SpA della polizza fideiussoria rilasciata da Unipol in favore della committente RFI-Ferrovie dello Stato SpA, a garanzia degli obblighi nascenti dall’appalto di cui Demoter era Capogruppo dell’ATI, appaltatrice e aggiudicataria del contratto – la fideiubente creditrice di regresso (avendo corrisposto una somma alla committente dell’appalto, RFI, a titolo risarcitorio) non avrebbe potuto così provare la data certa (anteriore al fallimento) della fideiussione che aveva dato luogo al pagamento in favore di RFI.
Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Unipol, lamentando – con tre motivi – l’errore in diritto, relativo alla natura del negozio fideiussorio, e le conseguenze nascenti da tale error iuris in riferimento alla data certa anteriore di esso.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
I detti mezzi d’impugnazione, unitariamente considerati per ragioni di stretta connessione delle argomentazioni svolte, sono manifestamente fondati sulla base del principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 3525 del 2009), secondo cui “il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore.”.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e cassato il decreto impugnato, in parte qua, con rinvio della causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per il riesame della questione della data certa del contratto di fideiussione alla cui sottoscrizione non partecipò la società in bonis, ma che non per questo non era pienamente valido ed efficace, con le conseguenze che ne derivano in tema di data dell’atto.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017