Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30408 del 23/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 29/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – re. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
su ricorso iscritto al n. 7145/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO S.A. in persona del curatore fallimentare pro
tempore e S.A. in proprio;
-intimate-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 12/21/11, depositata il 24 gennaio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre
2018 dal Consigliere Dott. Piccone Valeria;
Lette le conclusioni scritte presentate dal Procuratore Generale;
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di reiezione dell’appello dalla stessa avanzato nei confronti della decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta, aveva annullato gli avvisi di accertamento con cui erano stati accertati maggiori redditi per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 con conseguente evasione di imposta ai fini IRPEF;
il ricorso è affidato a due motivi;
S.A. ed il Fallimento S. sono rimasti intimati.
Diritto
CONSIDERATO
CHE
– il presente ricorso, come risulta dalla allegata relata di notifica, è stato notificato, relativamente ad S.A., al dott. B.F. (procuratore costituito per conto del Fallimento), con domicilio in Massa, via A. D’Ancona, n. 3, laddove, invece, come emerge dalla sentenza impugnata, l’intimata è stata difesa, nel precedente grado di giudizio, da un diverso legale, ossia dal dott. Del Fiandra Paolo, con studio in Massa, via Marina Vecchia n. 75, nè risulta altra notificazione nei suoi confronti;
– sussiste litisconsorzio processuale, essendo l’intimata costituita nel giudizio di primo e secondo grado e, pertanto, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.A., litisconsorte processuale pretermesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018